Analisi dei requisiti e dei benefici ISA, con un focus particolare di attività di impresa e di lavoro autonomo in capo allo stesso contribuente. Di Sandra Pennacini
L’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017 individua i benefici riconosciuti ai contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) che si dimostrano “affidabili”, raggiungendo, anche a seguito di adeguamento spontaneo, i punteggi minimi che vengono ogni anno stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Con riferimento ai modelli ISA 2026 anno di imposta 2025 il Provvedimento 123160/2026, recentemente pubblicato, ha confermato l’impianto previsto già lo scorso anno.
Si ricorda che il punteggio ISA non è rilevante solo ai fini del regime premiale, ma anche sotto il profilo delle strategie di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della GdF, basate sull’analisi del rischio di evasione fiscale.
L’indicatore di rischio si attiva quando il livello di affidabilità è minore o uguale a 6.
Il calcolo del punteggio e la media del biennio
Anche quest’anno sono confermate le modalità di accesso alle premialità che prevedono, per la quasi totalità delle agevolazioni previste, due strade alternative:
- Il raggiungimento del punteggio richiesto esclusivamente con l’applicazione dell’ISA 2026 (anno di imposta 2025);
- Il raggiungimento del punteggio richiesto calcolando la media semplice tra il livello di affidabilità dell’ISA 2026 (anno 2025) e quello dell’anno precedente, ovvero l’ISA 2025 (anno 2024).
Le premialità e i relativi “voti” minimi richiesti sono riportati nella tabella in coda al presente contributo.
Questa doppia possibilità di accesso prevede una specifica eccezione per la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 9-bis, comma 11, lettera e, del D.L. 50/2017), che spetta esclusivamente se il contribuente raggiunge un punteggio almeno pari a 8 nell’annualità corrente (anno d’imposta 2025), senza possibilità di utilizzare la media del biennio.
Regime premiale e Concordato Preventivo Biennale
Oltre al raggiungimento dei punteggi richiesti, il regime premiale viene riconosciuto anche in caso di adesione al Concordato Preventivo Biennale (CPB).
L’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce esplicitamente che, per i periodi d’imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. 50/2017, compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto.
Ciò significa che l’accettazione del patto con il Fisco rende operative le premialità, disapplicando la necessità di raggiungere le specifiche soglie numeriche calcolate dal software ISA.
Quanto sopra, ovviamente, salvo che sia intervenuta causa di cessazione o decadenza dal CPB.
Esercizio contemporaneo di impresa e lavoro autonomo
Un approccio particolare al regime premiale riguarda i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo.
In questa specifica situazione, per poter beneficiare delle premialità, il contribuente deve applicare i relativi ISA per entrambe le categorie reddituali e il punteggio ottenuto in ciascuno dei due modelli deve risultare pari o superiore alla soglia minima individuata per la richiesta del singolo beneficio.
Se in questa circostanza il contribuente ha aderito al Concordato Preventivo Biennale per una sola delle due attività (ad esempio, optando per il CPB solo come impresa e non come professionista), si verifica una situazione mista:
- per l’attività concordata, il beneficio è garantito dall’articolo 19 del Decreto Legislativo numero 13/2024;
- per l’attività esclusa dal patto, il contribuente dovrà obbligatoriamente raggiungere il punteggio ISA minimo richiesto al fine di consolidare l’accesso al regime premiale nella sua interezza.
Tabella riepilogativa dei benefici e dei punteggi richiesti
Gli aspetti afferenti alle singole agevolazioni e ai relativi limiti numerici, estrapolati dal Provvedimento e dalla norma primaria, sono riportati nella tabella seguente:
| BENEFICIO E NORMA DI RIFERIMENTO | DESCRIZIONE | PUNTEGGIO ISA 2026 (ANNO 2025) | MEDIA SEMPLICE ISA 2026 E ISA 2025 |
|---|---|---|---|
| Esonero visto conformità compensazioni (Art. 9-bis, comma 11, lettera a, del D.L. 50/2017) | Esonero dal visto per compensazione crediti IVA fino a 70.000 euro e crediti imposte dirette/IRAP fino a 50.000 euro | Pari o superiore a 9 | Pari o superiore a 9 |
| Esonero visto conformità compensazioni (Art. 9-bis, comma 11, lettera a, del D.L. 50/2017) | Esonero dal visto per compensazione crediti IVA fino a 50.000 euro e crediti imposte dirette/IRAP fino a 20.000 euro | Pari o superiore a 8 | Pari o superiore a 8,5 |
| Esonero visto conformità rimborsi IVA (Art. 9-bis, comma 11, lettera b, del D.L. 50/2017) | Esonero dal visto o dalla garanzia per richieste di rimborso crediti IVA fino a 70.000 euro | Pari o superiore a 9 | Pari o superiore a 9 |
| Esonero visto conformità rimborsi IVA (Art. 9-bis, comma 11, lettera b, del D.L. 50/2017) | Esonero dal visto o dalla garanzia per richieste di rimborso crediti IVA fino a 50.000 euro | Pari o superiore a 8 | Pari o superiore a 8,5 |
| Esclusione società non operative (Art. 9-bis, comma 11, lettera c, del D.L. 50/2017) | Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società di comodo | Pari o superiore a 9 | Pari o superiore a 9 |
| Esclusione accertamenti presuntivi (Art. 9-bis, comma 11, lettera d, del D.L. 50/2017) | Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici | Pari o superiore a 8,5 | Pari o superiore a 9 |
| Riduzione termini accertamento (Art. 9-bis, comma 11, lettera e, del D.L. 50/2017) | Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento | Pari o superiore a 8 | Non applicabile |
| Esclusione accertamento sintetico (Art. 9-bis, comma 11, lettera f, del D.L. 50/2017) | Esclusione della determinazione sintetica (se il reddito accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato) | Pari o superiore a 9 | Pari o superiore a 9 |
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime premiale ISA 2026: requisiti e benefici