ISA 2020, in Gazzetta il decreto MEF con i nuovi indici per l’anno d’imposta 2019

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

ISA 2020, pronti i nuovi indici per l'anno d'imposta 2019. Le novità sono contenute nel decreto MEF pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'8 gennaio

ISA 2020, in Gazzetta il decreto MEF con i nuovi indici per l'anno d'imposta 2019

ISA 2020, pronti i nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale per l’anno d’imposta 2019. Le novità sono contenute nel decreto MEF, datato 24 dicembre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio

Sono 89 i nuovi ISA approvati, relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali.

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contiene, in allegato, le note tecniche e metodologiche per l’applicazione degli ISA e per il calcolo del punteggio di affidabilità fiscale del contribuente.

Negli allegati sono tra l’altro contenute le indicazioni relative alle variabili che metterà a disposizione l’Agenzia delle Entrate nel file xml relativo agli ISA precompilati per il periodo d’imposta 2019.

La pubblicazione dei nuovi indici è il primo passo per la predisposizione dei modelli che dovranno essere compilati e trasmessi con la dichiarazione dei redditi 2020. Il tempismo sarà quest’anno come mai fondamentale, tenuto conto dei nuovi limiti all’uso dei crediti fiscali in compensazione e, nello specifico, della necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito.

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanza del 24 dicembre 2019 - Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2020
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche.

ISA 2020, in Gazzetta il decreto MEF con i nuovi indici per l’anno d’imposta 2019

I nuovi ISA 2020 sono il frutto della revisione disposta dalla Commissione esperti e del parere positivo acquisito il 24 ottobre ed il 5 dicembre 2019.

Il decreto del MEF datato 24 dicembre, seppur pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo l’8 gennaio 2020, rispetta i termini previsti per l’approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale che, secondo quando previsto dal DL n. 50/2017, devono ottenere il lasciapassare ministeriale entro il 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati.

Dopo un anno a dir poco complicato per le dichiarazioni dei redditi delle partite IVA, proprio a causa degli ISA, il lavoro della commissione di esperti porta alla revisione e pubblicazione di 89 nuovi indici.

Il decreto MEF con i nuovi ISA riguarda i titolari di partita IVA che esercitano attività di commercio, manifatture, servizio ed attività professionali. È nei 100 allegati che vengono esplicitate le regole metodologiche per l’applicazione degli stessi.

Uno degli aspetti evidenziati nel decreto riguarda l’individuazione degli indicatori territoriali, determinanti per tener conto del luogo in cui è esercitata l’attività economica che, come noto, può condizionare in maniera rilevante redditi e spese del contribuente.

Gli indicatori territoriali che saranno utilizzati per l’individuazione del punteggio ISA 2020, in relazione al periodo d’imposta 2019, sono stati individuati secondo la seguente metodologia:

  • livello delle quotazioni immobiliari;
  • livello dei canoni di locazione degli immobili;
  • livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale IRPEF.

ISA 2020: modalità di applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale

Non cambiano in maniera rilevante le modalità di applicazione degli ISA. Pur con le specificità relative a ciascuna specifica attività, individuate all’articolo 2 del decreto MEF del 24 dicembre 2019, il contribuente che esercita più attività d’impresa o professionali dovrà considerare quella prevalente.

Viene definita attività prevalente quella dalla quali deriva, nel periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o compensi, determinato attraverso la somma di ricavi e compensi relativo a tutte le attività previste dallo specifico indice.

Soggetti esclusi compilazione ISA 2020, invio dati contabili se richiesto dalle Entrate

Non sono tenuti alla compilazione degli ISA:

  • i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • sono in regime forfettario o in regime dei minimi, così come tutti i titolari di partita IVA che determinano il reddito con criteri forfettari;
  • i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle attività complementari indicate, per ogni indice superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Pur essendo esonerati, il decreto specifica che, con apposito provvedimento, l’Agenzia delle Entrate può estendere a tali soggetti l’obbligo di comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali.

Calcolo punteggio ISA 2020

Non cambiano le regole alla base del calcolo del punteggio di affidabilità fiscale del contribuente. Resta fissato in un range da 1 a 10 il voto espresso dagli ISA, che corrisponde al grado di affidabilità fiscale attribuito a ciascun titolare di partita IVA.

Sarà il punteggio ISA a determinare la possibilità di accedere al regime premiale.

Il compito di calcolare il “voto in pagella dell’imprenditore” è attribuito al software dell’Agenzia delle entrate, che segnala anche il punteggio relativo agli indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Il programma informatico di cui al comma precedente consente altresì al contribuente la possibilità di indicare l’inattendibilità delle informazioni desunte dalle banche dati rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, attraverso l’inserimento dei dati ritenuti corretti dal contribuente stesso.

Ed è proprio il software di calcolo ISA che, per la dichiarazione dei redditi 2019, è stato foriero di disavventure per i contribuenti, alle prese con un sistema che restituiva valori sballati ed in continuo mutamento.

Ci si augura che gli errori del programma di calcolo vengano risolti per la dichiarazione dei redditi 2020, per evitare che partite IVA ed intermediari si trovino a dover fare i conti con un nuovo anno infernale.

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