Plafond IVA, si applica anche al non residente identificato in Italia?

Tommaso Gavi - IVA

Plafond IVA, anche per una società non residente in Italia si può applicare. Lo spiega la risposta all'interpello numero 1 del 4 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate. Anche soggetti esteri identificati nello Stato italiano possono effettuare acquisti senza IVA, nei limiti del plafond maturato nell'anno precedente.

Plafond IVA, si applica anche al non residente identificato in Italia?

Plafond IVA, si applica anche al non residente identificato in Italia?

L’Agenzia delle Entrate si esprime favorevolmente con la risposta all’interpello numero 1 del 4 gennaio 2021.

Nel caso concreto si applica anche ad una società con sede legale nel Regno Unito, che opera in Italia con mandato senza rappresentanza.

Possono essere effettuati acquisti senza pagamento dell’IVA nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente, anche se le operazioni sono effettuate da soggetti esteri identificati nello Stato italiano.

Plafond IVA, si applica anche al non residente identificato in Italia?

Il plafond IVA è applicabile anche per il soggetto non residente, identificato in Italia.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 1 del 4 gennaio 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 1 del 4 gennaio 2021
Plafond Iva nell’ambito del contratto di commissione.

Il caso concreto per il chiarimento è quello di una società con sede legale nel Regno Unito che favorisce le vendite attraverso una piattaforma online. Tale società agisce con mandato senza rappresentanza, acquistando i prodotti dai fornitori e rivendendoli ai clienti finali.

Tuttavia effettua acquisti assimilati e organizza i trasporti dei prodotti ma non acquista la proprietà.

L’istante pone due quesiti sulla possibilità di utilizzare il plafond IVA:

  • se può essere utilizzato anche da contribuenti non residenti in Italia;
  • se può essere applicato per gli agenti senza rappresentanza e effettuano solo vendite e cessioni assimilate.

L’Agenzia delle Entrate richiama la normativa vigente, risponde affermativamente e chiarisce alcuni aspetti relativi ai quesiti dell’istante.

In base a quanto previsto nell’articolo 8, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, ovvero il decreto IVA, coloro che effettuano esportazioni possono farlo senza pagamento dell’IVA a determinate condizioni.

Deve essere presentata una dichiarazione di intento e si devono rispettare i limiti dell’ammontare complessivo delle cessioni, nell’anno solare o nei dodici mesi precedenti.

Secondo quanto stabilito dall’art. 1 del D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, l’ammontare di tali corrispettivi deve essere superiore al 10% del volume d’affari.

Tale facoltà è prevista per i soggetti che effettuano operazioni assimilate alle esportazioni e servizi internazionali, nei limiti di legge.

Si applicano le norme appena citate anche quando ad effettuare le operazioni che danno accesso a tale facoltà siano soggetti esteri identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, in linea con quanto chiarito nella risoluzione 21 giugno 1999, n. 102.

In assenza di una stabile organizzazione, l’identificazione può avvenire anche direttamente.

L’istante deve inoltre assumere la qualifica di esportatore abituale.

Soddisfatte tali condizioni, il contribuente può utilizzare il plafond IVA sia per il periodo transitorio indicato dalla Brexit, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, sia successivamente, qualora continui a sussistere la facoltà in questione.

Plafond IVA, i requisiti da rispettare per ottenere la qualifica di esportatore abituale

I chiarimenti al secondo quesito dell’istante si soffermano sui requisiti da rispettare per assumere la qualifica di esportatore abituale e dunque poter utilizzare il plafond maturato.

Le prime norme richiamate sono gli articoli 1731 e ss. del Codice Civile, secondo i quali: "il contratto di commissione è un mandato che ha per oggetto l’acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario".

Il contratto di commissione rientra, quindi, nel mandato senza rappresentanza: il commissionario agisce in nome proprio, ma per conto del committente e gli effetti giuridici degli atti compiuti non si producono direttamente nella sfera giuridica del committente.

Ai fini IVA le prestazioni di servizi dei mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario, anche senza l’effettivo passaggio della proprietà.

Si realizza una "finzione giuridica", per la quale i beni oggetto del contratto di commissione sono oggetto di un doppio trasferimento:

  • dal committente al commissionario e da quest’ultimo al terzo acquirente (commissione alla vendita);
  • dal terzo venditore al commissionario e da quest’ultimo al committente (commissione all’acquisto).

La base imponibile è identificata come segue:

  • dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione;
  • dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione.

La disciplina IVA è applicabile anche alla disciplina IVA delle cessioni all’esportazione e, secondo quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, sono ricompresi in tale nozione:

"le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi".

Il via libera alla soluzione proposta dall’istante è infine confermato dalla circolare dell’ 11 agosto 1976 n. 28.

Il documento di prassi riconosce la qualifica di esportatore al commissionario e la estende al committente.

Ciò corrisponde alla logica del mandato senza rappresentanza in cui ai fini IVA sussistono due prestazioni o cessioni, con effetti nella sfera fiscale di entrambi i soggetti passivi.

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