Calcolo IMU 2020: come fare, esempio e quando pagare

Calcolo IMU 2020: vediamo come calcolare il saldo, in scadenza il 16 dicembre, con un utile esempio numerico. A fornire le istruzioni è il MEF, dopo la proroga del termine per l'approvazione delle nuove aliquote.

Calcolo IMU 2020: come fare, esempio e quando pagare

Calcolo IMU 2020: a pochi giorni dalla scadenza per pagare il saldo, facciamo il punto su come calcolare l’importo dovuto.

Il calcolo ed il versamento della seconda rata IMU dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2020, ed a fronte delle numerose novità intervenute negli ultimi mesi, il MEF ha fornito alcuni utili chiarimenti ed istruzioni.

In merito alle regole per calcolare l’importo dovuto, nelle FAQ del 7 dicembre 2020 viene chiarito che si potranno utilizzare le aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre. Un chiarimento necessario, alla luce della proroga a fine anno del termine per la messa a punto dei nuovi regolamenti IMU da parte dei comuni.

L’eventuale conguaglio, sulla base delle nuove aliquote IMU 2020, potrà essere calcolato e versato senza sanzioni ed interessi entro il 28 febbraio 2021.

Il saldo IMU 2020 rappresenta il secondo appuntamento con la nuova imposta unica sulla casa che, a partire dal 2020, ha preso il posto della IUC, portando all’abolizione della TASI. Una novità che, complice anche il periodo di emergenza, solleva diversi dubbi da parte dei contribuenti.

Una delle domande più frequenti riguarda le modalità di calcolo della nuova IMU 2020, anche considerando l’accorpamento con la TASI ed il rinvio del termine per l’approvazione delle nuove aliquote.

In linea generale non cambia la formula per il calcolo IMU 2020, e di seguito vedremo alcuni degli esempi forniti dal MEF su situazioni particolari da considerare.

Per porre eventuali domande sul funzionamento della tassazione sulla casa o, semplicemente, per promuovere idee e relative proposte, si invitano i lettori interessati ad iscriversi al nostro gruppo Facebook Informazione Fiscale: qui verrà promosso il confronto e l’approfondimento con gli altri lettori e con i nostri professionisti.

Calcolo IMU 2020, come calcolare il saldo in scadenza il 16 giugno

Il comma 762, articolo 1, della Legge di Bilancio 2020 ha previsto che esclusivamente per l’acconto IMU del 16 giugno 2020 bisognava versare la metà di quanto pagato lo scorso anno a titolo di IMU e TASI.

Il calcolo dell’acconto IMU 2020 è stato quindi facilitato, mentre sono non pochi i dubbi in merito alle regole per calcolare il saldo del 16 dicembre 2020.

Come sopra anticipato, la legge di conversione del decreto sullo stato d’emergenza Covid-19 ha prorogato al 31 di dicembre 2020 il termine entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.

Pur restando inalterata la scadenza del saldo IMU 2020, viene conseguentemente prorogato il termine per pagare il conguaglio dell’imposta, che potrà essere versato senza sanzioni e interessi entro il
28 febbraio 2021 (1° marzo, cadendo di domenica).

Per calcolare il saldo IMU 2020 si può far riferimento alle aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre. È questo il chiarimento fornito dal MEF, alla luce della proroga del termine ultimo per l’adozione dei nuovi regolamenti.

Chi ha già predisposto il modello F24 per il versamento del saldo IMU 2020 o ha già pagato la seconda rata in scadenza il 16 dicembre 2020, sulla base delle aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre, non è tenuto a ricalcolare il tributo e a compilare un nuovo modello.

Una regola di salvaguardia prevista dallo Statuto dei diritti del Contribuente, il quale all’articolo 3, comma 2, prevede che:

“In ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”.

Sintetizzando, anche per calcolare il saldo IMU si possono utilizzare le aliquote approvate dal proprio Comune lo scorso anno, salvo i casi in cui sia già stato adottato il nuovo regolamento per il 2020 alla data del 16 novembre.

Le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze aiutano a fare chiarezza sulle diverse novità in materia di IMU introdotte negli ultimi mesi, in primis sulla cancellazione prevista per alcune attività.

Formula calcolo IMU 2020, coefficienti catastali ed esempio

Dopo i chiarimenti forniti dal MEF, soffermiamoci di seguito su qual è la formula per calcolare la nuova imposta sulla casa.

Come già avvenuto negli scorsi anni, per il calcolo IMU 2020 bisognerà avere a disposizione i seguenti dati:

  • rendita catastale;
  • coefficiente dell’immobile;
  • aliquota stabilita dal Comune.

Ovviamente bisognerà poi considerare eventuali esenzioni o riduzioni stabilite dal proprio Comune. Resta esente dall’IMU l’abitazione principale, ad eccezione di quelle di lusso.

I coefficienti catastali per il calcolo IMU 2020 sono i seguenti:

Categoria catastaleCoefficienteTipologia di immobile
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) 160 abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi
A10 80 Uffici o studi privati
Da B1 a B8 140 Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli
C/1 55 Negozi e botteghe
C/2, C/6, C7 160 Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
C/3, C/4, C/5 140 Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
Da D/1 a D/10 (escluso D/5) 65 Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi ..

Per calcolare l’IMU 2020 bisogna innanzitutto calcolare la base imponibile, con la seguente formula:

Rendita Catastale + 5% x coefficiente catastale.

Alla base imponibile bisognerà applicare l’aliquota IMU stabilita dal proprio Comune.

Capiamoci di più con un utile esempio numerico.

Prendiamo ad esempio il caso del Signor Bianchi, contribuente possessore di una seconda casa nel Comune di Roma appartenente alla categoria catastale A/3 e con rendita catastale di euro 600,00.

Per il calcolo IMU 2020 bisognerà procedere nella seguente modalità:

  • rivalutazione del 5% della rendita catastale > 600 + 5% > 630,00 euro;
  • applicazione del coefficiente catastale > 630,00*160 > 100.800;
  • applicazione aliquota IMU > 100.800*10.6% > 1.068,48 euro.

In sede di versamento dell’acconto IMU 2020 bisognerà pagare la metà del totale dovuto, salvo eventuale conguaglio da pagare con il saldo di dicembre in base alle nuove aliquote deliberate dal Comune.

Calcolo IMU 2020, dal MEF le istruzioni per calcolare l’acconto della nuova imposta sulla casa

Il MEF ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova IMU con la circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020, relativi ad alcuni casi particolari.

Riportiamoli di seguito:

a) Immobile ceduto nel corso del 2019
In tal caso l’applicazione letterale del comma 762 appena richiamato porterebbe a dover versare l’acconto 2020 sebbene in tale anno non si manifesti il presupposto impositivo. Al fine di evitare il verificarsi di una simile situazione, che comporterebbe con tutta evidenza per entrambi i soggetti del rapporto tributario un inutile aggravio di oneri connesso all’attività di liquidazione del rimborso spettante con certezza al contribuente, deve ritenersi più razionale la soluzione che tenga conto della condizione sussistente al momento del versamento, vale a dire l’assenza del presupposto impositivo.

b) Immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020
Il criterio stabilito dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020 comporta che il contribuente non versi alcunché in occasione della prima rata, dal momento che nel 2019 l’IMU non è stata versata perché non sussisteva il presupposto impositivo.
Sembra percorribile anche la possibilità per il contribuente di versare l’acconto sulla base dei mesi di possesso realizzatisi nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell’aliquota dell’IMU stabilita per l’anno precedente come previsto a regime dal comma 762.

c) Immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020
Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia al contempo venduto un immobile nel 2019 - ipotesi di cui alla lett. a) – e acquistato un altro immobile situato nel territorio dello stesso comune nel primo semestre del 2020 – ipotesi di cui alla lett. b) – egli dovrà comunque versare l’acconto 2020 scegliendo tra il metodo individuato dal comma 762 per l’acconto 2020 e quello previsto dalla stessa norma a regime. Nel primo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile venduto nel 2019, calcolato in misura pari al 50% della somma corrisposta nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, mentre non verserà nulla per quello acquistato nel 2020. Nel secondo caso il contribuente verserà l’acconto 2020 per l’immobile acquistato nel primo semestre 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020 e tenendo conto dell’aliquota dell’IMU vigente per l’anno 2019, mentre non corrisponderà l’IMU per l’immobile venduto nel 2019.

Per maggiori dettagli, alleghiamo di seguito la circolare del MEF:

MEF - Circolare del Dipartimento delle Finanze numero 1 del 18 marzo 2020
Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network