ISA 2019: rischi e controlli per i contribuenti con “voto” basso

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

I controlli legati agli ISA 2019 riguarderanno i contribuenti con punteggio di affidabilità fiscale inferiore al 6. L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate è effettuare l'analisi dei rischi di evasione fiscale utilizzando anche i dati dell'anagrafe dei conti. Le indicazioni nella circolare n. 17/E del 2 agosto 2019.

ISA 2019: rischi e controlli per i contribuenti con “voto” basso

ISA 2019, strumento di compliance ma non solo. I rischi di controlli fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate preoccupano i titolari di partita IVA con “voto” che non supera il 6.

Il punteggio emerso dal calcolo dell’ISA, incrociato con i dati presenti nell’anagrafe dei conti, consentirà all’Amministrazione Finanziaria di stilare l’elenco dei contribuenti a rischio evasione.

Il grado di affidabilità fiscale del contribuente emerso a seguito del calcolo ISA 2019 porta a due diverse fattispecie: l’accesso ai benefici fiscali o l’inserimento nelle liste dei contribuenti ritenuti a rischio evasione.

Alcuni dettagli sull’attività di analisi del rischio sono contenuti nella circolare n. 17/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sui nuovi ISA.

In merito ai controlli, i dati degli indici sintetici di affidabilità fiscali saranno combinati con quelli dell’anagrafe dei conti per la predisposizione dell’analisi del rischio evasione da parte dell’Amministrazione Finanziaria e della Guardia di Finanza.

ISA 2019: l’analisi dei rischi alla base dei controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’applicazione degli ISA a partire dal 2019 consente di misurare il grado di affidabilità fiscale del contribuente.

Oltre ad essere uno strumento di compliance, che riconosce benefici e vantaggi fiscali ai contribuenti più virtuosi, lo scopo principale è quello di individuare le posizioni più a rischio per la predisposizione delle successive attività di controllo.

A ricordarlo è la circolare n. 17/E del 2 agosto 2019 che richiamando a quanto previsto dal DL n. 50/2017 al comma 14 dell’articolo 9-bis stabilisce che:

“Agenzia delle entrate e Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengano conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli ISA, oltre che delle informazioni presenti nella cosiddetta “anagrafe dei conti”.”

Bisognerà conseguire un punteggio superiore al 6 per non incorrere nei rischi relativi all’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate. È questo il livello minimo di affidabilità fiscale che il contribuente deve conseguire, secondo quanto previsto dal provvedimento del 10 maggio 2019.

Il punteggio minimo che fa scattare l’attivazione dei meccanismi di analisi del rischio è stato individuato sulla base delle stime relative all’applicazione degli ISA al periodo d’imposta 2018 effettuate utilizzando i dati dichiarati ai fini degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017.

Secondo i dati analizzati da Agenzia delle Entrate e SOSE,

“Tali stime evidenziano che parte significativa dei contribuenti che dichiarano redditi imponibili significativamente bassi si attesta sotto la soglia del punteggio di affidabilità fiscale pari a 6; oltre tale soglia, la media dei redditi dei soggetti esaminati assume valori significativamente più elevati”

ISA 2019 alla base dell’analisi del rischio evasione

Sulla nuova attività di analisi del rischio evasione dell’Agenzia delle Entrate ad oggi vi sono pochi dettagli: la procedura è stata attuata in via sperimentale esclusivamente per le società di persone e capitali in relazione all’anno d’imposta 2016.

Non è certo una novità che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Finanziaria vi sia il contrasto all’evasione fiscale, anche mediante l’incrocio dei dati, tanto che la procedura sperimentale di analisi del rischio per le società, disciplinata dal provvedimento del 10 agosto 2018, sarà presto estesa.

C’è l’ok anche del Garante per la Privacy, che ha acconsentito all’adozione di nuovi strumenti per il contrasto all’evasione fiscale.

Gli ISA, accanto alle informazioni presenti nell’archivio dell’Anagrafe Tributaria, serviranno come elemento per valutare i possibili rischi attribuibili al contribuente, e le conseguenti attività di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Il tutto però si scontra con i problemi operativi relativi ai calcoli degli ISA effettuati dal software dell’Agenzia delle Entrate.

Contribuenti sempre coerenti e congrui con gli studi di settore rischiano di essere inseriti nell’elenco dei possibili evasori per un problema nel programma che dovrebbe determinare il proprio grado di affidabilità fiscale.

ISA 2019: sanzioni in caso di omessa presentazione o dati errati

La circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce anche dettagli sulle sanzioni previste nel caso di omessa o errata comunicazione dei dati rilevanti per l’applicazione degli ISA.

La sanzione prevista è quella di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
, che va dai 250 ai 2.000 euro. Nello specifico, il riferimento normativo di cui sopra prevede letteralmente che:

“Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive o dell’imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall’articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell’Agenzia delle Entrate.”

L’Agenzia delle entrate, prima della contestazione della violazione, dovrà mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso ad eseguire la comunicazione dei dati o a correggere spontaneamente gli errori commessi.

La compliance ha la meglio anche in questo caso: saranno inviati inviti telematici alla regolarizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli Uffici dell’Agenzia dovranno tenere conto del comportamento del contribuente al fine di graduare la misura della sanzione.

Nel caso di omessa presentazione del modello ISA, è, infine, previsto che l’Agenzia delle Entrate possa procedere, previo contraddittorio, all’accertamento induttivo dei redditi, Irap e IVA.

Non si sfugge facilmente agli ISA.

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