Bonus formazione 2020: come funziona? Spese ammesse, importo e uso in compensazione

Giuseppe Guarasci - Incentivi alle imprese

Bonus formazione 4.0 fino al 31 dicembre 2020: la Legge di Bilancio ha prorogato l'incentivo per le imprese, con rilevanti novità. Analizziamo di seguito come funziona, quali sono le spese ammesse e l'importo del credito d'imposta, con tutte le istruzioni in merito alla fruizione in F24.

Bonus formazione 2020: come funziona? Spese ammesse, importo e uso in compensazione

Bonus formazione anche nel 2020: la Legge di Bilancio ha prorogato per un ulteriore anno l’agevolazione per le imprese che investono sul capitale umano per lo sviluppo dell’industria 4.0.

Sono diverse le novità introdotte dalla Manovra, aventi l’obiettivo di semplificare l’accesso al bonus formazione 4.0. A partire dal 1° gennaio 2020 è stata prevista non solo una rimodulazione dei limiti massimi annuali del credito d’imposta riconosciuto (pari al 50%, 40% o 30% della spesa), ma anche l’eliminazione dell’obbligo di disciplinare lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

La semplificazione della possibilità di accesso al bonus formazione 4.0 potrebbe essere motivo di rilancio di un’agevolazione poco utilizzata dalle imprese. Per l’insieme del piano Industria 4.0 sono state inoltre ridisegnate le discipline di super ed iper ammortamento, le due maxi deduzioni trasformate ora in credito d’imposta (e fruibili anche per i forfettari).

Soffermiamoci nelle righe che seguono su come funziona il bonus formazione 2020, analizzando l’elenco delle spese ammesse al calcolo del credito d’imposta, limiti d’importo e modalità di fruizione in F24.

Bonus formazione 2020: cos’è e come funziona

Prima di addentrarci nelle regole operative per l’accesso all’incentivo, è bene partire spiegando cos’è il bonus formazione 4.0, prorogato per tutto il 2020 dalla Legge di Bilancio.

Si tratta di un credito d’imposta, dal 30% al 50% delle spese sostenute dalle imprese per la formazione del personale dipendente nelle materie aventi ad oggetto le tecnologie utili alla trasformazione tecnologica dei processi industriali in ottica 4.0.

Il bonus formazione è uno degli incentivi rientranti nell’insieme delle agevolazioni per l’Industria 4.0, progetto inaugurato dall’ex Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda durante il Governo Renzi del 2016 e rinnovato anche dai Governo successivi, con alcune novità di rilievo.

Il bonus formazione 4.0 è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 e, ad ultimo, la Legge di Bilancio 2020 l’ha prorogato per tutto l’anno in corso.

Per capire come funziona è necessario ripercorrere la serie numerosa di modifiche normative introdotte negli anni. Se inizialmente il bonus formazione 4.0 era pari al 40% per tutte le imprese, la Legge di Bilancio dello scorso anno ha introdotto tre aliquote differenziate, con diversi limiti, da applicare in relazione alla dimensione dell’impresa.

Sul limite massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto è ad ultimo intervenuta la Legge di Bilancio 2020. Analizziamo quindi di seguito tutte le novità e quali sono le spese ammesse al bonus formazione 4.0.

Bonus formazione 4.0: importo credito d’imposta e limiti

La Legge di Bilancio 2020, ai commi da 210 a 217 dell’articolo unico, proroga anche alle spese sostenute dal 1° gennaio la possibilità di accedere al bonus formazione 4.0, rimodulando importi massimi annuali del credito d’imposta e semplificandone la procedura d’accesso.

Per le spese in formazione sostenute dal 1° gennaio 2020, il bonus riconosciuto alle imprese sarà calcolato secondo i seguenti importi e limiti:

Bonus formazione 4.0Percentuale credito d’impostaImporto massimo
Piccole imprese 50% 300.000 euro
Medie imprese 40% 250.000 euro
Grandi imprese 30% 250.000 euro

La misura del credito d’imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

La nuova normativa avvantaggia le imprese di dimensioni ridotte, mentre parifica il limite massimo di importo del credito d’imposta riconosciuto a medie e grandi imprese.

Bonus formazione 4.0: elenco spese ammesse

Non cambia l’elenco delle spese ammesse al bonus formazione nel 2020, così come i requisiti generali richiesti alle imprese.

Il credito d’imposta del 30%, 40% o 50% è riconosciuto per le spese finalizzate alla formazione del personale dipendente nelle materie caratterizzanti il piano Industria 4.0, ovvero:

  • big data e analisi dei dati,
  • cloud,
  • fog computing,
  • cyber security,
  • sistemi cyber-fisici,
  • prototipazione rapida,
  • sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
  • robotica avanzata e collaborativa,
  • interfaccia uomo macchina,
  • manifattura additiva,
  • internet delle cose e delle macchine,
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione.

In relazione alle spese di formazione sostenute, il bonus è riconosciuto in favore di ogni tipo e forma di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato.

Dal 1° gennaio 2020 non sarà più necessario che tali spese siano concordate dai contratti collettivi aziendali o territoriali; è questa una delle novità in ottica di semplificazione introdotte dalla legge di Bilancio 2020.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2020 ha previsto che nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa, si considerano ammissibili al credito d’imposta anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, accanto a quelle affidate a soggetti accreditati alla formazione, università o strutture ad esse collegate.

Bonus formazione 4.0: uso in compensazione con F24

Il credito d’imposta per la formazione può essere utilizzato dall’impresa in compensazione con modello F24, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese.

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate, è necessario compilare il modello F24 e inserire il codice tributo 6897 - Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni successive in cui è utilizzato. Il bonus formazione non concorre alla formazione del reddito imponibile dell’impresa.

La possibilità di utilizzare il bonus formazione è tuttavia subordinata a specifiche condizioni:

  • l’impresa non deve essere destinataria di sanzioni interdittive;
  • è necessaria la regolarità in merito alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Bonus formazione 2020 anche per i corsi online

Il bonus formazione 4.0 spetta anche per le spese sostenute in merito corsi online in formula di e-learning.

In tal caso il MISE ha chiarito che sarà necessario rispettare una serie di regole perché queste risultino agevolabili.

Bisogna, innanzitutto controllare la presenza alle attività del personale dipendente e mettere in atto strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.

I corsi devono essere interattivi e prevedere dei momenti di verifica che rispondano ai seguenti requisiti:

  • devono essere almeno quattro per ogni ora;
  • devono essere strutturati su quesiti a risposta multipla;
  • devono essere proposti a intervalli irregolari e non prevedibili dall’utente.

Anche al termine del corso i partecipanti devono affrontare e superare una prova di verifica rispondendo correttamente alla metà delle domande proposte.

Le indicazioni sono state fornite nella circolare pubblicata il 3 dicembre 2018.

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