Cosa prevede il “pacchetto sanità” del decreto legge anti Covid-19

Alessio Mauro - Sanità

Cosa prevede il pacchetto sanità del decreto legge anti Covid-19? Il decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, impegna circa 3,2 miliardi di euro negli interventi di potenziamento del sistema sanitario nazionale, della protezione civile e forze dell'ordine per dotazione di personale, strumenti e mezzi.

Cosa prevede il “pacchetto sanità” del decreto legge anti Covid-19

Il “pacchetto sanità”, gli articoli dall’1 al 18 del decreto legge anti Covid-19, prevede diverse misure per potenziare l’organico, le strutture e gli strumenti del sistema sanitario nazionale, della protezione civile e delle forze dell’ordine.

Il testo del decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, contiene interventi per circa 3,2 miliardi di euro.

Nel testo ufficiale, tra le varie azioni, sono previste quasi 20.000 assunzioni per il sistema sanitario nazionale, finanziamenti per l’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di pneumologia e malattie infettive e contributi alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.

C’è poi la possibilità di requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e beni mobili per far fronte all’emergenza e misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario.

Cosa prevede il «pacchetto sanità» del Dl Cura Italia: gli assi portanti dell’intervento

Il decreto legge anti Covid-19, anche detto Cura Italia, dedica la prima parte al potenziamento del sistema sanitario nazionale.

Il “pacchetto sanità” prevede diversi interventi su vari fronti per aumentare il personale sanitario e potenziare mezzi e strutture a disposizione per contrastare l’emergenza coronavirus.

Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020, prevede interventi per circa 3,2 miliardi di euro per 20.000 nuove assunzioni per il sistema sanitario nazionale, potenziamento delle strutture e dei posti letto in terapia intensiva e contributi alle imprese produttrici di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale.

Tra gli altri interventi ci sono misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario e le possibili requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e beni mobili.

Le misure sono contenute nei primi diciotto articoli del provvedimento, che prevedere le seguenti linee di intervento:

  • articolo 1: finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  • articolo 2: potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute;
  • articolo 3: il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
  • articolo 4: la disciplina delle aree sanitarie temporanee;
  • articolo 5: incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici;
  • articolo 6: requisizioni in uso o in proprietà;
  • articolo 7: arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari;
  • articolo 8: assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari;
  • articolo 9: potenziamento delle strutture della Sanità militare;
  • articolo 10: potenziamento risorse umane dell’INAIL;
  • articolo 11: disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità;
  • articolo 12: misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario;
  • articolo 13: deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
  • articolo 14: ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria;
  • articolo 15: disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale;
  • articolo 16: ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;
  • articolo 17: disposizioni urgenti materia di sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici per l’emergenza epidemiologica da COVID;
  • articolo 18: rifinanziamento fondi.

Cosa prevede il “pacchetto sanità” del decreto legge Cura Italia: il potenziamento del personale

Le misure del “pacchetto sanità” del decreto per supportare il sistema sanitario nazionale, la protezione civile e le forze dell’ordine prevede un ampliamento dell’organico.

Il potenziamento del personale è previsto negli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 12.

Nello specifico si procede con nuove assunzioni, con l’impiego di personale dell’esercito e con misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario in deroga.

Nell’articolo 2 sono previsti subentri per attività di controllo igienico e sanitario dei porti e gli aeroporti.

Sono previste assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, di 40 dirigenti sanitari medici, 18 dirigenti sanitari veterinari e 29 lavoratori con il profilo professionale di tecnico della prevenzione.

Per questa misura sono autorizzate spese per circa 5 milioni euro per il 2020, oltre 6 milioni e mezzo di euro per il 2021 e il 2022 e oltre e quasi 1,7 milioni di euro per il 2023.

Grazie all’articolo 7 sono arruolati in via temporanea medici ed infermieri militari, in particolare:

  • 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
  • 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo;
  • 60 ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento.

Il tutto per un onere complessivo di circa 13,7 milioni di euro per il 2020 e 5,6 milioni di euro per il 2021.

Nell’articolo 8 viene prevista la possibilità per il Ministro della Difesa di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica.

L’articolo 10 prevede un potenziamento del personale anche dell’INAIL con possibilità di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi per 200 medici specialisti e 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Al fine di assicurare la continuità delle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, si prevedono, nell’articolo 11, ulteriori assunzioni delle seguenti figure professionali:

  • 20 unità di personale con qualifica di dirigente medico;
  • 5 ricercatori/tecnologi di livello II;
  • 20 ricercatori/tecnologi di livello III;
  • 5 collaboratori tecnici enti di ricerca (CTER) di livello VI.

L’articolo 12, invece, non prevede l’inserimento di nuovo personale ma la permanenza in servizio del personale sanitario.

Verificata l’impossibilità di procedere al reclutamento di personale, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 prevede la possibilità di trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, prossimi quindi alla pensione.

Cosa prevede il “pacchetto sanità” del decreto legge anti Covid-19: maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale

Il nuovo decreto Cura Italia, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 per far fronte all’emergenza coronavirus prevede un intervento significativo sull’incremento delle risorse del sistema sanitario nazionale.

Tali misure sono contenuti nei rimanenti articoli tra l’1 e il 18.

In particolare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 18.

L’articolo 1 prevede uno stanziamento di 250 milioni di euro per incrementare le risorse destinate al pagamento del lavoro straordinario del personale sanitario.

Nell’articolo 3, invece, sono previste nuove risorse per l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie per i posti letto di terapia intensiva e le unità operative di pneumologia e malattie infettive.

Vengono inoltre stanziati fondi per autorizzare la stipula di contratti con strutture private, anche non accreditate, che mettono a disposizione il personale sanitario in servizio oltre ai locali e alle apparecchiature.

Per questi scopi sono previsti, nel complesso, circa 240.000.000 euro per l’anno 2020.

L’articolo 4 prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’attivazione di aree sanitarie, anche temporanee, all’interno di strutture di ricovero, accoglienza ed assistenza.

Nell’articolo 5 sono previsti gli incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici. Anche in questo caso 50 milioni di euro sarebbero impegnati a fondo perduto o come finanziamenti agevolati per le imprese produttrici dei dispositivi.

Ovviamente i dispositivi di protezione individuale dovranno essere forniti prioritariamente a medici ed operatori sanitari.

L’articolo 6 del decreto prevede la possibilità di requisizioni in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici o di qualsiasi altro bene mobile che sia necessario per fare fronte all’emergenza coronavirus, con conseguente indennità di requisizione.

35,3 milioni di euro sono a disposizione delle strutture della sanità militare per il potenziamento delle stesse, come disporrebbe l’articolo 9.

L’articolo 13 consente l’esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all’estero regolata da specifiche direttive dell’Unione europea.

L’articolo 15 prevede invece la possibilità di produzione di mascherine chirurgiche in deroga rispetto alle norme vigenti.

L’articolo 16 dispone, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, l’uso delle mascherine chirurgiche reperibili in commercio, anche prive del marchio CE.

L’articolo 17 contiene, infine, disposizioni sulla sperimentazione dei medicinali e dispositivi medici.

Per migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche ad AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, è affidata la possibilità di accedere a tutti i dati degli studi sperimentali e degli usi compassionevoli.

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