Bonus formazione 4.0: codice tributo e istruzioni

Rosy D’Elia - Imposte

Bonus formazione 4.0: pronto il codice tributo per le imprese che possono usufruire del credito d'imposta pari al 40%. Dall'Agenzia delle Entrate dettagli e istruzioni nella risoluzione 6/E del 2019.

Bonus formazione 4.0: codice tributo e istruzioni

Bonus formazione 4.0: pronto il codice tributo per le imprese che possono usufruire del credito d’imposta del 40%. L’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per utilizzarlo nella risoluzione 6/E del 17 gennaio 2019.

Il bonus, previsto dalla legge numero 205 del 2017, consiste in un credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la formazione del personale dipendente sulle competenze che riguardano il settore delle tecnologie del Piano nazionale industria 4.0.

L’agevolazione si applica alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Le imprese possono utilizzare il bonus formazione 4.0 esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’anno in cui sono state sostenute le spese.

Per usufruirne, è necessario compilare il modello F24 e inserire il codice tributo 6897 - Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione numero 6/E del 17 gennaio 2019
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per le spese diformazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145 del 2018.

Bonus formazione 4.0: pronto il codice tributo

Il codice tributo è stato istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione numero 6/E del 17 gennaio 2019. Le imprese possono utilizzarlo per usufruire del bonus formazione 4.0, pari al 40% delle spese sostenute e nel limite massimo di 300 mila euro.

Come previsto dalle disposizioni attuative del decreto 4 maggio 2018, sono agevolabili le attività di formazione che permettono al personale dipendente dell’impresa di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal Piano nazionale impresa 4.0.

Gli ambiti tecnologici a cui si applicano le agevolazioni sono i seguenti:

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Come sottolinea la risoluzione numero 6/E dell’Agenzia delle Entrate, il decreto del 4 maggio 2018 fa riferimento anche alle modalità per usufruire del bonus. Nel documento si legge:

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate nei limiti dell’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Bonus formazione 4.0: codice tributo e istruzioni per utilizzarlo

Il codice tributo che le imprese devono utilizzare per usufruire del bonus formazione 4.0 è 6897 - Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018.

Nella risoluzione si leggono anche le istruzioni per compilare il modello F24, che va inviato esclusivamente tramite i servizi online messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice 6897 va inserito nella sezione Erario:

  • nella colonna importi a credito compensati;
    oppure
  • nella colonna importi a debito versati, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione.

Nel campo anno di riferimento va inserito per esteso il periodo d’imposta di
sostenimento della spesa.

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