La Legge di Bilancio 2026 ha previsto una comunicazione obbligatoria che i datori di lavoro dovranno fare a lavoratrici e lavoratori in materia di destinazione del TFR alla previdenza complementare
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto la destinazione automatica del TFR, il trattamento di fine rapporto, ai fondi di previdenza complementare.
Di fatto si tratta della riproposizione dello stesso emendamento che fu bocciato lo scorso anno.
In linea generale, sui fondi pensione la Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio per il 2026) ha disposto una vera e propria mini riforma, modificando diversi aspetti molto importanti della normativa di riferimento, varata mediante il decreto legislativo numero 252/2005.
Si pensi alle novità intervenute in materia di:
- versamento automatico ai fondi di previdenza complementare per lavoratrici e lavoratori di prima assunzione, salvo diversa scelta di questi ultimi;
- aumento del limite di deducibilità annuo a 5.300 euro dal 2026;
- nuove regole per l’extra deduzione prevista per i versamenti sotto il limite massimo nei primi cinque anni di iscrizione;
- aumento della percentuale dell’importo che può essere richiesto a titolo di rimborso del capitale, fissata al 60%.
Ad ogni modo, la novità maggiormente impattante e della quale si è ovviamente discusso di più è quella relativa al TFR:
I lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla previdenza complementare
L’adesione automatica al fondo pensione opera verso la forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali.
In caso di presenza di più forme pensionistiche, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Ciò comporta la devoluzione dell’intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all’assegno sociale INPS.
II TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dalla data di assunzione.
In assenza degli accordi o dei contratti, la forma pensionistica complementare di destinazione dell’adesione automatica è il Fondo Cometa (DM 85/2020).
Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione lavoratrici e lavoratori possono comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando:
- a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta;
- ovvero mantenere il TFR in azienda secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile.
Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a un fondo pensione dallo stesso prescelta.
Ma cosa succede per lavoratrici e lavoratori non di prima assunzione alla data del 1° gennaio 2026?
In questo caso il datore di lavoro ha un obbligo di comunicazione.
Il datore di lavoro, in particolare, è obbligato:
- a fornire informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare;
- a verificare quale sia stata la scelta in precedenza compiuta dal lavoratore in merito alla previdenza complementare, facendosi rilasciare apposita dichiarazione.
Nel caso in cui il lavoratore abbia in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, il datore di lavoro deve fornire un’apposita informativa - denominata Modulo TFR2 - a lavoratrici e lavoratori circa la possibilità per lo stesso di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, precisando che in difetto si applica il meccanismo di adesione automatica.
Il predetto TFR è conferito per l’intero importo, salvo che il lavoratore, entro 60 giorni dalla data di assunzione, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi oppure, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento.
Tabella di sintesi con tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di fondi di previdenza complementare:
| Regole di riferimento | Novità introdotta |
|---|---|
| Articolo 4 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Limite di deducibilità annuo a 5.300,00 euro (invece dei precedenti 5.164,57 euro) |
| Articolo 4 comma 6 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Extra deduzione dei contributi non dedotti nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare entro il limite del 50% di 5.300,00 euro all’anno |
| Articolo 11 comma 3 primo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 | e prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (invece del precedente 50%) |
| Articolo 11 comma 3 terzo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 | Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS, la prestazione può essere interamente erogata in capitale |
| Nuovo comma 3-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita |
| Nuovo comma 3-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Modalità di calcolo della durata della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis |
| Nuovo comma 3-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Gestione dei prelievi tempo per tempo |
| Nuovo comma 3-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario |
| Nuovo comma 6-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Tassazione della rendita a durata definita e dei prelievi |
| Nuovo comma 6-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Tassazione della rendita frazionata |
| articolo 11 Comma 10 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Estensione alle prestazioni pensionistiche RITA delle tutele già previste per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anzianità |
| Comma 202 Articolo 1 Legge 199/2025 (LdB 2026) | Decorrenza dal 01/07/2026 per le regole di cui sopra |
| Comma 756 Articolo 1 Legge 296/2006 (LdB 2007) | Modifica dei limiti di numero dipendenti a partire dal quale scatta l’obbligo del contributo a carico dell’azienda - Media biennale con massimo 60 dipendenti nel 2026-2027 / 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032 |
| Articolo 8 Decreto Legislativo numero Comma 7 | Adesione automatica dei lavoratori del settore privato di prima assunzione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta di questi ultimi |
| Nuovi commi 7-bis e 7-ter aggiunti all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Modalità di adesione automatica e scelta del fondo di previdenza complementare |
| Nuovo comma 7-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia |
| Nuovo comma 7-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data |
| Articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica |
| Articolo 11 comma 9 Decreto Legislativo numero 252/2005 | Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente |
| Nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 | Informativa a lavoratrici e lavoratori già in forza all’azienda |
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR: comunicazione obbligatoria ai dipendenti