IMU 2020, calcolo e versamento del conguaglio con proroga al 28 febbraio 2021

IMU 2020, calcolo e versamento del conguaglio con proroga al 28 febbraio 2021. A prevedere il rinvio è la legge di conversione del decreto sullo stato d'emergenza Covid-19, approvata in via definitiva il 25 novembre. Resta il termine del 16 dicembre per il pagamento del saldo, da calcolare però con le vecchie aliquote.

IMU 2020, calcolo e versamento del conguaglio con proroga al 28 febbraio 2021

IMU 2020, scadenza del saldo il 16 dicembre senza l’eventuale quota dovuta a conguaglio sulla base delle nuove aliquote. Il termine è stato prorogato al 28 febbraio 2021.

La novità arriva a sorpresa con la legge di conversione del decreto sulla proroga dello stato d’emergenza Covid-19, approvata in via definitiva alla Camera il 25 novembre 2020.

I comuni avranno tempo fino al 31 dicembre 2020 per inserire sul sito del MEF il prospetto delle aliquote IMU ed il relativo regolamento, con la conseguenza che il versamento del saldo, in scadenza il 16 dicembre, dovrà essere effettuato utilizzando le vecchie aliquote, non ancora adattate alla nuova imposta unica sulla casa, in vigore dal 1° gennaio.

La proroga della scadenza in favore dei comuni porta ad una parallela proroga per la quota dell’IMU dovuta a conguaglio. Il versamento potrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2021.

IMU 2020, calcolo e versamento del conguaglio con proroga al 28 febbraio 2021

Con le novità introdotte in sede di conversione, il decreto sullo stato d’emergenza Covid-19 accoglie anche le modifiche alle regole relative all’IMU.

Come sopra anticipato, con i commi 4-quinquies e 4-septies dell’articolo 1, viene prorogata al 31 di dicembre 2020 la data entro la quale il comune deve inserire il prospetto delle aliquote IMU e il relativo regolamento sul Portale del federalismo fiscale.

Pur restando inalterata la scadenza del saldo IMU 2020, viene conseguentemente prorogato il termine per pagare il conguaglio dell’imposta, che potrà essere versato senza sanzioni e interessi entro il
28 febbraio 2021 (1° marzo, cadendo di domenica).

La scadenza ordinaria per i comuni, chiamati ad aggiornare o confermare le aliquote applicate, così come le eventuali agevolazioni e riduzioni, è fissata al 28 ottobre. Si tratta di un passaggio fondamentale per poter calcolare saldo e conguaglio dell’IMU, considerando che l’acconto viene calcolato sulla base delle aliquote previste per l’anno precedente.

Ora però bisognerà coordinare la nuova proroga con le misure già previste dalla Legge di Bilancio 2020.

In considerazione dell’avvio della nuova IMU (e la necessità di rimodulare le aliquote, tenendo in considerazione anche l’unificazione con la Tasi), il comma 762, articolo 1, della Legge di Bilancio 2020 ha espressamente previsto che il versamento dell’acconto fosse effettuato sulla base della metà dell’importo dovuto a titolo di IMU e TASI per il 2019.

La stessa regola dovrebbe applicarsi anche per pagare il saldo della nuova IMU, in scadenza il 16 dicembre 2020.

Doppio calcolo e versamento per la seconda rata IMU 2020, con la proroga del conguaglio a febbraio 2021

L’importo da pagare entro il 16 dicembre 2020 dovrà essere calcolato considerando le aliquote, così come le agevolazioni ed esenzioni, previste nel 2019. Di fatto, bisognerà pagare la stessa somma già corrisposta a titolo di acconto nel mese di giugno.

Solitamente, invece, il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito del Dipartimento delle finanze del MEF entro la fine del mese di ottobre.

L’anno dell’emergenza Covid-19 ha stravolto le regole, anche in materia di IMU, con i nuovi esoneri introdotti dai decreti economici emanati per affrontare l’emergenza in atto.

Per gli esclusi dalle cancellazioni, bisognerà invece tenere a mente due scadenze separate per il pagamento dell’imposta unica sulla casa, e sdoppiare il calcolo di saldo e conguaglio.

La nuova scadenza, fissata al 28 febbraio 2021, ed il termine del 30 dicembre per la messa a punto delle nuove aliquote, influenza anche la possibilità, nel caso di aliquote inferiori o nuove esenzioni locali, di presentare domanda di rimborso al Comune.

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