Credito di imposta del 50% per sanificazione, acquisto mascherine e dpi

Alessio Mauro - Imposte

Credito di imposta del 50% per sanificazione, acquisto mascherine e dpi per l'imprese fino a un massimo di 20.000 euro di spese: nella circolare numero 9 del 13 aprile 2020 dell'Agenzia delle Entrate, istruzioni e chiarimenti. Al pacchetto di strumenti di sostegno alle attività per la ripartenza, con il Decreto Rilancio, si aggiunge anche il bonus per l'adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure anticoronavirus.

Credito di imposta del 50% per sanificazione, acquisto mascherine e dpi

Credito di imposta sanificazione, mascherine e dpi nel DL Cura Italia, ampliato dal DL Liquidità, credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro nel DL Rilancio, in via di approvazione: con uno strumento nuovo e diverso si arricchisce il pacchetto di agevolazioni fiscali previste per le attività che devono mettere in atto le misure anticoronavirus.

Con la circolare numero 9 del 13 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulla novità inserita nel DL Liquidità che ha ampliato la portata iniziale del credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di mascherine e dpi.

50 milioni di euro sono le risorse a disposizione: nessun incremento dopo l’estensione del bonus anche per le spese per l’acquisto di mascherine e altri dpi, oltre a quelle per la sanificazione.

Le indicazioni per beneficiare del credito di imposta del 50% fino a 20.000 euro per gli acquisti di mascherine e dispositivi di protezione individuale nel 2020.

Sulla novità in arrivo che riguarda, invece, le spese effettuate per interventi di adeguamento dell’ambiente di lavoro alle nuove misure di contenimento del virus, dagli arredi alle tecnologie, si attende ancora l’approvazione definitiva.

Credito di imposta sanificazione, mascherine e dpi: i chiarimenti della circolare 9 dell’Agenzia delle Entrate

Il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale viene ampliato, nella sua portata, dal decreto Liquidità.

A spiegare i dettagli dell’ampliamento è la circolare numero 9 del 13 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 9/E del 13 aprile 2020
Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro previsto dall’articolo 64 del decreto numero 18 del 17 marzo 2020, ovvero il DL Cura Italia, viene esteso non solo all’acquisto di mascherine, guanti ed altri dispositivi di protezione personale, ma anche a dispositivi istallati per la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.

L’importo stanziato resta lo stesso: 50 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli strumenti di sanificazione la circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica il credito di imposta è previsto anche:

“per l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.”

Sono inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti:

  • mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3;
  • guanti;
  • visiere di protezione e occhiali protettivi;
  • tute di protezione;
  • calzari.

Credito di imposta sanificazione e dpi: l’evoluzione dell’agevolazione

Il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro è stato inizialmente previsto dal decreto Cura Italia.

L’articolo 64, al comma 1, stabilisce quanto segue:

“1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.”

Parallelamente al credito di imposta del 50% nel limite di 20.000 euro per adeguare gli ambienti di lavoro all’emergenza coronavirus, il decreto Cura Italia prevede anche che venga potenziato il sistema sanitario nazionale e che venga incentivata la produzione di mascherine.

La manovra economica del mese di marzo assegna inoltre all’INAIL il compito della validazione delle mascherine di nuova produzione per assicurare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

Le disposizioni rispondono ad un punto del protocollo di sicurezza firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da quello dello Sviluppo Economico e quello della Salute, dai sindacati e dalle associazioni di categoria lo scorso 14 marzo.

Il decreto Liquidità, al comma 1 dell’articolo 30, aggiunge ai precedenti dispositivi di protezione individuale anche: “altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.”

Tale misura incentiva l’adeguamento delle imprese alle disposizioni di sicurezza per limitare al massimo il contagio da coronavirus.

Credito di imposta sanificazione VS credito di imposta per ambienti di lavoro: le differenze

In tema di agevolazioni per l’adeguamento delle attività alle disposizioni di sicurezza, bisogna fare, quindi, una distinzione:

  • il DL Cura Italia inserisce il credito di imposta del 50% per la sanificazione degli ambienti, esteso con il DL Liquidità all’acquisto di mascherine e dpi;
  • il DL Rilancio, nella sua versione di bozza, introduce per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico un credito di imposta dell’80% per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle nuove misure anticoronavirus.

Nel testo dell’articolo 128 bis del nuovo testo in via di approvazione si legge un primo elenco a cui si applica la nuova agevolazione:

  • interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi, mense;
  • realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni;
  • arredi di sicurezza;
  • investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti;
  • in linea generale le spese utili a far rispettare le misure anti coronavirus.

Il bonus si applica fino al limite massimo di 80.000 euro ed è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network