Deducibilità IMU: 50% nel 2019, al 100% dal 2023. Le novità del DL Crescita

Deducibilità IMU al 50% nel 2019, ma con aumento progressivo negli anni. Sarà al 100% sui beni strumentali a partire dal 2023, ma la percentuale aumenterà prima al 60% e poi al 70% nei prossimi anni. Le novità nella legge di conversione del DL Crescita.

Deducibilità IMU: 50% nel 2019, al 100% dal 2023. Le novità del DL Crescita

Deducibilità IMU al 50% nel 2019 ed in graduale aumento negli anni seguenti fino ad arrivare al 100% di deduzione dal 2023 per gli immobili strumentali.

Il Decreto Crescita rivede le regole previste dalla Legge di Bilancio in merito alle novità stabilite in materia di deduzione dell’IMU sugli immobili strumentali, come i capannoni.

Il testo della legge di conversione del Decreto Crescita, in vigore dal 30 giugno 2019, disegna un cammino a tappe per l’IMU sugli immobili strumentali. Il 50% di deduzione dal reddito previsto per il 2019 diventerà 60% nel 2020 e 70% dal 2022.

L’operazione arriverà a compimento nel 2023, quando sarà possibile dedurre integralmente dal reddito l’importo dell’IMU strumentale.

La novità incrementa del 10% la percentuale di deduzione riconosciuta già a partire dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore 10% per il periodo d’imposta successivo. Una misura che si lega alle altre agevolazioni rivolte alle imprese, tra cui la proroga del super ammortamento e la revisione della mini Ires.

Deducibilità IMU: cosa cambia per gli immobili strumentali nel 2019 e nel 2020

A partire dal 1° gennaio 2019, l’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali all’attività d’impresa, arti e professioni potrà essere portata in deduzione dal reddito nella misura del 50%.

Era stata già la Legge di Bilancio ad incrementare dal 20% al 40% la deduzione IMU riconosciuta. La novità, stabilita dalla legge di conversione del Decreto Crescita, punta a rafforzare la percentuale di sgravio riconosciuto ad imprese e professionisti.

Ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di arti e professioni, l’IMU per gli immobili strumentali sarà deducibile secondo le regole indicate nel seguente schema riepilogativo:

Periodo d’impostaPercentuale Deducibilità IMUAnno di fruizione
2018 20% Dichiarazione dei redditi 2019
2019 50% Dichiarazione dei redditi 2020
dal 2020 60% Dichiarazione dei redditi 2021
dal 2022 70% Dichiarazione dei redditi 2023
dal 2023 100% Dichiarazione dei redditi 2024

È bene sottolineare che trattando di una misura applicata in sede di dichiarazione dei redditi, nel 2019 (redditi di competenza 2018) resta applicabile l’aliquota di deducibilità pre-Legge di Bilancio e pre-Decreto Crescita, pari al 20%.

Il Decreto Crescita introduce la maggiorazione di deduzione a partire dal periodo d’imposta 2019 (dichiarazione dei redditi 2020), con un sistema graduale che porterà a reali vantaggi a partire dal 2023.

Rispetto a quanto previsto fino al 2018, quando l’IMU era deducibile dal reddito d’impresa al 20%, lo sgravio riconosciuto aumenterà del 40% a partire dal 2020, con una perdita di gettito pari a circa 126,4 milioni a fini IRES, 37,8 milioni ai fini IRPEF e 2,7 milioni per addizionali regionali e comunali.

In merito alla deducibilità IMU totale prevista dal 2023, il maggior onere connesso è stato quantificato in 435,5 mln di euro per l’anno 2024 e in 250,4 mln di euro a decorre dall’anno 2025.

Deduzione IMU solo per gli immobili strumentali

La deduzione Irpef ed Ires dell’IMU riguarda esclusivamente gli immobili strumentali all’attività di impresa, arti e professioni. Tenuto conto delle novità previste dal DL Crescita, è utile richiamare a quanto previsto dall’attuale normativa.

L’agevolazione si applicherà quindi agli immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione (classificati nella categoria A\10, B, C, D, E), e gli immobili strumentali per destinazione, ovvero quelli utilizzati per lo svolgimento di attività d’impresa, arti e professioni.

Gli ultimi chiarimenti in merito sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 10/E/2014. Si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio di arte, professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore.

Sono invece esclusi dalla nozione di immobili strumentali gli immobili ad uso promiscuo per l’esercizio dell’arte o professione o all’impresa commerciale e all’uso personale o familiare del contribuente.

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