Tassazione e calcolo del TFR: come fare, esempio e novità

Come fare il calcolo del TFR netto partendo dal lordo: la guida completa alla tassazione, alle regole di maturazione e rivalutazione annuale. Esempio pratico e focus sulle novità in vigore dal 1° gennaio 2027

Tassazione e calcolo del TFR: come fare, esempio e novità

Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), comunemente noto come “liquidazione” o “buonuscita”, è una quota di retribuzione differita spettante al lavoratore subordinato all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, come disciplinato dall’articolo 2120 del Codice Civile.

A differenza dei redditi da lavoro dipendente ordinari, il TFR non si somma al reddito imponibile dell’anno in cui viene incassato. Per evitare un prelievo fiscale sproporzionato dovuto alla progressività dell’IRPEF, la liquidazione è assoggettata a tassazione separata ai sensi dell’articolo 17 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986).

È questo quindi il primo aspetto da conoscere per capire come si calcola il TFR netto partendo dall’importo lordo. Fondamentale però sapere anche come matura mensilmente e annualmente la retribuzione differita e, per evitare sgradite sorprese, cosa cambia dal 2027.

Di la guida, con le istruzioni di calcolo, la rivalutazione ISTAT e un utile esempio numerico.

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TFR: come si calcola

Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di lasciare il TFR in azienda, alla fine del rapporto di lavoro verrà erogata la cosiddetta buona uscita o liquidazione.

Uno dei primi aspetti da conoscere, per capire come calcolare il TFR spettante, riguarda le regole di accumulo.

Ogni mese di lavoro, l’azienda accantona per conto del dipendente una quota di stipendio.

Dal punto di vista giuridico, il TFR è una forma di retribuzione differita: in parole semplici, si tratta di una quota di stipendio che il lavoratore matura mese per mese durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma la cui erogazione viene “differita” (posticipata) al momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato (per dimissioni, licenziamento o pensione).

Dal punto di vista economico e sociale, il TFR nasce con l’obiettivo di garantire al lavoratore un capitale di garanzia per affrontare il periodo di transizione dopo la fine di un lavoro o come integrazione economica al momento della pensione.

Per sapere quanto TFR lordo si accumula in un anno, la regola base è semplice: si prende lo stipendio lordo annuale e lo si divide per un valore fisso pari a 13,5 (pari a circa il 6,9 per cento della retribuzione).

Se si lavora solo per una parte dell’anno, il calcolo viene fatto in proporzione ai mesi lavorati (i periodi di lavoro pari o superiori a 15 giorni contano come un mese intero).

Sono quindi quattro le caratteristiche fondamentali da conoscere per capire cos’è e come si calcola il TFR:

  1. spetta ai soli lavoratori subordinati: è un diritto garantito dall’articolo 2120 del Codice Civile a tutti i dipendenti del settore privato e pubblico (con contratti a tempo indeterminato, determinato, full-time o part-time).
  2. si calcola sulla retribuzione annua, con un accantonamento pari a circa il 6,9 per cento della retribuzione effettuato direttamente dall’azienda;
  3. viene rivalutato contro l’inflazione;
  4. beneficia di una tassazione agevolata (aspetto sul quale ci soffermeremo meglio in seguito).

TFR netto: calcolo ed istruzioni

Il TFR maturato nel corso della propria carriera lavorativa è erogato al termine del rapporto di lavoro dopo una serie di passaggi necessari per calcolare il valore netto, partendo dal lordo accantonato dall’azienda.

Per calcolare il TFR netto partendo dal lordo bisogna avere innanzitutto a disposizione i seguenti elementi:

  • numero di anni e frazioni di anni di anzianità di servizio;
  • aliquote IRPEF relative agli anni oggetto di calcolo.

La tassazione del TFR non segue le disposizioni ordinarie: si applicano, come accennato, delle regole più vantaggiose e, tecnicamente, si parla di “tassazione separata”.

In sostanza, per evitare che la buonuscita si sommi ai redditi dell’anno, facendo aumentare l’IRPEF dovuta complessivamente, si applica un meccanismo che separa l’importo del TFR da quello del reddito annuo.

Il motivo è chiaro: in Italia, l’IRPEF è strutturata per scaglioni: più si guadagna nell’anno e maggiore sarà l’aliquota di tassazione applicata.

Aliquote IRPEF 2026Scaglioni di reddito
23 per cento Fino a 28.000 euro
33 per cento Da 28.001 a 50.000 euro
43 per cento Da 50.001

Se l’importo del TFR erogato alla fine del rapporto di lavoro si somma al reddito dell’anno, aumenta di conseguenza il prelievo fiscale complessivo.

La tassazione del TFR è invece personalizzata: l’Agenzia delle Entrate tiene conto degli anni di lavoro e della percentuale media di imposte applicata nel corso della propria carriera.

L’intero TFR viene quindi assoggettato a questa media, così da uniformare il prelievo fiscale rispetto a quello del proprio storico.

Riferimento normativo utile al fine del calcolo del TFR è l’art. 2120 del Codice Civile, il lettore potrà leggere alla fine dell’articolo.

Gli step operativi da conoscere sono due, e impegnano sia il sostituto d’imposta (ossia il datore di lavoro) che l’Agenzia delle Entrate.

Il primo passaggio prevede, nello specifico, che l’azienda che eroga il TFR esegua questi passaggi:

  • determinare la base imponibile come somma dei TFR accantonati nel corso degli anni e rivalutati;
  • determinare il reddito di riferimento;
  • determinare l’aliquota media di tassazione;
  • calcolare l’imposta IRPEF.

Il calcolo definitivo viene però effettuato dall’Agenzia delle Entrate, che nei 3-5 anni successivi verifica la media dei redditi dichiarati dal lavoratore nei suoi ultimi 5 anni di servizio e ricalcola l’aliquota definitiva:

Se la percentuale applicata dal datore di lavoro era corretta, non succede nulla.

Se c’è una piccola differenza a debito, l’Agenzia delle Entrate invia una comunicazione di liquidazione richiedendo il saldo.

TFR netto: i quattro passaggi per il calcolo. Esempio e istruzioni

Per cercare di chiarire la procedura necessaria a calcolare il TFR netto è bene mettere in pratica le indicazioni che abbiamo fornito.

Immaginiamo un lavoratore con queste caratteristiche:

  • Anni di lavoro in azienda: 15 anni;
  • TFR Lordo accumulato: 40.000 euro.

Per scoprire a quanto ammonta l’assegno netto, l’azienda compie questi 4 passaggi partendo dal valore del TFR lordo:

1. Calcolo del reddito di riferimento
2. Calcolo IRPEF teorica
3. Calcolo aliquota media
4. Trattenuta IRPEF sul TFR

Come spiegato in precedenza, l’IRPEF sul TFR non si calcola sul valore accumulato (nel nostro esempio 40.000 euro). All’azienda spetta trovare lo stipendio medio annuo teorico che ha generato il valore della liquidazione.

La formula consiste nel prendere il TFR lordo, moltiplicarlo per 12 e dividerlo per gli anni lavorati.

Nel nostro esempio si procede così:

Reddito di riferimento: 40.000 x 12 /15 = 32.000

Il secondo step consiste nel calcolare l’IRPEF sul reddito teorico, applicando le aliquote in base agli scaglioni vigenti.

Nel nostro esempio, sui primi 28.000 euro si applicherà l’aliquota IRPEF del 23 per cento (6.440 euro), mentre sulla quota restante, pari a 4.000 euro, l’aliquota del 33 per cento (1.320 euro). Il totale sarà quindi pari a 7.760 euro.

Il terzo passaggio consiste nell’individuare la percentuale media di tassazione, rapportando l’IRPEF sul reddito teorico sul reddito di riferimento.

Aliquota media: 7.760 / 32.000 x 100: 24,25 per cento

Questa percentuale corrisponderà all’imposta dovuta sul TFR lordo.

Nel nostro esempio quindi, sui 40.000 euro di TFR bisognerà versare un totale di 9.700 euro di IRPEF.

Al lavoratore andranno in totale 30.300 euro netti.

TFR, clausola di salvaguardia confermata per il 2027

Alle regole di cui sopra si affianca la clausola di salvaguardia introdotta dal 2007, dopo la riforma delle regole di tassazione dell’IRPEF.

Il calcolo effettuato dall’Agenzia delle Entrate è doppio.

Oltre a considerare le regole IRPEF vigenti, la procedura determina il valore della tassazione anche applicando aliquote e scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Per capirne i motivi è bene evidenziare che, con la riforma introdotta dalla Finanziaria del 2007, è stata estesa la logica di progressività dell’IRPEF: dall’aliquota unica del 39 per cento per il “maxi scaglione” dai 33.500 ai 100.000 euro, si è passati a una struttura che ha visto aumentare prima la percentuale di tassazione, fino ad arrivare al sistema attuale che fa scattare l’aliquota più alta del 43 per cento già al di sopra dei 50.000 euro di reddito.

Ecco quindi il perché della salvaguardia: in fase di calcolo, l’Agenzia delle Entrate applica il sistema più vantaggioso al lavoratore.

Questo meccanismo cambia assetto dal 1° gennaio 2027: l’articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026, con il quale è stato approvato il nuovo TUIR, ha abrogato la norma di vantaggio. La stessa disposizione viene però trasposta nell’articolo 21, comma 11 dello stesso testo normativo, il quale prevede quanto segue:

“11. Ai fini della determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.”

Vale la pena evidenziare che diverse regole di tassazione si applicano ai lavoratori che hanno scelto di destinare il TFR a un Fondo Pensione (fondo chiuso, aperto o PIP).

La previdenza complementare segue infatti un regime fiscale autonomo e particolarmente vantaggioso: le somme erogate a titolo di prestazione finale sono assoggettate a una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota ridotta del 15 per cento, che si riduce dello 0,30 per cento per ogni anno di iscrizione successivo al quindicesimo, fino a raggiungere un tasso minimo del 9 per cento.

TFR netto: articolo 2120 del Codice Civile

A chiusura dell’articolo, si ricorda che la modalità di calcolo del TFR netto è disciplinata dal Codice Civile.

Riportiamo di seguito il testo integrale dell’articolo 2120:

“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.

Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.

Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei dipendenti.

La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.

Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall’indennità prevista dalla norma medesima.

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione”.

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