Sicurezza sul lavoro: tutte le regole per lavoratori e aziende

Francesco Oliva - Leggi e prassi

Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il Decreto Legislativo 81/2008? E quali sono gli adempimenti per datori di lavoro e lavoratori? Una guida per orientarsi tra regole e obblighi.

Sicurezza sul lavoro: tutte le regole per lavoratori e aziende

Sicurezza sul lavoro: per lavoratori e datori di lavoro non è sempre semplice orientarsi tra regole e obblighi. Di seguito una guida a tutti gli adempimenti e alle novità previste dal Testo Unico.

Tutte le procedure e le misure da adottare al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono state oggetto di una costante evoluzione, alla quale hanno contribuito sia gli apporti di diverse e variegate fonti, sia gli sviluppi giurisprudenziali.

Il graduale e continuo accrescimento delle tutele ha avuto come approdo una protezione che ormai ricomprende a pieno titolo non solo la dimensione della tutela della salute fisica del lavoratore, ma anche diversi ed ulteriori aspetti inerenti la sfera psichica e i valori della persona.

Le regole in merito alla sicurezza sul lavoro e gli obblighi per lavoratori e aziende sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo 81/2008.

La legge ha avuto come obiettivo quello di stabilire regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

Tra le ultime novità da segnalare sul tema, ad aprile 2019 il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è stato adeguato al Decreto interministeriale del 22 gennaio 2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”. Sono stati aggiunti dettagli sugli obblighi dei datori di lavoro e sulle caratteristiche degli strumenti che deve utilizzare chi opera sulle strade italiane.

Se si va leggermente più indietro nel tempo, a luglio 2018, una novità molto utile per i datori di lavoro è anche l’introduzione di un software per la valutazione dei rischi e per la predisposizione del DVR tramite un percorso guidato.

Ma prima di entrare nel vivo, cosa si intende per sicurezza sul lavoro? La sicurezza nei luoghi di lavoro è “La condizione di far svolgere a tutti coloro che lavorano, la propria attività lavorativa in sicurezza, senza esporli a rischio di incidenti o malattie professionali”. Testo fondamentale che si occupa di regolamentare la sicurezza sul lavoro è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo numero 81 del 09/04/2008).

Ecco i principali riferimenti normativi, i soggetti interessati ed i punti principali oggetto della disciplina italiana in materia di sicurezza sul lavoro.

Sicurezza sul lavoro: soggetti interessati

I principali soggetti interessati dalla normativa in materia di sicurezza del lavoro sono ovviamente due:

  • Il datore di lavoro, definito dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro come: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
  • Il lavoratore: definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549.

Tornando al concetto di datore di lavoro, il legislatore ha voluto dare una definizione il più possibile univoca, al fine di evitare possibili elusioni derivanti da un’errata interpretazione della norma. A tal fine ai fini della sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è chiunque sia al vertice dell’organizzazione del lavoro e dell’attività produttiva, a prescindere da qualsiasi forma di investitura formale.
Nel concetto di lavoratore invece rientrano nella più ampia accezione oltre che i normali lavoratori dipendenti, anche gli apprendisti, i tirocinanti e persino i lavoratori autonomi, nello specifico, qualsiasi prestatore di lavoro, a prescindere dalla tipologia di contratto utilizzata, nonché a prescindere dall’effettiva esistenza di un regolare contratto di lavoro.

Se il datore di lavoro è ai fini del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni e anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, il lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato in applicazione della specifica disciplina, da parte del datore di lavoro, nello svolgimento della sua attività lavorativa. Il lavoratore è comunque tenuto a cooperare con il datore di lavoro ed a rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro.

Sicurezza sul lavoro: i principali adempimenti

Ecco i principali adempimenti definiti dal Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro a ci si devono adeguare tutte le aziende, anche se aventi un solo dipendente.

Testo unico sicurezza sul lavoro: il documento valutazione rischi

E’ il documento, redatto a conclusione della valutazione dei rischi, deve avere data certa e contenere:

  • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);
  • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento;
  • il contenuto del documento deve anche rispettare altre indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi specifici (es. rischi da agenti fisici, chimi, biologici, ecc.).

Le aziende fino a 10 dipendenti che al 31/05/2013 erano in possesso dell’autocertificazione, dal 01/06/2013 devono produrre il Documento di Valutazione Rischi. La valutazione deve essere effettuata prima di iniziare una qualsiasi attività.

Per la predisposizione del DVR è possibile, per le micro, piccole e medie imprese, utilizzare il software gratuito del Ministero del Lavoro e dell’INAIL: OiRA consente di valutare i rischi di lavori d’ufficio e le misure necessarie per garantire la tutela di salute e sicurezza dei dipendenti.

Nomina del responsabile della del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali

E’ il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, che provvede:

  • all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
  • a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi e sulle misure preventive e protettive.

Può essere nominato RSPP: il datore di lavoro, a patto che abbia almeno il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo a seguito di un corso di 16 ore e relativa attestazione o un dipendente a seguito di un corso di circa 68 ore (dipende dalla tipologia di attività), oppure un soggetto esterno che possiede i titoli adeguati. L’attestato ha durata quinquennale e sono previsti aggiornamenti periodici.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

L’elezione o la designazione del Rappresentante dei lavoratori deve essere oggetto di comunicazione all’INAIL. E’ obbligatorio un corso di formazione della durata di 32 ore.

Testo unico sicurezza sul lavoro: designazione e formazione squadra antincendio

Si tratta di un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:

  • incendio;
  • evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione.
La durata del corso di formazione è in funzione del rischio di incendio della sede dell’attività (basso-medio-alto).

Designazione e formazione addetti squadra primo soccorso

Ai sensi del testo unico il datore di lavoro, oltre a designare e formare gli addetti al Primo soccorso, predispone un protocollo/piano per la gestione delle emergenze sanitarie, per poter attuare concretamente tutte le misure necessarie all’organizzazione del servizio.

Nelle aziende fino a 5 lavoratori, il datore di lavoro può assumere direttamente tale incarico dopo specifico corso di formazione.
La durata del corso dipende dalla classificazione dell’azienda. (gruppo A=16 ore, gruppo B e C =12 ore). E’ previsto aggiornamento triennale.

Testo unico sicurezza sul lavoro: nomina del medico competente

La nomina del medico competente è obbligatoria nei casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Se l’azienda è sottoposta all’obbligo di sorveglianza sanitaria i lavoratori devono effettuare visita medica preventiva.

Formazione obbligatoria dei lavoratori

La formazione in materia di sicurezza sul lavoro, deve essere effettuata contestualmente all’assunzione, soltanto se non è possibile, deve essere completata entro 60 giorni.

Nella formazione obbligatoria (generale e specifica) dei lavoratori Il modulo generale, uguale per tutte le attività, è di 6 ore. La formazione specifica varia a seconda del settore di attività.

Sicurezza sul lavoro: i riferimenti normativi

In Italia, la salute e la sicurezza sul lavoro, sono regolamentate dal Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 noto anche come: Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro è entrato in vigore il 15 maggio 2008, ad esso si associano inoltre le relative disposizioni correttive.

Il testo unico è formato da 306 articoli e 51 allegati, suddivisi nei seguenti titoli:

  • Titolo I (art. 1-61) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;
  • Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni;
  • Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;
  • Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;
  • Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: Disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi: Disposizioni generali, sanzioni;
  • Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali: Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;
  • Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici: Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;
  • Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni;
  • Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;
  • Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;
  • Titolo XII (art. 298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;
  • Titolo XIII (art. 304-306) Disposizioni finali.

La struttura del decreto è impostata prima con la individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza.

Successive modifiche da parte del legislatore sulla complessa e corposa normativa hanno riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

  • Misure generali di tutela;
  • Valutazione dei rischi;
  • Sorveglianza sanitaria;
  • Rspp e Rls.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network