ISA 2019, sanzioni omessa o errata comunicazione

Giuseppe Guarasci - Studi di settore

ISA 2019 con sanzioni pesanti nel caso di omessa o errata comunicazione, ma solo dopo la compliance. Prima della contestazione della violazione l'invito alla regolarizzazione. Tutte le regole nella circolare n. 17/E dell'Agenzia delle Entrate.

ISA 2019, sanzioni omessa o errata comunicazione

Quali sanzioni si applicano all’omessa o errata comunicazione degli ISA 2019? A spiegare nel dettaglio le regole è la circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate.

La parola chiave quando si parla di ISA, i nuovi indici sintetici che misurano l’affidabilità fiscale del contribuente, è compliance: la collaborazione tra Fisco e titolari di partita IVA precede l’irrogazione di sanzioni.

Chi non accetterà l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso di omessa presentazione del modello ISA 2019 ovvero di errata compilazione rischia non solo sanzioni pecuniarie, ma anche l’avvio dell’accertamento induttivo su redditi, Irap e IVA.

Le indicazioni commentate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E/2019 sono quelle di cui all’articolo 9-bis del DL n. 50/2017 che, al comma 16, regola la normativa sanzionatoria per i contribuenti che non presentano o presentano con dati sbagliati gli ISA con la dichiarazione dei redditi.

ISA 2019, sanzioni omessa e errata comunicazione

L’omessa o errata comunicazione dei dati necessari per l’applicazione degli ISA è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471:

“Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.”

Chi non invia il modello ISA 2019, ovvero lo trasmette con dati incompleti o inesatti, rischia una sanzione pecuniaria di importo che va da 250 euro a 2.000 euro.

Tuttavia, alla contestare la violazione, l’Agenzia delle Entrate dovrà far precedere la fase di compliance, ovvero invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione.

È questo uno degli aspetti caratterizzanti della nuova disciplina degli ISA che, a partire dalla dichiarazione dei redditi 2019, prende il posto degli studi di settore.

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato nel dettaglio le regole sulle sanzioni previste all’interno del paragrafo 1.11 della circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

Omessa o errata comunicazione ISA 2019: compliance prima delle sanzioni

Prima della contestazione della violazione e dell’irrogazione della sanzione, all’Agenzia delle Entrate spetta il compito di invitare il contribuente a regolarizzare la propria posizione.

È il comma 16, articolo 9-bis del DL n. 50/2017 a mettere in prima linea la collaborazione tra Fisco e contribuenti, disponendo al secondo periodo che:

“L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, mette a disposizione del contribuente, con le modalità di cui all’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi. Del comportamento del contribuente si tiene conto nella graduazione della misura della sanzione.”

Si tratta delle lettere di compliance che ormai da anni caratterizzano il rapporto tra Agenzia delle Entrate e contribuenti e che sono ora estese anche agli ISA.

L’invito riguarderà i soggetti che dichiarano redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo per cui risulta approvato un indice sintetico di affidabilità fiscale, e che quindi non rientrano tra i soggetti esonerati, ma che nonostante ciò in sede di dichiarazione non hanno presentato il relativo modello di comunicazione dei dati e non hanno indicato una causa di esclusione che li esoneri dalla presentazione del modello stesso.

La comunicazione, che sarà inviata tramite PEC e riportata all’interno del Cassetto Fiscale del contribuente, fornirà le indicazioni sulle modalità di correzione ed invio tardivo degli ISA. Il “responso” del contribuente sarà uno dei parametri per la gradazione dell’importo della sanzione.

Omessa presentazione ISA 2019: accertamento induttivo di redditi, Irap e IVA

Non solo sanzioni pecuniarie. L’omessa presentazione degli ISA 2019 può portare all’accertamento induttivo di redditi, Irap e IVA.

Se dopo l’invito alla regolarizzazione il contribuente non presenta il modello per il calcolo dell’indice di affidabilità fiscale, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, all’avvio dell’accertamento ai sensi dell’articolo 39, D.P.R. 600/1973 e dell’art. 55 D.P.R. 633/1972

Anche in questo caso viene prima il contraddittorio, con l’evidente intento del Legislatore di far prevalere il confronto con l’Amministrazione Finanziaria prima della “penalizzazione”.

Una seconda chance per il contribuente, che potrà palesare le proprie ragioni all’Agenzia delle Entrate, presentare l’eventuale comunicazione ISA 2019 omessa evitando l’avvio della fase di accertamento induttivo da parte del Fisco.

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