La necessità di utilizzare i crediti in compensazione oltre soglia 5000 euro può spingere i contribuenti a trasmettere il Modello Redditi in anticipo. Cosa accade se poi si decide di aderire al CPB? La strada da seguire è quella della trasmissione di una dichiarazione correttiva nei termini
In materia di concordato preventivo biennale, un dubbio che spesso emerge è quale sia la corretta procedura da seguire laddove il modello Redditi debba essere trasmesso il prima possibile.
L’invio tempestivo della dichiarazione dei redditi può risultare utile per molteplici ragioni, la più frequente delle quali è la necessità di effettuare compensazioni oltre soglia 5.000 euro.
Specifiche indicazioni bisogna seguire per la successiva intenzione di esprimere adesione al concordato preventivo biennale, istituto che, senza alcun dubbio, richiede valutazioni complesse che non devono essere effettuate in modo affrettato o superficiale.
Analizziamo la questione punto per punto, partendo dalle tempistiche per arrivare alle indicazioni operative.
Compensazioni oltre 5.000 euro e trasmissione del modello Redditi
Il motivo per il quale molti contribuenti si affrettano ad inviare la dichiarazione dei redditi ben prima della scadenza autunnale è quasi sempre legato alle regole sulle compensazioni.
La normativa impone infatti che, per utilizzare in compensazione orizzontale (ovverosia con modello F24) crediti d’imposta per importi superiori a 5.000 euro annui, è necessario attendere il decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.
Scatta inoltre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione, salvo la spettanza del regime premiale ISA, che può innalzare la soglia di compensazione in assenza di visto, senza tuttavia intaccare la necessità di trasmissione preventiva del dichiarativo.
Si ricorda che per compensazione orizzontale si intende l’utilizzo di crediti in compensazione a copertura di debiti di altra natura (esempio utilizzo di un credito IRES o IRPEF, a fronte di un debito IVA) e che restano fuori dall’obbligo di preventivo invio, e anche di visto, i crediti di natura previdenziale (Quadro RR).
Adesione separata al concordato?
In una prima fase, per il CPB biennio 2026-2027 era previsto un doppio binario, con il termine per l’adesione al concordato previsto per il 30 settembre 2026 e scadenza per la trasmissione della dichiarazione dei redditi fissata al 31 ottobre.
Per tale ragione era prevista la possibilità di inviare in via autonoma il modello CPB, separatamente dal modello Redditi.
Tuttavia, il legislatore è intervenuto allineando i termini: il termine per aderire al CPB coincide ora nuovamente con quello di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, di conseguenza immaginare un’adesione separata diviene superfluo, tanto più che le principali software house non hanno implementato le relative procedure.
Adesione CPB post invio: la strada della dichiarazione correttiva
Nel caso in cui si intenda esprimere adesione al CPB 2026/2027 e il modello Redditi 2026 anno di imposta 2025 sia stato già trasmesso, la strada da seguire è quella di ripresentare il modello Redditi, corredato dal CPB, tassativamente entro il 31 ottobre 2026 (dichiarazione correttiva nei termini), come già confermato per analoga situazione verificatasi negli scorsi anni (cfr. Circolare ADE n. 18/E del 17 settembre 2024).
Inviando una dichiarazione correttiva entro il termine perentorio del 31 ottobre 2026 (che andrà a sostituire integralmente la precedente), il contribuente potrà includere il modello CPB debitamente compilato e accettare la proposta, fermo restando il fatto che il già avvenuto invio della dichiarazione originaria ha legittimamente “sbloccato” le compensazioni oltre 5.000 euro.
Le accortezze
Quanto alle precauzioni da prendere in sede di adesione al concordato, la circostanza che tale adesione avvenga tramite una dichiarazione correttiva oppure con l’unica trasmissione non cambia i termini della questione.
Innanzi tutto, occorre ricordare che il termine di adesione è tassativo: 31 ottobre. Se, sotto il profilo reddituale, le dichiarazioni trasmesse con un ritardo di 90 giorni non sono considerate omesse, questa tolleranza non è prevista per l’adesione al CPB.
Inoltre, ogni aspetto del modello CPB (e dei suoi elementi fondanti) deve essere verificato con la massima attenzione:
- Verifica dei requisiti e cause di esclusione: prima di flaggare l’accettazione, è fondamentale ri-verificare la sussistenza dei requisiti di accesso (art. 10 del decreto CPB) e l’assenza di cause di esclusione (art. 11). In particolare, va controllato che l’ammontare complessivo del debito residuo per tributi e contributi (comprese sanzioni e interessi) al 31/12/2025 (per il biennio 2026/2027) sia inferiore alla soglia di 5.000 euro.
- Correttezza ISA e quadri reddituali: il CPB ha alla sua base i dati dichiarati dal contribuente. È quindi fondamentale che il quadro reddituale (Impresa o Lavoro Autonomo) e il rispettivo modello ISA siano compilati in modo ineccepibile. Una comunicazione inesatta o incompleta dei dati ISA che determini un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento comporta la decadenza dal patto (art. 22).
- Il calcolo del rigo P04 (e P05 per l’IRAP): la corretta compilazione del rigo P04 del modello CPB (Reddito rilevante ai fini del CPB) non è un banale copia-incolla del reddito d’impresa o di lavoro autonomo. In questo rigo occorre indicare il reddito storico (2025) depurato dalle variabili non concordabili previste dagli articoli 15 e 16 del decreto CPB. Parimenti, il VPN IRAP deve essere rettificato ai sensi dell’articolo 17. La mancata o incorretta indicazione dei valori di riferimento nei righi P04 e P05 (se soggetto IRAP), infatti, porta inevitabilmente alla formulazione di una proposta di concordato totalmente inesatta.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Concordato preventivo biennale: come aderire se la dichiarazione è già stata inviata per compensare i crediti