Modulo TFR2 aggiornato: novità 2018

Redazione - Moduli del lavoro

Nuovo modulo TRF2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018 con le novità in materia di destinazione al fondo pensione introdotte dalla legge sulla concorrenza.

Modulo TFR2 aggiornato: novità 2018

Modulo TFR2: nuova versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018.

Il nuovo modulo per la scelta di destinazione del TFR, aggiornato con decreto del Ministero del Lavoro e del MEF del 22 marzo 2018, è stato modificato a seguito delle novità introdotte dalla legge sulla concorrenza.

I lavoratori potranno scegliere di destinare al fondo pensione una percentuale minima di TFR maturato e tale indicazione dovrà essere espressa all’interno del modulo TFR 2.

Il nuovo modulo pubblicato in Gazzetta Ufficiale modifica il modello TFR2 da far compilare al lavoratore allegato al DM del 30 gennaio 2007, con l’introduzione delle nuove sezioni resesi necessarie a seguito delle innovazioni previste dal decreto legislativo n. 252 del 2005 così come modificate dalla legge 4 agosto 2017 n. 124.

Nuovo modulo TFR2 pubblicato in GU del 19 aprile 2018

Il nuovo modulo TFR2 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018 modifica la versione allegata al decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 introducento le seguenti novità:

  • nella sezione 1, è modificato come segue: il primo punto elenco è sostituito con la formulazione seguente: “che il proprio trattamento di fine rapporto non venga destinato ad una forma pensionistica complementare e continui dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile”;
  • mentre il secondo punto elenco è sostituito con la seguente formulazione: “che il proprio trattamento di fine rapporto venga conferito integralmente o nella seguente misura in conformità alle previsioni delle fonti istitutive: ... %, a decorrere dalla data della presente, alla seguente forma pensionistica complementare ................................. alla quale il sottoscritto ha aderito in data ..../..../....., fermo restando che la quota residua di TFR continuerà ad essere regolata secondo le previsioni dell’art. 2120 del codice civile. Allega copia del modulo di adesione”.

Si allega di seguito il nuovo modulo TFR2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018:

Modulo TFR2 - scelta destinazione trattamento fine rapporto
Scarica il nuovo modulo TFR2 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018

TFR e fondi pensione: le novità introdotte dalla legge sulla concorrenza

Modificando quanto previsto dal decreto 252/2005 e con l’introduzione del nuovo comma 2 all’articolo 8, la legge sulla concorrenza ha previsto che qualora previsto dai contratti collettivi i lavoratori potranno scegliere di destinare il proprio TFR a forme di previdenza complementare in misura percentuale.

La percentuale di destinazione del TFR al fondo pensione dovrà essere indicata, qualora previsto, all’interno del modulo TFR2.

Si tratta di un’importante novità: gli accordi collettivi potranno prevedere anche per i lavoratori assunti dopo il 28 aprile 1993 la possibilità di versare soltanto una parte del trattamento di fine rapporto ad un fondo di previdenza complementare. In mancanza di accordo, tuttavia, il conferimento del TFR maturato sarà al 100%.

Anticipo del TFR in caso di inoccupazione

Non si tratta dell’unica novità. Al netto delle modifiche apportate al modulo TFR2 in merito alla scelta di destinazione del trattamento di fine rapporto, la legge sulla concorrenza ha previsto che:

Le forme pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti di esse siano, su richiesta dell’aderente, consentite con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che in tal caso possano essere erogate, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.

In sostanza, l’iscritto ad un fondo pensione potrà chiedere, in caso di inoccupazione per più di due anni e nel caso in cui mancassero cinque anni dalla data di maturazione del diritto alla pensione (ovvero fino a 10 anni in caso di esplicita previsione da parte del Fondo), l’anticipo della prestazione maturata nel fondo, integralmente ovvero in modalità parziale.

La stessa possibilità è rivolta al soggetto colpito da invalidità permanente in caso di riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.

Inoltre, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione al fondo, come il cambio di CCNL ovvero la cessazione del rapporto di lavoro, al lavoratore è concessa la possibilità di riscatto della posizione individuale accomulata.

Si tratta di una possibilità che in precedenza era concessa soltanto alle adesioni collettiva ai fondi pensione e che era invece esclusa per le adesioni individuali.

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