Contributi fino a 3.000 euro per le partite IVA colpite dal maltempo, al via i pagamenti

Francesco Rodorigo - Incentivi alle imprese

In pagamento il contributo fino a 3.000 euro per gli autonomi che hanno subito danni per il ciclone Harry e gli altri eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni del Sud Italia

Contributi fino a 3.000 euro per le partite IVA colpite dal maltempo, al via i pagamenti

I liberi professionisti che lavorano nelle zone del Sud Italia colpite dalle eccezionali ondate di maltempo nei primi mesi dell’anno stanno cominciando ad ottenere i ristori.

Il decreto legge con interventi a sostegno di famiglie e imprese che hanno subito danni per il ciclone Harry e gli altri eccezionali eventi meteorologici ha previsto aiuti anche per le partite IVA.

Lavoratori e lavoratrici autonomi possono ottenere un contributo fino a 3.000 euro per i periodi di sospensione dell’attività.

Il sostegno al reddito doveva essere richiesto all’INPS entro il 20 giugno ed è ora in pagamento per chi ne ha diritto.

Contributi fino a 3.000 euro per le partite IVA colpite dal maltempo

Il nuovo decreto legge n. 25/2026 ha previsto una serie di interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio scorso, hanno colpito i territori di Calabria, Sardegna e Sicilia.

Dal punto di vista del sostegno al reddito, il provvedimento ha disposto interventi in favore di dipendenti e imprese ma anche per le partite IVA, per i liberi professionisti che svolgono la loro attività nelle zone interessate.

Per questi ultimi è prevista l’erogazione di un contributo una tantum dal valore di 500 euro per ciascun periodo di sospensione di massimo 15 giorni, entro il limite complessivo di 3.000 euro e nel limite di spesa complessivo pari a 78,8 milioni di euro per il 2026.

Il contributo non concorre alla formazione di reddito e viene riconosciuto nel rispetto della normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Chi può richiedere il contributo fino a 3.000 euro?

A poter ottenere l’indennità sono i lavoratori e le lavoratrici elencate all’articolo 6 del decreto legge:

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza.

Questi, alla data del 18 gennaio 2026, dovevano risiedere, essere domiciliati oppure svolgere la loro attività esclusivamente (prevalentemente nel caso degli agenti e rappresentanti) in uno dei comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2026) e che hanno dovuto sospendere l’attività a causa di detti eventi.

Importi in pagamento

L’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per fare domanda con il messaggio n. 1272/2026. La finestra è rimasta aperta dal 20 aprile al 20 giugno 2026.

Come annunciato dall’Istituto nel messaggio n. 2539 del 3 agosto, i lavoratori autonomi di Calabria, Sardegna e Sicilia che hanno richiesto l’indennità una tantum prevista per la sospensione dell’attività a causa degli eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026, possono ora consultare l’esito della domanda online. Sono infatti in corso le verifiche delle richieste e l’avvio dei pagamenti per quelle accolte.

Attraverso il “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, nell’area “Le mie domande”, gli interessati possono consultare lo stato della pratica, visualizzare i dati trasmessi, monitorare eventuali pagamenti e scaricare i provvedimenti emessi.

Nel caso di domande respinte, la funzione “Chiedi riesame” consente di presentare una nuova valutazione della pratica inviando motivazioni e documentazione a supporto.

La richiesta di riesame può essere presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio o dalla comunicazione della reiezione, se successiva.