Modello 730 precompilato con meno controlli: cosa cambia con il DL Semplificazioni

Anna Maria D’Andrea - Modello 730

Meno controlli sul modello 730 precompilato a partire dall'anno d'imposta 2022, anche in caso di invio tramite CAF o professionisti. Nessuna verifica formale sulle spese sanitarie non modificate: viene meno l'obbligo per gli intermediari di conservare fatture e scontrini, ma sarà necessario verificare i dati di dettaglio delle spese trasmesse e di quelle indicate nella dichiarazione. Le novità sono contenute nel DL Semplificazioni, approvato il 15 giugno.

Modello 730 precompilato con meno controlli: cosa cambia con il DL Semplificazioni

Modello 730 precompilato, si riducono i controlli sulle spese non modificate, anche in caso di invio della dichiarazione dei redditi per il tramite di CAF o intermediari.

Il Decreto Semplificazioni approvato in Consiglio dei Ministri il 15 giugno 2022 riscrive le regole previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2014, prevedendo l’esclusione dai controlli formali anche in caso di invio del modello 730 precompilato tramite CAF o professionisti, in assenza di modifiche.

Non solo: vengono meno anche i controlli nei confronti di CAF o professionisti per le dichiarazioni trasmesse, anche con modifiche, in relazione alle spese sanitarie non modificate.

Viene meno l’onere di conservare fatture e scontrini del contribuente, ma sarà necessario che l’intermediario verifichi la corrispondenza tra spese inviate al Sistema TS e quelle inserite nella precompilata.

Modello 730 precompilato con meno controlli: cosa cambia con il DL Semplificazioni

Si applicheranno dall’anno d’imposta 2022, e quindi in sede di dichiarazione dei redditi 2023, le novità previste dal Decreto Semplificazioni in materia di controlli sul modello 730 precompilato.

Le novità riguardano le dichiarazioni trasmesse per il tramite di CAF e professionisti, e abbracciano la generalità delle spese indicate nella precompilata, con novità specifiche sul fronte degli oneri sanitari.

In particolare, modificando quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2014 in materia di limiti ai poteri di controllo, viene previsto che anche in caso di presentazione tramite CAF o professionisti, così come nelle ipotesi di invio diretto o per il tramite del sostituto d’imposta, in assenza di modifiche il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese forniti da soggetti terzi.

Resta in ogni caso fermo il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni o agevolazioni.

Per quel che riguarda le spese sanitarie, viene previsto una sorta di “scudo” per CAF e professionisti.

Spese sanitarie nel modello 730 precompilato, scudo sui controlli per CAF e professionisti

La bozza del DL semplificazioni ad oggi disponibile prevede che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, tramite CAF o professionisti, non è effettuato il controllo formale sui dati delle spese sanitarie non rivisti rispetto al modello 730 precompilato predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

In sostanza, lo “scudo” dai controlli previsto in caso di presentazione del modello 730 direttamente o tramite il sostituto d’imposta si estende anche a chi si avvale di intermediari che, dal canto loro, non saranno quindi più tenuti a conservare i singoli documenti giustificativi di spesa, quali fatture e scontrini.

Sarà però necessario verificare la corrispondenza tra spese indicate nella precompilata e oneri trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

In particolare, il testo in bozza del Decreto Semplificazioni prevede che ai fini dell’esonero dai controlli formali sulle spese sanitarie il CAF o il professionista dovrà acquisire dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria, e verificarne la corrispondenza con gli importi aggregati, sulla base delle tipologie di spesa, utilizzati per la messa a punto del modello 730 precompilato.

Nuove regole che non impatteranno con la campagna dichiarativa in corso, ma si applicheranno all’anno d’imposta 2022 e quindi al modello 730/2023.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network