ISA 2019: soggetti esclusi

Giuseppe Guarasci - Studi di settore

Soggetti esclusi ISA 2019: ecco a chi non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale e quali sono i titolari di partita IVA non obbligati alla compilazione del modello da inviare insieme alla dichiarazione dei redditi. Le istruzioni nella circolare n. 17/E/2019 dell'Agenzia delle Entrate.

ISA 2019: soggetti esclusi

Quali sono i soggetti esclusi dagli ISA 2019? Non tutti i titolari di partita IVA sono obbligati alla compilazione del modello da inviare con la dichiarazione dei redditi, ed è stata la circolare n. 17/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate a fornire istruzioni in merito.

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, strumento al centro di una dura polemica da parte dei commercialisti a causa dei ritardi dell’Agenzia delle Entrate e delle diverse modifiche introdotte in corso d’opera, hanno preso il posto degli studi di settore per i contribuenti titolari di partita IVA.

Restano molti i dubbi su quali siano i soggetti obbligati e quali gli esclusi dal perimetro dei nuovi ISA. Vi rientrano minimi e forfettari? E quali le regole per i contribuenti che esercitano due o più attività diverse?

Non tutti i titolari di partita IVA sono obbligati alla compilazione degli ISA, e alla luce dei primi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019, analizziamo di seguito punto per punto quali sono i soggetti esclusi.

ISA 2019: soggetti esclusi

Per analizzare quali sono i contribuenti non soggetti agli ISA è bene partire dalla normativa di riferimento.

Così come riportato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E, l’articolo 9-bis del Decreto Legge n. 50/2017 prevede che gli ISA non si applicano ai periodi d’imposta nei quali il contribuente:

  • ha iniziato o cessato l’attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;
  • dichiara ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR), di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA.

In merito alle cause d’esclusione dagli ISA, la circolare dell’Agenzia delle Entrate ricorda che rispetto alla normativa previgente ad oggi non sono state riproposte alcune limitazioni previste per gli studi di settore.

La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:

  • avevano cessato l’attività ed entro sei mesi l’avevano nuovamente intrapresa;
  • avevano iniziato (o meglio “continuato”), una attività precedentemente svolta da altri soggetti.

ISA 2019: esclusi minimi e forfettari

Ulteriori cause di esclusione dagli ISA sono state introdotte dai decreti ministeriali di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Tra i titolari di partita IVA esonerati dall’applicazione vi sono i contribuenti in regime forfettario, nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e coloro che determinano il reddito con altri criteri forfettari.

Sono inoltre esonerati dagli ISA vi sono i soggetti che hanno dichiarato compensi di cui all’articolo 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del TUIR, di ammontare superiore a euro 5.164.569.

Soggetti esonerati dagli ISA che esercitano due o più attività d’impresa

L’elenco dei soggetti esonerati dagli ISA è ancora lungo.

Restano fuori dal perimetro dei titolari di partita IVA ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Tali soggetti, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, sono tenuti a compilare il relativo modello. Si tratta di una delle categorie di contribuenti per i quali la compilazione risponde all’esigenza dell’Agenzia delle Entrate e di SOSE di acquisire le informazioni necessarie a future elaborazioni degli ISA.

ISA 2019 e società cooperative escluse

Sono esonerati dagli ISA le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Rientrano tra i soggetti esclusi anche coloro che esercitano in forma di società cooperativa le attività di “Trasporto con taxi” - codice attività 49.32.10 o di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” - codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U.

L’esonero si applica anche alle corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

ISA 2019: quando sono esclusi enti del Terzo Settore, volontariato, APS e imprese sociali

La circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 specifica che per espressa previsione normativa, si considerano soggetti esclusi dagli ISA:

  • gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’articolo 86 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

L’esclusione per tali soggetti dall’applicazione degli ISA non si applica per l’anno d’imposta 2018 e, per il futuro, è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network