Superbonus e crediti non utilizzabili: comunicazione necessaria per evitare la sanzione

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Nel caso di crediti del superbonus non utilizzabili, per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo, sarà necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate . La misura è stabilita dall'articolo 25 del decreto Omnibus, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale: per la mancata comunicazione, sanzione di 100 euro

Superbonus e crediti non utilizzabili: comunicazione necessaria per evitare la sanzione

I crediti non utilizzabili del superbonus dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate.

A prevederlo è l’articolo 25 della legge di conversione del decreto Omnibus, la legge 136/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023.

La comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dal giorno dell’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito d’imposta, per non incorrere nella sanzione di 100 euro.

Superbonus e crediti inutilizzabili: comunicazione necessaria per evitare la sanzione

Con il decreto Omnibus, DL numero 104/2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto, è stata spostata in avanti la scadenza per le villette e unifamiliari.

Il termine per chi ha raggiunto il 30 per cento dei lavori al 30 settembre 2022 è stato rinviato dal 30 settembre al 31 dicembre 2023, come stabilito dall’articolo 24 del decreto.

Oltre alla modifica del calendario è stato introdotto un ulteriore adempimento per i contribuenti che hanno scelto la cessione del credito.

Nel caso in cui i crediti non siano utilizzabili, dovrà essere effettuata un’apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Entrambe le misure sono state confermate dopo l’iter parlamentare della legge di conversione, la legge numero 136 del 2023. Il testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 ottobre 2023.

La comunicazione in questione dovrà essere effettuata dall’ultimo cessionario entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che rende il credito non utilizzabile.

La mancata comunicazione porterà alla sanzione di 100 euro.

L’obbligo, come stabilito dall’articolo 25 del decreto Omnibus, si applicherà a partire dal 1° dicembre 2023.

Tuttavia, come stabilito dal testo del decreto:

“Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.”

Le modalità per provvedere all’adempimento saranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate, con un apposito provvedimento.

Per quali crediti del superbonus sarà necessaria la comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Quali sono i crediti del superbonus interessati dal nuovo adempimento? Innanzitutto quelli che sono oggetto di cessione e che non sono più utilizzabili.

Tuttavia non dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i crediti, per i quali sono scaduti i termini per la fruizione.

I crediti devono essere inutilizzabili per cause diverse dal superamento della scadenza per la fruizione.

In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sui contorni dell’adempimento, per identificare con certezza i crediti che devono essere oggetto di comunicazione, dovrebbero rientrare nell’obbligo i crediti non utilizzabili per l’esaurimento della capienza dell’ultimo cessionario.

Dall’obbligo saranno inoltre interessate le somme oggetto di sequestro impeditivo e gli importi per i quali sono stati commessi errori nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alla cessione.

Oltre al superbonus, rientreranno nell’adempimento anche i crediti relativi ai seguenti interventi:

  • bonus casa;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
  • bonus barriere.

Le categorie di crediti per i quali dovrà essere effettuato l’adempimento saranno indicate con precisione dall’Agenzia delle Entrate in un apposito provvedimento.

Tale provvedimento fornirà indicazioni anche sull’avvenuta conoscenza dell’evento che rende il credito non utilizzabile, situazione a partire dalla quale decorre il termine di 30 giorni per evitare la sanzione.

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