ISA 2019, compensazioni senza visto: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea - Studi di settore

ISA 2019, compensazioni senza visto di conformità: con la risposta all'interpello n. 411 dell'11 ottobre 2019 arrivano nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'esonero previsto per i contribuenti con punteggio pari almeno ad 8.

ISA 2019, compensazioni senza visto: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

ISA 2019, compensazioni senza visto di conformità: arrivano nuovi chiarimenti sull’esonero.

Nella risposta all’interpello n. 411 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate l’11 ottobre 2019 arrivano nuove indicazioni su uno dei benefici premiali previsti per i contribuenti con punteggio pari o superiore ad 8.

Il caso specifico riguarda il socio di una società artigiana che, per il 2018, ha conseguito un punteggio ISA pari ad 8,56 e che di conseguenza, può beneficiare delle compensazioni senza preventiva apposizione del visto di conformità.

Un beneficio che tuttavia non si applica di riflesso anche al socio della stessa, nel caso di credito trasferito, da indicare nel quadro RH del modello Redditi PF 2019, e qualora intenda compensare l’eccedenza Irpef per il 2018.

ISA 2019, compensazioni senza visto: nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La possibilità di beneficiare delle compensazioni senza preventiva apposizione del visto di conformità non si applica, di riflesso, al socio della società con punteggio ISA pari o superiore ad 8.

Questo è, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019, che fornisce ulteriori chiarimenti su benefici e vantaggi fiscali per i contribuenti affidabili agli occhi del Fisco.

La compensazione del credito eccedente trasferito dalla società al socio dovrà essere subordinata all’apposizione del visto di conformità, qualora di importo superiore a 5.000 euro e se l’utilizzatore dello stesso non abbia, a sua volta, un punteggio ISA pari almeno ad 8.

L’Agenzia delle Entrate risponde quindi in maniera opposta rispetto a quella che era stata la soluzione proposta dal contribuente istante che, avendo inserito come unico dato nella propria dichiarazione dei redditi il credito trasferitogli dalla società partecipata, riteneva di poter usufruire della compensazione con esonero dal visto di conformità.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 411 dell’11 ottobre 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Visto di conformità - Esonero

Compensazioni senza visto, benefici ISA individuali

L’articolo 22 del testo unico delle imposte sui redditi prevede che:

le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’articolo 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti

Nel caso specifico dell’interpello n. 411/2019, il socio della società intende utilizzare le ritenute a scomputo delle proprie imposte, senza procedere alla loro riattribuzione totale o parziale alla società partecipata.

L’Agenzia delle Entrate, in merito alla compensazione del credito Irpef eccedente, specifica in primis che il visto di conformità non è apposto su singole voci della dichiarazione,

“ma in relazione alla totalità dei dati esposti nel modello dal quale emerge il credito che si intende utilizzare in compensazione orizzontale oltre le soglie normativamente fissate.”

Quindi, nel caso in cui dopo lo scomputo delle ritenute dalle imposte dovute dal singolo socio dovesse emergere un’eccedenza Irpef a credito, la compensazione mediante F24 sarebbe subordinata all’apposizione del visto di conformità, qualora di importo superiore a 5.000 euro.

Non conta che la società, associazione o impresa partecipata sia esonerata in quanto titolare di un punteggio ISA tale da accedere ai vantaggi fiscali.

Di conseguenza, conclude l’Agenzia delle Entrate,

“l’istante è tenuto a richiedere il visto di cui all’articolo 35, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 241 del 1997 relativamente al modello REDDITI PF 2019 se, scomputate le ritenute dall’imposta netta sul proprio reddito complessivo, emerga un credito IRPEF che lo stesso intende compensare orizzontalmente per un importo superiore a 5.000 euro annui.”

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