Se l’immobile è inagibile l’IMU è dimezzata di diritto

IMU con riduzione al 50 per cento per gli immobili inagibili senza necessità di presentare più volte richiesta al Comune. L'obbligo di versamento in misura piena si applica al ripristino dello stato di agibilità o abitabilità. Analisi del principio di diritto elaborato dalla Cassazione con l'Ordinanza n. 19665/2023

Se l'immobile è inagibile l'IMU è dimezzata di diritto

In materia di ICI, nel caso in cui il contribuente abbia richiesto al Comune la riduzione del 50 per cento dell’imposta (ora IMU) in relazione ad un determinato anno d’imposta, il perdurare oltre l’anno dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessita della reiterazione di una specifica richiesta per usufruire della riduzione per gli anni successivi.

Ciò a condizione che il contribuente provi che l’ente impositore abbia avuto conoscenza della protratta inutilizzabilità dell’immobile.

In ogni caso, se risulta che l’ente impositore sia venuto a conoscenza del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la predetta riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’imposta in misura integrale per gli anni successivi.

È questo l’articolato principio di diritto elaborato dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 19665 dell’11 luglio 2023.

I fatti – Il ricorso in cassazione è stato proposto dall’amministrazione comunale avverso la sentenza della CTR che, a conferma della pronuncia di prime cure, aveva ritenuto legittima la riduzione al 50 per cento dell’ICI su un immobile, sul presupposto della situazione di inagibilità ed inabitabilità del cespite.

Con specifico motivo di ricorso il Comune ha denunciato violazione ed errata applicazione dell’art. 8 del DLgs. 30.12.1992, n. 504, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la riduzione poteva applicarsi anche agli anni successivi rispetto alla richiesta della contribuente, tenendo conto che la richiesta non era stata rinnovata anno per anno e che la contribuente aveva ottenuto il rilascio di concessione edilizia per la ristrutturazione dell’immobile nell’anno 2002 e di certificazione di agibilità dell’immobile nell’anno 2004.

Il motivo è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha ricordato come, in materia di ICI, l’art. 8, comma 1, del DLgs. 30.12.1992, n. 504 (e di IMU l’art. 13 co. 3 lett. b) del DL 201/2011 e dell’art. 1 co. 747 lett. b) della L. 160/2019), prevede che l’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva.

Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, in tema di IMU (e, già prima, di ICI), nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente, quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente (art. 10, comma 1, della legge 27.7.2000, n. 212), di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.

Su tale premessa, il collegio di legittimità ritiene che la perduranza ultrannuale dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile non necessiti della reiterazione per il futuro di una specifica richiesta da parte del contribuente per usufruire della riduzione dell’ICI nella misura del 50 per cento per ciascun anno di imposta, essendo sufficiente che l’ente impositore abbia conoscenza (attraverso l’acquisizione di documenti o l’assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) della sopravvenuta e protratta inutilizzabilità dell’immobile.

Di conseguenza, dal momento in cui l’ente impositore viene a conoscenza (attraverso le medesime fonti) del ripristino dello stato di agibilità o abitabilità dell’immobile, la riduzione non può più essere riconosciuta al contribuente, che ritorna ad essere obbligato al versamento dell’ICI in misura integrale.

È onere del giudice di merito considerare ed accertare, per un verso, la comparsa e la perduranza dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile, la cui prova sia stata fornita dal contribuente, e, per altro verso, l’incidenza dell’opposta eventualità di un sopravvenuto ristabilimento dell’agibilità o abitabilità dell’immobile, di cui l’ente impositore sia venuto a conoscenza.

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