ISA 2020, circolare dell’Agenzia delle Entrate: novità e semplificazioni

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

ISA 2020, arriva la circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate: il documento del 16 giugno illustra le novità e le semplificazioni introdotte. Primi chiarimenti anche su quanto previsto dal decreto Rilancio.

ISA 2020, circolare dell'Agenzia delle Entrate: novità e semplificazioni

ISA 2020, nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate: il documento n. 16/E del 16 giugno 2020 riepiloga le novità e le semplificazioni introdotte.

Una circolare omnibus che, oltre alle istruzioni per il calcolo ISA in dichiarazione dei redditi 2020, racchiude le domande ai quesiti posti in merito all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Un cenno e primi chiarimenti anche in merito alle novità sugli ISA introdotte dal decreto Rilancio che, mentre secondo la Maggioranza potrebbero portare ad una proroga per il versamento delle imposte sui redditi 2020, per l’Agenzia delle Entrate sono irrilevanti per quel che riguarda il periodo d’imposta 2019, trattandosi di una “annualità in alcun modo interessata dall’emergenza in argomento”.

ISA 2020, circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate: novità e semplificazioni

Se da un lato la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 conferma alcune delle regole alla base degli ISA, come l’attribuzione dei benefici premiali per i contribuenti con punteggio di affidabilità fiscale elevato, dall’altro evidenzia le novità introdotte per il periodo d’imposta 2019.

Per quel che riguarda le novità introdotte per gli ISA 2020, sono due i provvedimenti adottati:

  • il decreto del MEF del 24 dicembre 2019;
  • un successivo decreto di modifica adottato dal Ministero dell’Economia il 24 febbraio 2020.

Per gli indici sintetici di affidabilità relativi al periodo d’imposta 2019 è stata integralmente revisionata una prima parte degli ISA. Sono 89 i modelli modificati, ed ulteriori 86 quelli revisionati.

Tutti gli ISA sono stati, inoltre, oggetto di specifici interventi finalizzati a prevedere le integrazioni,

“indispensabili per tenere conto di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali”.

La circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate illustra quindi tutte le novità e le modifiche agli ISA previste per il 2020.

Il decreto MEF del 24 dicembre 2019 ha previsto, sintetizzando, le seguenti modifiche:

  • 89 modelli ISA sono stati modificati in ottica evolutiva;
  • è stata modifica la formula degli indicatori relativi all’“Incidenza dei costi residuali di gestione”, applicabile alle attività d’impresa, “Incidenza delle altre componenti negative sulle spese” applicabile alle attività di lavoro autonomo, in modo che il calcolo sia effettuato al netto degli oneri per imposte e tasse;
  • è stata modificata la metodologia di stima dei ricavi ai fini dell’attribuzione del punteggio ISA per gli indicatori elementari, necessari per verificare normalità e coerenza della gestione aziendale o professionale;
  • modifiche hanno riguardato anche la metodologia per il trattamento dei passaggi competenza-cassa e viceversa per il 2019;
  • la semplificazione di alcune variabili precalcolate ha portato alla soppressione di alcuni indicatori di anomalia per il periodo d’imposta 2019.

Alle novità sugli ISA introdotte a fine anno si aggiungono le integrazioni previste dal decreto ministeriale del 2020. Come riportato nella circolare n. 16/E dell’Agenzia delle Entrate, tra le principali modifiche troviamo:

  • l’individuazione di indici di concentrazione di domanda ed offerta per area territoriale, di modo da definire le evidenti differenze legate all’ubicazione dell’attività;
  • la parallela individuazione di misure di ciclo settoriale;
  • l’esclusione dagli ISA 2020 per i soggetti che partecipano ad un gruppo IVA.
Agenzia delle Entrate - circolare n. 16/E del 16 giugno 2020
Indici sintetici di affidabilità fiscale - periodo d’imposta 2019

ISA 2020, i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate: semplificazione sulle “precompilate”

Di gran lunga ridotto rispetto allo scorso anno il pacchetto di dati contenuti negli ISA precompilati dall’Agenzia delle Entrate per il 2020.

Restano, tra gli elementi fondamentali per calcolare il punteggio di affidabilità fiscale del titolare di partita IVA, le variabili precalcolate, gli ulteriori dati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Come riportato nella circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, nell’ottica di rendere l’adempimento quanto più possibile agile, il “pacchetto” di informazioni “precalcolate” risulta molto ridotto rispetto a quello fornito per la precedente annualità.

Sono state eliminate negli ISA precalcolati 2020 le seguenti variabili:

  • condizione di «lavoro dipendente» risultante dalla “certificazione unica”;
  • condizione di «pensionato» risultante dalla “certificazione unica”;
  • numero incarichi risultanti dalla “certificazione unica”;
  • importo dei compensi percepiti risultanti dalla “certificazione unica”;
  • canoni da locazione desumibili dal modello registro locazioni immobili;
  • numero di modelli CU nei quali il contribuente risulta essere l’incaricato alla presentazione telematica;
  • numero di periodi d’imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d’imposta precedenti;
  • reddito relativo al periodo d’imposta precedente;
  • reddito relativo a due periodi d’imposta precedenti;
  • reddito relativo a tre periodi d’imposta precedenti;
  • reddito relativo a quattro periodi d’imposta precedenti;
  • reddito relativo a cinque periodi d’imposta precedenti;
  • reddito relativo a sei periodi d’imposta precedenti;
  • reddito relativo a sette periodi d’imposta precedenti;
  • costi specifici: Carburanti e lubrificanti (media dei sette periodi d’imposta precedenti) postazioni di lavoro (per taglio, acconciatura, ecc.) (media dei sette periodi d’imposta precedenti);
  • tumulazioni (media dei sette periodi d’imposta precedenti);
  • totale spese per servizi (media dei sette periodi d’imposta precedenti).

A fronte dell’eliminazione delle variabili precalcolate, non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati, di seguito riportati:

  • “Corrispondenza della condizione di «pensionato» con il modello CU [2];
  • “Corrispondenza della condizione di «lavoratore dipendente» con il
  • modello CU”;
  • “Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU”;
  • “Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU”;
  • “Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati”;
  • “Corrispondenza del numero di CU ordinarie inviate con i dati in Anagrafe Tributaria”;
  • “Reddito negativo per più di un triennio”;
  • “Corrispondenza dei compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale con il modello CU”.

ISA 2020, le novità introdotte dal decreto Rilancio per l’emergenza coronavirus

Tra i chiarimenti forniti nelle 117 pagine della circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sulle novità introdotte con il decreto Rilancio.

In considerazione dell’emergenza derivante dalla diffusione del coronavirus, viene introdotta una disciplina eccezionale, limitata a specifici periodi di imposta, con le seguenti finalità:

  • intervento limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021 finalizzato a tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19;
  • intervento limitato ai soli periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e 2020 finalizzato alla individuazione di particolari modalità di svolgimento delle attività di analisi del rischio basate sull’esito della applicazione degli ISA.

Sul tema della attività di analisi del rischio, l’articolo 148 del decreto Rilancio in commento interviene individuando, nel comma 2, specifiche modalità di esecuzione, prevedendo che tali attività siano effettuate:

  • limitatamente al periodo 2018, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli ISA relativo al periodo di imposta 2019;
  • limitatamente al periodo 2020, tenendo conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2018 e 2019.

Una modifica dettata da un lato dalle difficoltà per gli applicazione degli ISA nel 2018 e, in parallelo, dalle conseguenze economiche causate dal coronavirus.

Soffermandoci sulle novità relative al periodo d’imposta 2020 (ISA 2021), l’intento è quello di evitare che l’analisi del rischio evasione si basi sull’evidente periodo particolare causato dalla diffusione del Covid-19.

L’utilizzo anche dei dati del 2018 e del 2019 per quel che riguarda il 2020 riflette, secondo l’Agenzia delle Entrate, la logica che ha portato alla strutturazione degli ISA, che tiene conto della “storia fiscale” del contribuente.

Le novità introdotte dal decreto Rilancio, che affrontano anche il tema della sostenibilità del risultato degli stessi nel periodo di emergenza, sono limitate al periodo d’imposta 2020 e 2021.

Intervento che quindi non risulta rilevante per il periodo d’imposta 2019, per il quale sono attualmente in corso gli adempimenti correlati alla presentazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA, trattandosi di una annualità in alcun modo interessata dall’emergenza in argomento.

Un appunto che sembra voler ribadire un concetto chiaro: non saranno le novità agli ISA - ed i tempi lunghi dell’Agenzia delle Entrate - a poter comportare un rinvio della scadenza per il versamento delle imposte, a differenza di quanto invece sostenuto da parte della Maggioranza di Governo.

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