IMU 2020, chi paga? Tra soggetti obbligati ed esenzioni, le regole di riferimento

IMU 2020, chi paga? Come individuare i soggetti obbligati e tutti coloro che possono beneficiare delle esenzioni e delle agevolazioni? Una panoramica delle regole di riferimento in vista della scadenza del 16 giugno per il versamento dell'acconto dell'imposta.

IMU 2020, chi paga? Tra soggetti obbligati ed esenzioni, le regole di riferimento

IMU 2020, chi paga? I soggetti obbligati a rispettare la scadenza del 16 giugno per il versamento dell’imposta sono i proprietari o titolari di altro diritto reale di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.

Ma al di là della regola generale, la normativa di riferimento prevede anche una serie di esenzioni che sollevano i cittadini dall’obbligo del pagamento dell’IMU 2020. Un esempio su tutti riguarda la prima casa, l’abitazione principale, per la quale l’imposta non è dovuta.

Per tutti coloro che sono tenuti a pagare sono due le date di scadenza da considerare:

  • 16 giugno, versamento acconto IMU, pari all’imposta dovuta per il primo semestre considerando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente. Con le novità introdotte nel 2020, la prima rata dell’imposta è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019;
  • 16 dicembre 2020, versamento saldo IMU, con eventuale conguaglio sulla prima rata, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote e del regolamento pubblicati sul sito www.finanze.gov.it alla data del 28 ottobre.

Per la prima scadenza del 2020, l’ipotesi di una proroga a livello nazionale a causa dell’emergenza coronavirus è sfumata ma ogni Comune ha la possibilità di stabilire dei termini più ampi per il versamento dovuto per gli immobili presenti sul territorio, come chiarito anche dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con la risoluzione numero 5/DF dell’8 giugno 2020.

IMU 2020, chi paga? Tutti i soggetti obbligati

A regolare l’IMU è la Legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a partire dall’anno 2020, l’imposta Unica comunale e, tra i tributi che la componevano, la TASI.

Il presupposto per il versamento dell’imposta resta, in ogni caso, il possesso di:

  • fabbricati, esclusa la prima casa a patto che non rientri tra le seguenti categorie catastali:
    • abitazioni di tipo signorile;
    • abitazioni in ville;
    • castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici.
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

I soggetti obbligati al versamento IMU 2020, dunque, sono i proprietari di immobili, aree fabbricabili e terreni.

Ma anche i titolari di altro diritto reale, ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche nel caso di residenza o sede legale all’estero. Allo stesso modo rientrano tra coloro che devono pagare l’imposta i concessionari nel caso di concessione di aree demaniali e i locatari in caso di leasing.

Riepilogando, l’IMU 2020 è dovuta dai soggetti che seguono:

  • proprietario dell’immobile;
  • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
  • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  • locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Come si legge sul sito del Ministero dell’Eonomia e delle Finanze, l’imposta è “dovuta esclusivamente dai suddetti soggetti e non anche dall’occupante dell’immobile (il quale era assoggettato alla TASI, che è stata abolita dalla legge di bilancio 2020)”.

Esenzione IMU 2020 prima casa: chi paga e chi invece non deve versare l’imposta

In cima alla lista dei casi in cui non è necessario versare l’IMU, c’è sicuramente l’esenzione prima casa.

In realtà più che di un’agevolazione, nel caso dell’abitazione principale si tratta proprio di una previsione normativa che esclude la prima casa dal campo di applicazione dell’imposta, ad eccezione solo degli immobili di lusso come riassunti in tabella.

Categoria catastaleTipologia di immobile
A/1 Abitazioni di tipo signorile
A/8 Abitazioni in ville
A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Ma cosa si intende per prima casa?

Sul portale MEF, la definizione di abitazione principale:

“l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente [art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della legge n. 160 del 2019]”.

Sono due, quindi, i requisiti da rispettare:

  • residenza anagrafica del possessore e del nucleo familiare;
  • dimora abituale, cioè luogo in cui il soggetto risiede in maniera continuativa nel tempo.

L’esenzione IMU prima casa si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, fino a un massimo di un’unità per categoria.

Esenzione IMU 2020 prima casa: gli immobili che possono rientrare tra le abitazioni principali

Possono essere assimilate alla prima casa e quindi beneficiare dell’esenzione IMU anche gli immobili che seguono:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Dal 2020, invece, i cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza non possono beneficiare dell’esenzione IMU prima casa.

Il singolo comune ha, poi, la possibilità di assimilare ad abitazione principale l’immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a patto che la stessa non venga data in affitto.

IMU 2020, chi paga e chi invece può beneficiare delle esenzioni

Oltre alla possibilità di non versare l’imposta per la prima casa, la normativa di riferimento prevede una serie di altri casi di esenzione IMU:

  • immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
  • fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i).

Anche per i terreni agricoli ci sono casi in cui l’imposta non è dovuta:

  • posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali ex art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • ubicati nei comuni compresi nell’elenco di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’all. A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

E inoltre alcune aree fabbricabili possono essere considerate come terreni agricoli se sussistono due condizioni:

  • sono possedute e condotte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui al comma 3 dello stesso art. 1;
  • persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Spetta, poi, ai Comuni stabilire se è possibile beneficiare di una esenzione IMU per i seguenti casi:

  • immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali o statutari;
  • esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che durano oltre i 6 mesi.

Dal 2020, invece, l’imposta è dovuta anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale e i fabbricati merce, esclusi dal versamento dal 2014.

IMU 2020, chi paga? Non solo esenzioni, per alcuni soggetti obbligati previste anche agevolazioni

Ma, in conclusione, è bene specificare che la normativa di riferimento non prevede solo casi di esenzione che, quindi, sollevano totalmente dal versamento dell’imposta ma anche agevolazioni, per le quali è possibile beneficiare di alcuni sconti sulle somme dovute .

Di seguito riassunte in tabella le agevolazioni IMU 2020.

Tipologia di immobileAgevolazione IMU
fabbricati di interesse storico o artistico base imponibile ridotta del 50%
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno durante il quale risultano inagibili e inabitabili, la base imponibile è ridotta del 50%
abitazioni concesse in comodato riduzione del 50% se concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado nel rispetto delle condizioni che seguono:

  • l’immobile deve risultare come abitazione principale per chi la riceve in comodato;
  • il contratto di comodato deve essere registrato;
  • il comodante deve possedere in Italia la sola abitazione concessa in comodato; oltre a quest’ultima, egli può tuttavia possedere un altro immobile adibito a propria abitazione principale;
  • il comodante deve essere residente anagraficamente nonché avere la sua dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato
abitazioni locate a canone concordato Riduzione dell’imposta del 75%

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