IRES premiale, firmato il decreto attuativo: nel testo dell'8 agosto 2025 requisiti e condizioni per beneficiare della riduzione dell'imposta. Obiettivo agevolare le imprese che investono e assumono

IRES premiale, arriva il decreto attuativo relativo alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025.
Nel testo firmato dal Viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, pubblicato l’8 agosto, sono fornite le regole specifiche per beneficiare della mini-IRES del 20 per cento, agevolazione che premia le imprese che investono e assumono.
Nel dettaglio, la riduzione dell’aliquota IRES pari a quattro punti è riconosciuta nel rispetto di specifiche condizioni relative alla patrimonializzazione delle società, al realizzo di investimenti, così come in caso di assunzioni che comportino un incremento occupazionale.
Il testo del decreto attuativo, corredato di relazione illustrativa, è stato messo a disposizione sul portale del Dipartimento delle Finanze.
IRES premiale, con il decreto attuativo si sblocca l’agevolazione per il 2025
Introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 in via temporanea, l’IRES premiale è l’agevolazione riservata alle imprese che investono e assumono.
In particolare, la riduzione dell’aliquota IRES di quattro punti, e quindi dal 24 al 20 per cento, potrà essere applicata nel rispetto di specifici requisiti riguardanti la patrimonializzazione delle società, il realizzo di investimenti “rilevanti”, la presenza di un incremento occupazionale, nonché la mancata fruizione di alcuni ammortizzatori sociali, fatte salve le cause di decadenza.
Per il via all’IRES premiale mancava uno specifico decreto attuativo, pubblicato l’8 agosto 2025 e che individua quindi i soggetti beneficiari così come le misure di coordinamento con altre disposizioni vigenti.
Sono diverse le condizioni da rispettare per poter accedere alla riduzione dell’IRES, stabilita esclusivamente per l’anno 2025:
- rinuncia da parte dell’impresa alla cassa integrazione per gli anni 2024 e 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- una media degli occupati negli anni 2022, 2023 e 2024 non inferiore a quelli del 2025;
- un numero di assunzioni con contratto a tempo indeterminato tale che si registri un aumento dell’occupazione in misura pari almeno all’1 per cento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- il mantenimento dell’80 per cento degli utili in azienda per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, con un reinvestimento minimo del 30 per cento in beni strumentali di Transizione 4.0 o 5.0.

Il decreto si sofferma sulle condizioni specifiche previste caso per caso, nonché sulle ipotesi di successiva decadenza.
IRES premiale anche per chi accede al concordato preventivo biennale
Come specificato nel testo e nella relativa relazione illustrativa l’agevolazione si applica a diverse categorie di soggetti, tra cui società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, enti commerciali residenti in Italia, e stabili organizzazioni italiane di società ed enti non residenti.
Anche gli intermediari finanziari che applicano un’addizionale IRES possono beneficiare della riduzione. Gli enti non commerciali beneficiano dell’agevolazione limitatamente al reddito d’impresa derivante da attività commerciali, a condizione che abbiano una contabilità separata.
Esclusi, invece, i soggetti in liquidazione ordinaria o giudiziale, o che hanno fatto ricorso a procedure di risoluzione della crisi d’impresa di natura liquidatoria. Possono invece beneficiare dell’agevolazione i soggetti che si trovano in procedure finalizzate al risanamento.
Porte aperte anche ai soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale. La riduzione IRES si applicherà sul reddito concordato, che come specifica la relazione illustrativa non è assimilabile a un regime forfetario. In caso di opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del d.lgs. n. 13 del 2024, la riduzione dell’aliquota IRES si applica solo alla quota di imponibile assoggettata all’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR.
I requisiti d’accesso all’IRES premiale: l’accantonamento dell’utile
Un focus specifico è dedicato alle condizioni specifiche per l’accesso all’IRES premiale.
Per quel che riguarda il requisito dell’accantonamento dell’utile, l’articolo 4 specifica che l’IRES premiale si applica al ricorrere delle seguenti condizioni:
- una quota non inferiore all’80 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;
- un ammontare non inferiore al 30 per cento dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti qualificati.
L’utile si considera accantonato se destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci. Eventuali acconti sui dividendi sono considerati non accantonati.
Il requisito degli investimenti rilevanti
Sul fronte degli investimenti rilevanti, l’articolo 5 del decreto attuativo specifica che rientrano in questa categoria quelli relativi a beni strumentali nuovi dei piani Transizione 4.0 e 5.0, nel rispetto dei requisiti di interconnessione e, per gli investimenti 5.0, della contestuale riduzione dei consumi energetici.
Gli investimenti rilevanti devono essere realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (e quindi entro il 31 ottobre).
L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:
- 30 per cento dell’utile accantonato;
- 24 per cento dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
- 20.000 euro.
Il decreto conferma inoltre che qualora si proceda con la sostituzione dei beni oggetto degli investimenti rilevanti non si perde l’agevolazione. Tuttavia ai fini del calcolo dell’importo si tiene conto del costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo.
Incremento occupazionale, le regole di calcolo per l’IRES premiale
L’articolo 5 specifica inoltre la condizione d’accesso relativa alla base occupazionale.
La riduzione dell’aliquota IRES spetta a condizione che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
- il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
- siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, in misura pari ad almeno l’1 per cento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In aggiunta, condizione per l’accesso alla mini-IRES è il non aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa (come le intemperie stagionali).
La verifica relativa al numero di unità lavorative nell’anno andrà effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
L’incremento occupazionale dovrà invece essere calcolato considerando il numero dei lavoratori dipendenti alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e il numero di lavoratori dipendenti mediamente occupato nel periodo d’imposta precedente.
Le cause di decadenza
L’articolo 7 del decreto ministeriale disciplina le cause di decadenza e le relative modalità di recupero dell’agevolazione.
Nello specifico, si stabilisce che le imprese che hanno beneficiato della riduzione dell’aliquota IRES decadono dall’agevolazione se si verifica una delle seguenti condizioni:
- distribuzione dell’utile accantonato: se la quota di utile accantonato, al netto di quella utilizzata per coprire le perdite, viene distribuita ai soci entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Il vincolo fiscale si applica solo alla quota minima dell’80 per cento che deve essere accantonata per poter accedere al beneficio. Pertanto, se l’azienda ha accantonato una percentuale maggiore, la distribuzione di utili fino a raggiungere la soglia minima dell’80 per cento non causa la decadenza. Per monitorare gli importi vincolati e le loro variazioni, è necessario indicare distintamente queste informazioni in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi per ogni voce del patrimonio netto. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, la riduzione del fondo di dotazione è considerata una distribuzione di utili;
- dismissione o delocalizzazione dei beni: se i beni oggetto degli investimenti rilevanti vengono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’attività d’impresa, o trasferiti stabilmente in strutture produttive all’estero. Questa causa di decadenza si applica se l’evento si verifica entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui l’investimento è stato realizzato. I beni si considerano destinati stabilmente all’estero se il loro utilizzo avviene al di fuori del territorio nazionale per la maggior parte di ogni periodo d’imposta, a partire da quello di acquisizione.
Se si verifica una delle cause di decadenza, il soggetto beneficiario è tenuto a versare la differenza d’imposta che era stata risparmiata grazie all’applicazione dell’aliquota ridotta. Il calcolo viene fatto rideterminando l’imposta dovuta con l’aliquota ordinaria prevista dall’articolo 77 del TUIR.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine previsto per il saldo dell’imposta sui redditi relativa al periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza.
Il decreto specifica che la causa di decadenza relativa alla dismissione dei beni non si applica se, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa sostituisce il bene originale con un altro nuovo che ha caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Inoltre, la cessione di un contratto di leasing finanziario durante il periodo di sorveglianza (cioè i 5 anni successivi all’investimento) è equiparata alla dismissione dei beni e fa scattare la decadenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: IRES premiale, approvato il decreto attuativo: testo e relazione illustrativa