Esenzione IVA formazione, solo se il corso ha scopi professionali

Esenzione IVA formazione, solo se il corso ha scopi professionali. Il chiarimento arriva dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 162 del 1° giugno 2020 che fa luce sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale ed equipara le regole applicabili ai corsi di scuola guida anche ad altre tipologie di attività formative.

Esenzione IVA formazione, solo se il corso ha scopi professionali

Esenzione IVA formazione, solo se il corso ha scopi professionali. Con la risposta all’interpello numero 162 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ritorna sulle novità introdotte dal Decreto Fiscale sul tema.

Le nuove regole previste per i corsi di scuola guida sono applicabili anche ad altre tipologie di attività formative e le finalità sono un fattore determinante per stabilire se l’imposta sul valore aggiunto è dovuta o meno.

Lo spunto per tornare sull’argomento arriva, come di consueto, dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che, operando come scuola di volo, effettua lezioni per piloti in ambito civile e commerciale sulla base di autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale dell’Aviazione civile del Ministero dei Trasporti e rinnovata dall’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 162 del 1° giugno 2020
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - IVA - Corsi di volo.

Esenzione IVA formazione, solo se il corso ha scopi professionali

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare dell’esenzione IVA sulla formazione prevista dall’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 633 del 26 ottobre del 1972.

I dubbi sorgono alla luce delle novità introdotte dal Decreto Fiscale che hanno messo ordine sulle regole IVA da applicare ai corsi di scuola guida.

La normativa italiana è stata adeguata a quella comunitaria, a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE C-449/17 del 14 marzo 2019 che ha chiarito i criteri in base ai quali gli Stati possono esentare dall’imposta sul valore aggiunto le prestazioni didattiche.

Con la risposta all’interpello numero 162 del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate equipara i corsi di volo proprio a quelli di scuola guida e chiarisce che l’elemento di discrimine è la finalità: sono esenti IVA solo i corsi con scopi professionali.

Nel testo, infatti, si legge:

“Al pari dell’insegnamento della guida automobilistica, i corsi di volo rappresentano, in via generale, un insegnamento di tipo specialistico, imponibile IVA, dal cui ambito è possibile escludere, per assoggettarli al regime di esenzione, solo i corsi finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota commerciale e di quella di pilota di linea in quanto finalizzati a svolgere l’attività professionale di pilota.

Tali corsi in sostanza possiedono di per sé le caratteristiche per essere ricondotti nell’ambito della formazione professionale (esente da IVA) perché volti a trasmettere conoscenze utilizzate esclusivamente ai fini dello svolgimento professionale dell’attività di pilota”.

Esenzione IVA formazione, l’imposta non è dovuta se le attività sono finalizzate allo svolgimento di una professione

Nel motivare la sua posizione, l’Agenzia delle Entrate riporta il riferimento normativo cardine, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA, così come rivisto dal Decreto Fiscale.

Stando alla norma in vigore, “l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili” sono escluse dal campo di applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto.

Per individuare la possibilità di applicare l’esenzione IVA ai corsi di volo, è necessario considerare che esistono diverse tipologie di licenze e abilitazioni per pilotare aeromobili civili.

Nel documento si legge:

In considerazione della licenza conseguita “è possibile svolgere l’attività di pilota come professione (licenza di pilota di linea di velivolo o elicottero, licenza di pilota commerciale di velivolo o elicottero) o a scopo ricreativo/sportivo (licenza di pilota privato di velivolo o elicottero, licenza di aliante, licenza di aerostato)”.

Come per i corsi di scuola guida, la possibilità di beneficiare o meno dell’esenzione IVA è determinata dalle finalità del corso di volo: l’imposta è dovuta se la formazione è a scopo ricreativo o sportivo, non è dovuta se è a scopo professionale.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, soffermandosi sul caso specifico e particolare dei corsi di volo, distingue le due tipologie di percorsi che è possibile intraprendere per esercitare la professione:

  • un corso integrato;
  • uno modulare, che consente di conseguire, in una prima fase, la licenza di pilota privato per proseguire poi con l’addestramento per la licenza di pilota commerciale.

L’esenzione IVA è applicabile anche al corso per l’ottenimento della licenza di pilota privato quando costituisce parte integrante della formazione professionale finalizzata allo svolgimento della professione di pilota commerciale o di linea.

Al contrario, se lo scopo è meramente ricreativo o sportivo, la formazione va considerato di tipo specialistico e come tale imponibile ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2020.

E infatti, in conclusione, l’Agenzia delle Entrate specifica:

“Nel caso in cui l’Istante, in data successiva al 31 dicembre 2019, per tale tipologia di corsi abbia erroneamente emesso fattura in esenzione da IVA in luogo dell’imponibilità, dovrà emettere una nota di variazione in aumento dell’imposta (i.e. nota di debito), ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del Decreto IVA, annotandola nel registro di cui all’articolo 23 del medesimo Decreto.”

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