Nuova IMU 2020: i chiarimenti del MEF sulla legge di bilancio

Nuova IMU 2020, per rispondere alle numerose domande ricevute, il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica la circolare numero 1 del 18 marzo in cui fornisce chiarimenti sulle regole dell'imposta municipale propria previste dalla scorsa Legge di Bilancio e sull'eliminazione delle Tasi.

Nuova IMU 2020: i chiarimenti del MEF sulla legge di bilancio

Nuova IMU, la Legge di Bilancio 2020 prevede nuove regole per l’imposta municipale propria.

Tra i cambiamenti c’è l’eliminazione della Tasi per evitare la duplicazione di tributi locali sulla medesima base imponibile.

Le nuove norme generano interrogativi ai quali il Dipartimento delle Finanze del MEF risponde con la circolare numero 1 del 18 marzo 2020.

Il documento di prassi riporta una casistica di situazioni specifiche e le indicazioni da seguire per l’applicazione del tributo.

Nuova IMU 2020: i chiarimenti del MEF sulla Legge di Bilancio

In risposta ai dubbi sulla nuova IMU, le cui regole sono state modificate dalla Legge di Bilancio 2020 il Dipartimento delle Finanze del MEF pubblica la circolare numero 1 del 18 marzo 2020.

MEF - Circolare del Dipartimento delle Finanze numero 1 del 18 marzo 2020
Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti.

Nel documento di prassi vengono riportate le disposizioni degli articoli da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ovvero la legge di Bilancio 2020.

Viene inoltre fornita una casistica delle situazioni in cui potrebbero sorgere dubbi sull’applicazione dell’imposta municipale propria, vista anche la contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili, la TASI.

Il comma 739 dell’art. 1 della legge di Bilancio 2020 stabilisce che:

“si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti”

Il documento di prassi affronta i seguenti punti:

  • acconto 2020;
  • casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli;
  • immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali;
  • aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti ai sensi del comma 767;
  • IMU enti non commerciali;
  • ISCOP;
  • imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi);
  • area fabbricabile pertinenza del fabbricato;
  • data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU;
  • dichiarazione IMU.

Nuova IMU: acconto 2020

In linea generale l’acconto IMU 2020 è stabilito dall’articolo 1 comma 762 della Legge di Bilancio 2020 che prevede quanto segue:

“sede di prima applicazione dell’imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019”

Nel documento di prassi vengono poi fornite indicazioni sull’applicazione del tributo in situazioni specifiche.

La prima serie di casi riguarda la cessione o acquisto dell’immobile.

Nell’ipotesi in cui l’immobile sia ceduto nel corso del 2019, sebbene l’applicazione letterale del comma 762 porterebbe a dover versare l’acconto 2020, si deve invece tenere conto della condizione sussistente al momento del versamento, ovvero l’assenza del presupposto impositivo.

Nel documento si legge, infatti, che:

“Tale soluzione appare del resto in linea con il criterio adottato dal Legislatore a regime per il versamento dell’acconto, presente nello stesso comma 762 laddove prevede che il “versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente””

Per l’immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020 il contribuente non versa nulla in occasione della prima rata perché nel 2019 l’IMU non è stata versata dato che non sussisteva il presupposto impositivo.

Se il comune ha già determinato le nuove aliquote il contribuente può tuttavia versare il tributo relativamente ai mesi di possesso dell’immobile.

Se le aliquote comunali sono state approvate prima della legge di Bilancio 2020, saranno successivamente modificate.

Si considera l’intero mese se il possesso dura per più della metà dei giorni: nel caso dello stesso numero di giorni il mese sarà imputato al venditore.

Nel caso di immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020 contemporaneamente dallo stesso contribuente e nello stesso comune, l’acconto potrà essere corrisposto o sull’immobile venduto o sui mesi del 2020 di quello acquistato.

Acconto nuova IMU 2020: destinazione dell’abitazione ad altro uso ed altre fattispecie particolari

Ci sono inoltre alcuni casi in cui l’abitazione viene destinata ad altro uso.

La casistica prende in esame le situazioni seguenti:

  • immobile tenuto a disposizione o locato nell’anno 2019 che viene destinato ad abitazione principale nell’anno 2020: nell’anno 2020 viene meno il presupposto impositivo IMU;
  • immobile destinato ad abitazione principale nel 2019 che viene tenuto a disposizione o locato nell’anno 2020: nel 2019 il tributo non era stato versato mentre nel 2020 sorge il presupposto impositivo;
  • immobili che nel 2020 subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019: nell’ipotesi in cui il contribuente possiede due immobili, uno adibito ad abitazione principale e l’altro tenuto a disposizione, e nel 2020 ne inverta la destinazione valgono le stesse considerazioni fatte per gli immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020.

Ci sono poi alcune fattispecie particolari:

  • fabbricati rurali strumentali (comma 750) e fabbricati merce (comma 751): nel 2019 erano esenti dall’IMU ma assoggettati alla TASI. Ci si deve rifare al caso di immobile acquistato nel corso del primo semestre 2020. Nel caso si intenda versare l’acconto 2020 si deve applicare l’aliquota di base pari allo 0,1. Nel caso di immobili classificati nel gruppo catastale D, i comuni possono azzerare l’aliquota. Per i fabbricati rurali che non sono classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) continua ad applicarsi la disciplina particolare che li riguarda;
  • immobile per il quale nel 2020 è mutata la quota di possesso: in questa ipotesi è preferibile seguire il criterio stabilito per l’anno di prima applicazione dell’IMU dal comma 762 ai fini dell’acconto 2020.

Nuova IMU: casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli

In caso di separazione senza figli o con figli maggiorenni e autosufficienti la casa coniugale non può essere assegnata ad uno dei due coniugi a titolo di contributo al mantenimento, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, non avendo l’assegnazione una funzione assistenziale.

Continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con provvedimento del Giudice già assimilata all’abitazione principale nella previgente disciplina.

Il provvedimento del Giudice non è suscettibile di valutazione da parte del Comune.

Nuova IMU: immobili posseduti dagli IACP e alloggi sociali

Le nuove disposizioni, sostanzialmente, mantengono inalterato il regime precedente per quanto riguarda IACP e alloggi sociali.

Valgono dunque le seguenti regole:

  • per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) è prevista l’applicazione della detrazione di 200 euro e dell’aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta deliberata dal comune. Tra le novità c’è la possibilità di di azzerare l’aliquota relativa agli immobili in questione che non erano, e continuano a non essere, assimilati all’abitazione principale;
  • per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, se adibiti ad abitazione principale, sono esenti IMU. l’assimilazione deve essere fatta sulla base delle caratteristiche riportate nel D. M. 22 aprile 2008.

Nuova IMU: aliquote e regolamenti applicabili per il saldo IMU 2020 in caso di mancata pubblicazione dei nuovi

In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito del Dipartimento delle Finanze del MEF entro il 28 ottobre 2020 si applicano quelle del 2019.

Lo stesso vale nel caso in cui il comune non abbia proceduto alla deliberazione.

In questa ipotesi le aliquote di riferimento sono le seguenti:

  • aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall’abitazione principale;
  • aliquota dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso;
  • per fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce: aliquota di base dello 0,1.

Le aliquote in questione devono essere applicate anche nell’ipotesi di fusione dei comuni.

Allo stesso modo si deve procedere in caso di mancanza di regolamento.

Nello specifico devono essere applicate le seguenti disposizioni:

  • l’assimilazione dell’immobile posseduto da anziano ricoverato in casa di cura;
  • l’importo minimo di versamento: ovviamente nel caso in cui il comune non abbia mai deliberato in materia di importo minimo IMU, tale importo è pari a 12 euro.

IMU enti non commerciali, ISCOP e imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)

L’IMU per gli enti non commerciali relativa all’anno 2019 è rimasta invariata.

Per l’acconto 2020 si devono invece applicare due rate di acconto di importo pari ciascuna al 50 per cento dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, esclusa ovviamente la TASI relativa all’occupante e utilizzando il codice tributo IMU.

Per i comuni sussiste ancora la facoltà di istituire l’imposta di scopo.

L’aliquota del nuovo tributo relativo alle piattaforme marine introdotto dall’art. 38 del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 non può essere cambiata dai comuni.

Nuova IMU: area fabbricabile pertinenza del fabbricato

Sulle pertinenze, la nuova disciplina prevede delle novità rispetto al passato.

Il comma 741 lett. a) dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 stabilisce come parte integrante del fabbricato:

“l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente”

La parte residuale di un’area oggetto di sfruttamento edificatorio può essere considerata pertinenza ai fini IMU solo nel caso in cui risulti accatastata unitariamente al fabbricato, anche mediante la tecnica catastale della cosiddetta “graffatura”.

Ne consegue che se accatastata unitariamente la parte residuale contribuisce al valore complessivo dell’immobile.

Data della risoluzione del contratto di leasing: soggettività passiva IMU

Anche la locazione finanziaria, a partire dal 1° gennaio 2020, cambia per effetto delle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2020.

Il comma 743 dell’articolo 1 prevede che per:

“gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”

Viene dunque esclusa la soggettività passiva prevista per la TASI che permaneva in capo al locatario fino alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

IMU 2020: la dichiarazione

L’obbligo della dichiarazione IMU è stabilito dal comma 769 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio che fissa la modalità telematica e la scadenza al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Nei casi in cui sono intervenute variazioni nel 2019 il termine della presentazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Il possessore dell’immobile locato a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 o concesso in comodato gratuito alle condizioni prescritte dalla legge è esonerato dall’obbligo dichiarativo e da qualsiasi altro onere di dichiarazione o comunicazione.

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