Concordato preventivo biennale: monitoraggio costante degli importi dei debiti

Salvatore Cuomo - Dichiarazione dei redditi

La soglia dei 5000 dei debiti fiscali scaduti va costantemente monitorata anche nel periodo di validità del concordato preventivo biennale, a pena decadenza

Concordato preventivo biennale: monitoraggio costante degli importi dei debiti

Il debito oltre soglia dei 5.000 euro può concretizzare una causa ostativa o di decadenza del concordato preventivo biennale, comportando conseguenze ben diverse.

È quindi importante fare chiarezza sugli effetti sia sul fronte dell’impossibilità di accedere al concordato, che sulle ipotesi di decadenza post-adesione.

Concordato preventivo biennale, soglia dei debiti da monitorare in fase d’accesso

Tra i diversi requisiti per l’accesso al concordato preventivo biennale, ecco quanto previsto dall’articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n. 13/2024:

“Possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al comma 1 che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui al primo periodo se l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.”

Ai fini della verifica della soglia di 5.000 euro rilevano quindi i:

  • debiti per Tributi amministrati dalla Agenzia delle Entrate;
  • debiti contributivi.

Non rilevano i tributi locali, quali a mero esempio non esaustivo:

  • Tares;
  • Tosap;
  • Imposta comunale sulla pubblicità;
  • Cosap;
  • IMU e Tasi;
  • Imposta di soggiorno;
  • Tassa di sbarco.

Il debito causa ostativa al CPB

La Circolare 18/E 2024 dell’Agenzia è molto chiara, al suo punto 2.1.1, nel definire nell’ambito degli atti impositivi rilevanti quali sono quelli da considerare per verificare il concretizzarsi o meno della causa ostativa:

  • Cartelle di pagamento afferenti controlli formali e documentali di cui agli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73 od anche all’artico 54 bis del DPR 633/72;
  • Atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo o di di liquidazione degli uffici.

Di questi non devono essere considerati quelli i cui termini di pagamento o di impugnazione non sono scaduti al 31 dicembre dell’anno precedente l’adesione o anche quelli che alla predetta data siano oggetto di procedure quali:

  • contenzioso;
  • sospensione;
  • rateazione.

Non rilevano neanche i cosiddetti “avvisi bonari” ancorché scaduti alla data di riferimento di cui all’articolo 10 sopra citato.

Per quanto ai debiti contributivi bisognerà considerare gli avvisi di addebito e gli analoghi atti di accertamento anche delle casse autonome previdenziali.

Su questo punto non sappiamo se e come l’Agenzia potrà porre in atto uno scambio informativo con le Casse, data la delicatezza del tema con riguardo alla normativa vigente in materia di privacy e trattamento dei dati, non trattandosi della veicolazione di un dato reddituale bensì debitorio.

Si tratta pertanto di una comunicazione dati che potrebbe oltrepassare il confine dettato dal GDPR, nel rispetto del quel sono fondate le attuali convenzioni in essere come ad esempio quella tra AdE e Cassa Forense siglata 9 anni fa.

Conseguenze diverse tra causa ostativa e decadenza

Ricordiamo che si concretizza la causa di decadenza come indicato all’articolo 22 comma 1 lettera d) del Dlgs 13/24 quando:

“ … vengono meno i requisiti di cui all’articolo 10, comma 2”.

In questo caso la decadenza rileva per tutte le annualità oggetto del CPB e come indicato allo stesso articolo 22 comma 3-bis:

“restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.”

Una importante distinzione tra chi ha “perso” il requisito del debito in corso di CPB, perché è stata revocata la rateazione, perché il contenzioso è perso e non si è provveduto al pagamento del dovuto anche ratealmente, non rilevando ad esempio la riapertura dei termini per la rottamazione perché come giustamente rileva l’Agenzia in una sua recente pronuncia, la decadenza della rottamazione ordinaria ha concretizzato la causa di decadenza per debito scaduto oltre soglia, a nulla rilevando l’istituto della riammissione che nulla dispone al riguardo.

I “decaduti” sono comunque costretti al versamento di quanto derivante dalla proposta di CPB ancorché superiore al reddito effettivo mentre per il soggetto che ha accettato la proposta dell’Agenzia in presenza della causa ostativa del debito oltre soglia al momento dell’accettazione il CPB non è valido e sarà tenuto al pagamento di quanto dovuto riferito al reddito effettivamente prodotto e/o accertato.

Monitoraggio per competenza o per data?

Mentre è piuttosto chiaro il perimetro dell’oggetto e del riferimento temporale della soglia quale causa ostativa da verificare al momento della accettazione della proposta, una nota conclusiva a mio parere importante è quella riguardante l’oggetto del monitoraggio dei debiti.

La verifica deve fare esclusivamente riferimento alla datazione delle notifiche, quindi agli atti notificati al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di adesione, e non al periodo di competenza di cartelle ed atti, afferenti le annualità precedenti ma notificate successivamente nel corso del periodo di validità del CPB.

Facciamo quindi un esempio pratico della lettura per data delle notifiche sulla adesione per il biennio 2024-2025

Una cartella afferente l’anno di imposta 2023 non rileva se notificata successivamente al 31 dicembre 2023 ancorché durante il periodo di validità del CPB e men che meno successivamente dal 2026 in avanti.

Una diversa lettura aprirebbe a delle incertezze interpretative che avrebbero un effetto dirompente in senso negativo sull’appeal di un istituto, il CPB, fondato sulla certezza conseguente al patto sottoscritto con il Fisco.

Una attrattiva che verrebbe meno atteso che la definitività delle annualità interessate, specialmente se tali atti fossero poi oggetto di contenzioso, potrebbe protrarsi sine die.

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