Bonus assunzioni giovani 2018: requisiti e istruzioni INPS

Anna Maria D’Andrea - Incentivi alle imprese

Bonus assunzioni giovani 2018: con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018 l'INPS fornisce tutte le istruzioni sui requisiti richiesti e su come richiedere l'esonero contributivo triennale.

Bonus assunzioni giovani 2018: requisiti e istruzioni INPS

Bonus assunzioni giovani 2018: è stata pubblicata il 2 marzo, dopo due mesi dalla sua entrata in vigore, l’attesa circolare dell’INPS.

La circolare n. 40 fornisce tutte le istruzioni utili per beneficiare dello sgravio triennale del 50 per cento sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro imprenditori e non imprenditori in caso di assunzioni a tempo indeterminato di under 30.

Per il 2018 il bonus spetta anche per le assunzioni di giovani che non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età (34 anni e 364 giorni). In ogni caso, specifica la circolare dell’INPS, lo sgravio contributivo si applicherà esclusivamente ai giovani che non siano mai stati titolari di altro rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per la verifica del rispetto dei requisiti per l’accesso all’esonero contributivo, l’INPS ha messo a disposizione dei datori di lavoro e dei loro intermediari un’utility in grado di verificare le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Si specifica che il bonus è in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e che nel caso di assunzione precedente alla pubblicazione della circolare INPS del 2 marzo i datori di lavoro potranno recuperare l’esonero relativo a periodi arretrati eventualmente spettante nei flussi UniEmens di competenza di marzo, aprile e maggio 2018.

Di seguito tutte le istruzioni fornite dall’INPS con la circolare n. 40 del 2 marzo 2018

Bonus assunzioni giovani 2018: le istruzioni nella circolare Inps n. 40 del 2 marzo

Tutti i datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, giovani di età non superiore ai 30 anni nel 2018 (35 anni a partire dal 1° gennaio 2019) potranno beneficiare dell’esonero contributivo triennale pari al 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti entro il limite di 3.000 euro all’anno.

Il bonus per le assunzioni di giovani, introdotto dall’art. 1, comma 100-108 e 113-114 della Legge di Bilancio 2018 è rivolto a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non imprenditori.

Al netto dei requisiti previsti, restano esclusi dalla possibilità di beneficiare dello sgravio contributivo le assunzioni effettuate in regime di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.

L’importo dell’esonero contributivo comprende i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro mentre restano esclusi e quindi dovranno essere corrisposti i premi e i contributi INAIL. Il tutto, come anticipato, entro il limite di 3.000 euro all’anno, da riparametrare e applicare su base mensile e per un massimo di 36 mesi dalla data di assunzione.

Il bonus è inoltre riconosciuto, per un totale di 12 mesi, anche in caso di mantenimento in servizio dal 1° gennaio 2018 di lavoratori che non abbiano compiuto 36 anni di età al termine del periodo di apprendistato

L’esonero contributivo spetta, inoltre, nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e sempre nel limite di 36 mesi e di 3.000 euro al mese per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani che abbiano svolto in azienda periodi di alternanza scuola-lavoro o di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Si allega la circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018 e di seguito alcuni chiarimenti.

Circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018
Esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Bonus assunzioni giovani 2018 con o senza tutele crescenti

Uno dei chiarimenti forniti dalla circolare INPS n. 40 del 2 marzo 2018 riguarda i rapporti di lavoro per i quali è ammessa la fruizione del bonus per le assunzioni di giovani.

Nel rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti, la possibilità di beneficiare dello sgravio triennale sui contributi previdenziali si applicherà ai contratti di lavoro a tempo indeterminato di operai, impiegati o quadri stipulati al fine di assumere giovani fino a 30 anni e solo nel 2018 fino a 35 anni.

I datori di lavoro avranno diritto a richiederlo anche in caso di negoziazione del regime di tutele previste ovvero anche qualora datore di lavoro e lavoratore deroghino all’applicazione delle tutele crescenti in favore del riconoscimento del regime previsto dall’art. 18.

Verifica requisiti lavoratore

Così come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, il bonus verrà riconosciuto esclusivamente nel caso in cui l’assunzione riguardi giovani mai assunti a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Ed è proprio questa una delle maggiori criticità “contestate”, sia per l’esclusione di una vasta categoria di lavoratori che per le difficoltà di controllare in maniera precisa e definitiva la storia lavorativa del soggetto.

A tal fine l’INPS ha messo a punto una banca dati integrata contenente i dati a disposizione dell’Istituto a partire dal 1998 e dal Ministero del Lavoro dal 2008 alla quale potranno accedere i datori di lavoro e i loro intermediari.

Tuttavia il riscontro prodotto non avrà valore certificativo in quanto, ad esempio, non permetterà controllare eventuali rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati all’estero. Un bonus assunzioni “ad alto rischio revoca, che rende necessaria un’analisi approfondita della vita lavorativa del giovane prima della stipula del contratto.

Datori di lavoro beneficiari del bonus assunzioni

L’incentivo per l’occupazione stabile dei giovani under 30 e, limitatamente al 2018, under 35, spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Quindi, potranno beneficiarne non soltanto le imprese ma anche le associazioni culturali, politiche o sindacali, così come le associazioni di volontariato e gli studi professionali.

In merito ai datori di lavoro ammessi alla fruizione del beneficio, l’esonero contributivo per le nuove assunzioni si applicherà anche a:

  • enti pubblici economici;
  • Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • enti che - per effetto dei processi di privatizzazione - si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  • aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • consorzi di bonifica;
  • consorzi industriali;
  • enti morali;
  • enti ecclesiastici.

Restano invece esclusi dalla possibilità di richiedere il bonus gli enti della PA, ovvero ad esempio scuole, accademie e conservatori, così come le università le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Rapporti di lavoro incentivati

Un punto importante della circolare pubblicata dall’INPS riguarda le tipologie di assunzioni per le quali sarà possibile beneficiare dell’esonero contributivo del 50 per cento.

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2018, l’esonero contributivo spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto del requisito anagrafico in capo al lavoratore alla data della nuova assunzione.

Il bonus spetterà anche in caso di conversione a tempo indeterminato, compresi i casi di regime di part-time, con l’eccezione dei contratti di apprendistato e lavoro domestico.

L’esonero contributivo è riconosciuto anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Non rientra, invece, fra le tipologie incentivate l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Analogamente, non rientra nell’ambito di applicazione della norma in trattazione il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale così come i rapporti di prestazione di lavoro occasionale.

Per tutti gli ulteriori dettagli si rimanda alla circolare n. 40 dell’INPS.

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