Concordato preventivo biennale 2025-2026 alla prova del requisito dell'assenza di debiti fiscali e contributivi sopra i 5.000 euro. Per l'adesione è possibile rimuovere la causa ostativa, anche solo presentando domanda di rateazione

Per il concordato preventivo biennale 2025-2026 è tempo di guardare ai requisiti d’accesso, con particolare attenzione alla soglia dei debiti che inibisce l’adesione al patto con il Fisco.
Nelle numerose modifiche che nei mesi hanno ridefinito i confini del concordato, non è cambiata la regola che impone di sanare preventivamente eventuali situazioni debitorie per importi pari o superiori a 5.000 euro.
Non solo il pagamento delle somme dovute, ma anche la presenta di un piano di rateazione riabilita il titolare di partita IVA e consente di aderire al concordato.
Concordato preventivo biennale 2025-2026, per l’accesso debiti sotto la soglia di 5.000 euro
Entrati nel vivo del mese entro il quale bisognerà scegliere se aderire o meno al concordato preventivo biennale per il 2025-2026, è bene tornare sui requisiti previsti per le partite IVA e in particolare sulla verifica della situazione debitoria.
L’adesione al concordato è infatti ammessa a patto che, guardando al periodo d’imposta precedente rispetto alla proposta, non risulti superata la soglia di 5.000 euro di debiti tributari o contributivi. Nel calcolo si considerano i debiti definitivamente accertati, con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più impugnabili.
Come chiarito con la circolare n. 9/E/2025, si considerano cumulativamente i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e i debiti contributivi.
Nella prima categoria vi rientrano i debiti derivanti:
- dalla notifica di atti impositivi (avvisi di accertamento, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, avvisi di liquidazione, di rettifica e atti di recupero di crediti d’imposta) conseguenti ad attività di controllo degli uffici e ad attività di liquidazione degli uffici;
- dalla notifica di cartelle di pagamento conseguenti ad attività di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Dal punto di vista temporale, nel plafond di 5.000 euro dovranno essere considerati i debiti relativi ad atti divenuti definitivi al 31 dicembre 2024. Al contrario, non rilevano i debiti per i quali sono ancora pendenti i termini di pagamento, di impugnazione o per i quali vi sono contenziosi pendenti.
Pagamento o rateazione: le vie per sbloccare l’ok al patto con il Fisco
La causa ostativa, che diventa dopo l’adesione anche causa di decadenza, deve essere verificata quindi prima dell’adesione così come per l’intero biennio del concordato.
Come evidente, la presenza di debiti tributari e contributivi non è un veto generalizzato all’adesione al patto con il Fisco, ma lo diventa solo se si supera il limite massimo di 5.000 euro.
In presenza di questa condizione è in ogni caso possibile attivarsi per rimuovere le causa ostativa, estinguendo il debito integralmente o in misura tale da restare sotto la soglia di 5.000 euro, da considerarsi comprensiva di sanzioni e interessi.
Non solo. Sarà possibile “riabilitarsi” anche presentando domanda di rateazione. La norma infatti prevede espressamente che restano fuori dal calcolo del limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di versamento rateale.
In caso di rateizzazione è necessario essere in regola con il versamento delle somme dovute. Nell’ipotesi di decadenza, il lasciapassare non è ritenuto valido, stessa regola prevista anche per i debiti inclusi nella rottamazione quater delle cartelle.
Domanda di rateazione prima dell’adesione al concordato
Chi intende aderire al concordato preventivo biennale entro il 30 settembre 2025, ha ancora tempo per rimuovere la causa ostativa, ove presente.
Come illustrato in precedenza, oltre a poter pagare l’importo dovuto che consente di tornare sotto la soglia di 5.000 euro sarà possibile fare domanda di rateazione.
È quindi necessario muoversi per tempo, di modo da poter ottenere l’accoglimento del piano di versamento dilazionato, “avere i conti abbastanza in ordine” e pagare secondo le scadenze che verranno concesse dall’AdER.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale e soglia dei debiti: la rateazione sblocca l’adesione