Tassa sui pacchi: rinvio al 15 marzo 2026

La tassa sui pacchi è entrata in vigore a gennaio ma arriva subito il primo slittamento. Fino al 15 marzo è previsto un periodo transitorio per adeguare i sistemi dell'Agenzia delle Dogane

Tassa sui pacchi: rinvio al 15 marzo 2026

Tra le novità della Manovra 2026 c’è anche la tassa da 2 euro sui piccoli pacchi extra UE.

Lo scorso 30 dicembre l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato la circolare con tutte le istruzioni per il pagamento del contributo.

Con il documento datato 7 gennaio arriva però subito una prima rettifica. Le novità saranno definitivamente in vigore da marzo.

Nei mesi di gennaio e febbraio è previsto un periodo transitorio durante il quale saranno predisposte tutte le modifiche tecniche necessarie al corretto funzionamento della novità.

Tassa sui pacchi: rinvio al 15 marzo 2026

La Legge di Bilancio 2026 impone a partire dal 1° gennaio una tassa di 2 euro sui piccoli pacchi. Fuori e dentro i confini nazionali l’obiettivo è lo stesso: arginare il flusso commerciale generato dal commercio online e in particolare da piattaforme come Temu e Shein, in cui è possibile comprare di tutto e di più a prezzi fuori mercato.

Per tutti i prodotti extra UE di un valore inferiore a 150 euro, dunque, bisogna pagare un piccolo importo: non importa chi acquista e chi vende. Sarà sempre dovuto il contributo di 2 euro.

La novità, infatti, si applica a tutte le spedizioni:

  • destinate a consumatori finali;
  • destinate ad operatori commerciali;
  • inviate da un privato a un altro privato anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.

Le prime istruzioni operative sono state fornite dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli nella circolare n. 37 pubblicata a fine dicembre, nella quale tra le altre cose viene specificato che il contributo è dovuto a prescindere dal tracciato dati utilizzato all’atto dello sdoganamento (H1 e/o H7).

La tassa di 2 euro sui piccoli pacchi non è dovuta da chi acquista ma dalla “persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale”.

Nella maggior parte dei casi, quindi, saranno le aziende, ovvero i gestori delle piattaforme o i loro rappresentanti. Nonostante questo il timore che il peso del contributo possa ricadere indirettamente anche sui consumatori non è del tutto infondato.

La novità, come detto, è in vigore dal 1° gennaio ma ad appena una settimana di distanza è arrivata la prima proroga.

Con il documento pubblicato il 7 gennaio, infatti, l’ADM dispone uno “specifico periodo transitorio atto a garantire la funzionalità delle catene logistiche interessate nelle more degli adeguamenti tecnici”. Tale periodo transitorio durerà fino alla fine di febbraio.

Come funziona il periodo transitorio

Nei mesi di gennaio e febbraio, fa sapere l’Agenzia, sia per le operazioni dichiarate in forma semplificata (H7) che per quelle in forma ordinaria (H1), si potrà ricorrere alla contabilizzazione e pagamenti periodici. I contributi sulle spedizioni interessate saranno contabilizzati e pagati sulla base dell’apposita dichiarazione, da redigere secondo il modello fornito in allegato alla citata circolare con le istruzioni, da presentare entro 15 marzo 2026.

Il motivo risiede nel fatto che, come già evidenziato nella circolare n. 37/2025, sia il sistema informativo dell’ADM, soggetto al rispetto delle regole tecniche contenute nella normativa doganale unionale, che quello degli operatori del settore specifico (corrieri espressi, case di spedizioni operanti nello sdoganamento di spedizioni nell’ambito dell’e-commerce), necessitano di interventi di adeguamento per poter operare correttamente ai fini dell’accertamento e della riscossione della tassa al momento della registrazione della dichiarazione doganale o, comunque, per la contabilizzazione periodica dei contributi dovuti.

Per le importazioni della specie registrate a partire dal 1° marzo 2026, fa sapere ADM, si applicheranno le regole di accertamento e pagamento, così come le tempistiche indicate nella citata circolare.

Nello specifico, dal 1° marzo 2026, per le importazioni dichiarate in forma ordinaria (H1) il contributo dovrà essere liquidato e versato con la dichiarazione doganale utilizzando il codice tributo 159.

Per le importazioni dichiarate in forma semplificata (H7), invece, si procederà con la contabilizzazione e pagamento periodici come disciplinati nella circolare n. 37/2025.

L’Agenzia, infine, precisa che durante il periodo transitorio l’assenza del codice tributo 159 nel tracciato dichiarativo H1 “non costituisce autonoma motivazione per la sospensione dello svincolo o l’applicazione di sanzioni per mancato/ritardato pagamento”.

ADM - Circolare n. 1 del 7 gennaio 2026
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