IVA servizi anti Covid, beneficiano dell’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2021

Tommaso Gavi - IVA

IVA servizi anti Covid, l'esenzione è prevista per l'effettuazione di tamponi, la somministrazione di vaccini e le prestazioni connesse. A chiarirlo è la risposta all'interpello numero 81 del 9 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate, che richiama le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2021.

IVA servizi anti Covid, beneficiano dell'esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2021

IVA servizi anti Covid, è prevista l’esenzione per l’effettuazione di tamponi e somministrazione di vaccini.

Lo spiega la risposta all’interpello numero 81 del 9 febbraio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Tali servizi si configurano come “prestazioni di servizi strettamente connesse” alle cessioni di strumentazione diagnostica per Covid-19, ovvero tamponi e vaccini.

Di conseguenza possono beneficiare dell’esenzione IVA, come previsto dalla Legge di Bilancio 2021.

L’agevolazione si applica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 o a partire dal 20 dicembre 2020, a seconda del comma in cui rientrano i beni e i servizi.

IVA servizi anti Covid, beneficiano dell’esenzione prevista dalla Legge di Bilancio 2021

Per i servizi anti Covid è prevista l’esenzione IVA, in base a quanto previsto dai commi 452 e 453 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2021.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 81 del 9 febbraio 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 81 del 9 febbraio 2022
IVA - esenzione con diritto a detrazione - servizi connessi a tamponi e vaccini contro il COVID - commi 452 e 453 Legge di bilancio 2021.

Come di consueto, lo spunto nasce dal quesito posto dall’istante. Una società di noleggio di tende e accessori, quali impianti di condizionamento e riscaldamento, ha locato tali beni ad una fondazione.

Sono stati inoltre locate delle tendostrutture per ambulatori completi per l’effettuazione di tamponi e la somministrazione di vaccini con modalità drive in.

La fondazione ha a sua volta concesso in comodato d’uso gratuito i beni in questione all’Azienda socio sanitaria territoriale con la finalità di "offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico".

L’istante chiede chiarimenti sulla corretta tassazione IVA da applicare alle cessioni dei beni e dei servizi impiegati in ottica di contrasto all’emergenza coronavirus.

Nel fornire i chiarimenti del caso, l’Agenzia delle Entrate richiama le già citate disposizioni della Legge di Bilancio 2021, che prevedono l’esenzione IVA per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il Covid-19 e per le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’imposta.

Nello specifico i periodi agevolativi stabiliti sono i seguenti:

  • dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 per i beni e i servizi che rientrano nel comma 452;
  • dal 20 dicembre 2020 per quelli che rientrano nel comma 453.

In merito, l’Agenzia delle Entrate richiama la direttiva Ue 2020 del 2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid). Tale direttiva ha apportato modifiche alla direttiva 2006/112/Ce, la cosiddetta “direttiva IVA”.

Viene introdotto, nel titolo VIII, l’articolo 129-bis che permette di adottare misure per la riduzione dell’imposta sulla fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro del coronavirus, sulla la fornitura di vaccini contro la Covid-19 e sui servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.

A riguardo il documento di prassi chiarisce quanto segue:

“Si tratta in particolare di prestazioni di servizi «strettamente connesse» (rectius indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili.”

IVA servizi anti Covid, la corretta tassazione da applicare

Tra gli altri chiarimenti sui beni e servizi anti Covid, l’Agenzia delle Entrate richiama quelli della risposta all’interpello numero 354 del 2021.

Il documento di prassi spiega che l’esenzione, con il diritto alla detrazione, si applica alle prestazione di effettuazione dei tamponi dal momento che sono strettamente connessi ai dispositivi in vitro.

Nel caso concreto riportato nella risposta all’interpello, l’Amministrazione finanziaria sottolinea che l’unica operazione rilevante ai fini IVA è quella tra la società istante e la fondazione.

Si tratta della locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi per l’effettuazione di tamponi e per la somministrazione di vaccini in modalità "drive in", con connessi servizi accessori per la gestione anti Covid-19.

Il successivo passaggio, la messa a disposizione di questi beni alla Azienda socio sanitaria territoriale è a titolo gratuito, pertanto è irrilevante ai fini IVA.

Nel fornire gli ultimi chiarimenti, l’Agenzia delle Entrate richiama i seguenti documenti di prassi:

In conclusione, l’Amministrazione finanziaria sottolinea quanto di seguito riportato:

“si ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto oggetto del presente interpello - le uniche rilevanti ai fini IVA - possano beneficiare del particolare regime di esenzione in commento e quindi essere acquistati dalla Fondazione in esenzione da IVA, senza pregiudizio, in capo all’Istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del Decreto IVA.”

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