IVA beni anti Covid, i chiarimenti delle Entrate sulle novità del Decreto fiscale 2022

Tommaso Gavi - IVA

IVA beni anti Covid, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'imposta sul valore aggiunto arrivano con la circolare numero 5 del 28 febbraio. Il documento di prassi si concentra sulle novità del Decreto fiscale 2022: la tassazione IVA sulle operazioni nei confronti di organismi dell’Unione europea per contrastare la pandemia, le modifiche all'IVA per le operazioni dagli enti associativi e l’imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.

IVA beni anti Covid, i chiarimenti delle Entrate sulle novità del Decreto fiscale 2022

IVA beni anti Covid, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sull’imposta sul valore aggiunto dopo le novità introdotte dal Decreto fiscale 2022.

A fare il punto sulle modifiche è la circolare numero 5 del 28 febbraio.

I temi affrontati nel documento di prassi, oltre alla tassazione IVA da applicare alle operazioni effettuate nei confronti di organismi dell’Unione europea per far fronte all’emergenza coronavirus ci sono:

  • la rilevanza IVA delle operazioni effettuate dagli enti associativi;
  • l’imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.

Con l’obiettivo di rendere la disciplina IVA conforme agli orientamenti della Commissione UE e della Corte di giustizia dell’Unione europea, la circolare fornisce i chiarimenti sulle principali modifiche apportate al decreto IVA.

IVA beni anti Covid, i chiarimenti delle Entrate sulle novità del Decreto fiscale 2022

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL numero 146 del 2021, ovvero la legge 17 dicembre 2021 numero 215 che converte il Decreto fiscale 2022, sono diverse le novità che modificano il decreto IVA.

In merito a tali modifiche, i primi chiarimenti sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 5 del 28 febbraio 2022.

Agenzia delle Entrate - Circolare numero 5 del 28 febbraio 2022
Principali novità in materia di IVA contenute nel decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (c.d. decreto fiscale 2022).

Il tema a cui bisogna porre particolare attenzione è quello della tassazione IVA sulle operazioni effettuate nei confronti di organismi dell’Unione europea per far fronte all’emergenza coronavirus, ad esempio beni anti Covid e servizi connessi agli stessi.

Il Decreto fiscale interviene anche su altri due aspetti della disciplina IVA:

  • la rilevanza IVA delle operazioni effettuate dagli enti associativi;
  • l’imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.

Oltre alla modifica della disciplina si dovrà prestare attenzione anche ai tempi in cui entrano in vigore le novità normative: in alcuni casi, infatti, l’applicazione della norma è retroattiva, in altri è stata posticipata rispetto alle previsioni originarie.

IVA beni anti Covid: non imponibilità per le cessioni di beni e servizi anti Covid a organismi dell’Unione europea

Ma andiamo con ordine e analizziamo per prima cosa la modifica che prevede la non imponibilità sulle cessioni di beni e servizi anti Covid a organismi dell’Unione europea.

L’articolo 5, commi 15-bis e 15-ter, del Decreto fiscale 2022 recepisce le indicazioni della direttiva Ue numero 2021/1159, la quale a sua volta modifica la cosiddetta direttiva IVA (direttiva numero 2006/112/Ce).

La nuova disposizione estende l’agevolazione fiscale prevista per le attività istituzionali di prevenzione e contrasto nei confronti dell’emergenza sanitaria.

Tra le operazioni non imponibili, in base a quanto previsto dall’articolo 72, comma 1 del decreto IVA rientrano anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

“nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19”.

La norma ha efficacia retroattiva, si applica infatti a partire dallo scorso 1° gennaio 2021.

Inoltre l’agevolazione fiscale viene rivolta indistintamente a qualunque acquisto di beni o di prestazioni di servizi effettuato dalla Commissione europea, da un’agenzia o da un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, in esecuzione dei compiti conferiti dal diritto unionale in risposta alla pandemia.

Sono esclusi gli acquisti di beni e servizi per la successiva rivendita o lo svolgimento di ulteriori prestazioni a titolo oneroso.

IVA beni anti Covid: nota di variazione per acquisti e prestazioni prima del Decreto fiscale 2022

Dal momento che la norma ha effetto retroattivo, l’Agenzia delle Entrate spiega quali sono i passaggi da seguire nel caso in cui gli acquisti e le prestazioni siano stati effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto fiscale 2022.

Nel caso in questione il contribuente dovrà provvedere all’emissione di una nota di variazione IVA, come spiegato nel documento di prassi:

“In forza dell’ultimo periodo della citata disposizione, per le operazioni assoggettate ad IVA prima del 21 dicembre 2021 – data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021 – i soggetti fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a quelle forniture di beni e servizi per le quali siano a conoscenza della destinazione d’uso in coerenza con l’anzidetta norma.”

La scadenza per l’emissione di tale nota, come ricordato dalla circolare numero 20/E del 29 dicembre 2021, è il termine di presentazione ordinario della dichiarazione IVA annuale, relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

Di conseguenza, si dovrà prendere a riferimento la scadenza per l’invio telematico della dichiarazione IVA 2022, ovvero il 2 maggio prossimo, dal momento che il 30 aprile cade di sabato.

Per quanto riguarda, invece, la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, il documento spiega che:

“deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.”

Se la nota è emessa nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o direttamente nella dichiarazione annuale relativa all’anno 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.

Vista l’eccezionalità della fattispecie e i tempi ristretti, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue:

“si ritiene che il fornitore possa emettere un’unica nota cumulativa per ciascun cessionario/committente individuato dalla norma, che richiami le singole fatture alle quali si riferisce e le relative somme.”

Infine, tra gli altri chiarimenti, merita attenzione quello nel caso in cui il cedente/prestatore non riuscisse a emettere la nota di variazione entro il 2 maggio 2022:

“per recuperare l’imposta a suo tempo versata, il contribuente, in presenza dei presupposti applicativi, potrà avvalersi dell’articolo 30-ter del DPR n. 633 del 1972.”

L’Agenzia delle Entrate sottolinea, infatti, che l’eventuale scadenza del termine di decadenza per il diritto alla detrazione non è responsabilità del soggetto passivo IVA.

IVA beni anti Covid, l’imposta per gli enti associativi e per i servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori

All’interno della circolare dell’Agenzia delle Entrate vengono forniti chiarimenti anche su altri aspetti relativi alle novità apportate alla disciplina IVA dal Decreto fiscale 2022.

Nello specifico, vengono fornite delucidazioni in merito ai seguenti temi:

  • la rilevanza IVA delle operazioni effettuate dagli enti associativi;
  • l’imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori.

L’entrata in vigore delle modifiche introdotte nei confronti degli enti associativi è stata spostata al 1° gennaio 2024 dalla Legge di Bilancio 2022.

Nel caso in cui entro tale data le disposizioni del codice del Terzo settore relative al trattamento fiscale di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale non abbiano ancora trovato applicazione, dall’inizio del 2024 i soggetti in questione che nel periodo d’imposta precedente abbiano conseguito ricavi non superiori a 65.000 euro beneficeranno della disciplina prevista per i contribuenti in regime forfettario.

Nello specifico, quindi:

  • emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno acquisto detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
  • saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
  • saranno tenuti a integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

In merito all’imponibilità dei servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori, con l’introduzione del terzo comma dell’articolo 9 del decreto IVA rientrano nell’imponibilità, e sono soggetti a IVA, i servizi di trasporto che riguardino beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, oltre ai beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

L’imponibilità è prevista se i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi:

  • dall’esportatore;
  • dal titolare del regime di transito;
  • dall’importatore;
  • dal destinatario dei beni;
  • dal prestatore di servizi di spedizione internazionale;
  • dal prestatore di servizi relativi a operazioni doganali.

L’applicazione della norma è prevista a partire dallo scorso 1° gennaio.

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