Calcolo IMU 2023: istruzioni ed esempio pratico

Come fare il calcolo IMU 2023? A ridosso della scadenza dell'acconto del 18 dicembre, tutte le istruzioni per calcolare l'importo dovuto e un utile esempio pratico

Calcolo IMU 2023: istruzioni ed esempio pratico

Come si calcola l’IMU 2023?

A ridosso della scadenza del 18 dicembre, termine per il versamento del saldo, di seguito un focus sulle regole per il calcolo dell’importo dovuto.

A tal fine è bene partire evidenziando che non vi sono particolari novità per il calcolo del saldo IMU 2023, per il quale è fondamentale considerare eventuali variazioni delle aliquote applicate dal Comune.

Se per calcolare l’IMU dovuta a giugno è stato possibile considerare le aliquote deliberate dal Comune per la scorsa annualità, per il pagamento del saldo dovuto a dicembre bisognerà invece consultare i nuovi regolamenti pubblicati sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A livello operativo, per il calcolo bisogna partire dalla base imponibile dell’immobile, per applicare poi l’aliquota specifica fissata per la fattispecie di riferimento. Da considerare inoltre le agevolazioni e le riduzioni riconosciute.

Calcolo IMU 2023: istruzioni ed esempio pratico

Per sapere come fare il calcolo dell’IMU 2023 bisogna partire dalle informazioni che è necessario conoscere.

L’imposta dovuta si calcola tenendo conto di:

Sono questi gli elementi fondamentali da conoscere e la prima operazione da fare consiste nel calcolo della base imponibile IMU.

Nello specifico, per calcolare la base imponibile ai fini IMU 2023 bisogna considerare le diverse regole previste per i fabbricati iscritti in catasto, per le aree fabbricabili e per i terreni agricoli.

Partendo dai fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è costituita dal valore dell’immobile, determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori (coefficienti catastali):

Categoria catastaleCoefficienteTipologia di immobile
Da A/1 a A/11 (escluso A/10) 160 abitazioni di tipo: signorile, civile, economico, popolari, ultrapopolari, rurali, villini, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, alloggi tipici dei luoghi
A10 80 Uffici o studi privati
Da B1 a B8 140 Collegi e convitti, case di cura e ospedali non a scopo di lucro, prigioni e riformatori, uffici pubblici, scuole e laboratori, biblioteche, musei, gallerie, accademie, circoli
C/1 55 Negozi e botteghe
C/2, C/6, C7 160 Magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, tettoie
C/3, C/4, C/5 140 Laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi non a scopo di lucro, stabilimenti balneari
Da D/1 a D/10 (escluso D/5) 65 Opifici, alberghi e pensioni, teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili, case di cura ed ospedali, fabbricati e locali per esercizi sportivi ..

Per calcolare l’IMU 2023 bisogna quindi determinare la base imponibile, secondo la seguente formula:

Rendita Catastale + 5 per cento x coefficiente catastale.

Per quel che riguarda le aree fabbricabili, la base imponibile è invece costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio (o dalla data di adozione degli strumenti urbanistici) considerando i seguenti elementi:

  • zona territoriale di ubicazione;
  • indice di edificabilità;
  • destinazione d’uso consentita;
  • oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione;
  • prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per quanto riguarda invece i terreni agricoli e non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’importo del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

Calcolo IMU 2023: agevolazioni e riduzioni

Influenzano il calcolo dell’IMU 2023 anche le agevolazioni previste che, in specifiche fattispecie, consentono al contribuente di beneficiare di una riduzione dell’importo da versare a dicembre.

Si ricorda, a titolo esemplificativo, che la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico. Stesso sconto anche per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Anche in caso di comodato d’uso gratuito tra genitori e figli, e in caso di utilizzo dell’immobile come abitazione principale, si applica la riduzione a metà della base imponibile IMU.

Un’ulteriore agevolazione che incide sul calcolo IMU 2023 riguarda poi le abitazioni date in affitto con contratto a canone concordato, e in tal caso l’imposta, determinata sulla base dell’aliquota prevista dal Comune, è ridotta al 75 per cento.

Calcolo IMU 2023: un esempio pratico

Riepilogando, per calcolare l’importo dovuto a titolo di IMU bisognerà applicare alla base imponibile l’aliquota prevista dal proprio Comune e considerare eventuali agevolazioni e riduzioni previste.

Passiamo dalla teoria alla pratica con un utile esempio numerico.

Prendiamo ad esempio il caso del Signor Bianchi, contribuente possessore di una seconda casa nel Comune di Roma appartenente alla categoria catastale A/3 e con rendita catastale di euro 600,00.

Per il calcolo IMU 2023 bisognerà procedere nella seguente modalità:

  • rivalutazione del 5 per cento della rendita catastale > 600 + 5 per cento > 630,00 euro;
  • applicazione del coefficiente catastale > 630,00*160 > 100.800;
  • applicazione aliquota IMU > 100.800*10.6 per cento > 1.068,48 euro.

Tale calcolo è necessario per determinare l’importo da versare e in vista del termine del saldo IMU del 18 dicembre il contribuente dovrà pagare l’eventuale conguaglio, determinato sulla base delle nuove aliquote deliberate dal Comune.

Calcolo IMU 2023, le istruzioni del MEF: contano le effettive condizioni dell’immobile

Non sempre si applica la regola “semplificata” sopra esposta, che prevede il versamento del 50 per cento del totale dell’IMU calcolata in base ai criteri ordinari.

Un esempio è fornito direttamente dal Ministero dell’Economia e riguarda il calcolo dell’acconto.

Come indicato nelle FAQ dell’8 giugno 2021, il calcolo dell’IMU per il 2023 dovrà essere effettuato separatamente per acconto e saldo, individuando le effettive condizioni soggettive e oggettive dell’immobile intervenute nel corso di ciascun semestre.

Sulla base del combinato disposto dei commi 761 e 762 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019:

  • l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso;
  • il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.

Se si prende ad esempio un immobile acquistato il 1° giugno 2023, la prima rata dell’IMU dovuta entro la scadenza del 16 giugno deve essere proporzionata a 1° mese di possesso e non deve essere parametrata al 50 per cento del calcolo dell’imposta effettuato su 7 mesi.

Calcolo IMU 2023: le aliquote

Dopo aver analizzato quali sono le istruzioni per determinare l’importo dell’imposta dovuta, soffermiamoci in breve sulle aliquote previste.

È lo Stato a stabilire, per ogni fattispecie, l’aliquota IMU standard. I comuni hanno la possibilità di aumentarla o diminuirla, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla legge nazionale.

Di seguito una tabella fornita dal MEF con le aliquote e le regole previste per ciascuna fattispecie:

fattispecienorma di riferimentoaliquota stabilita dalla leggealiquota minima che può essere stabilita dal comunealiquota massima che può essere stabilita dal comuneex maggiorazione Tasi (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 Esente Esente Esente non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (* si applica una detrazione di euro 200) art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 0,5 per cento * 0 0,6 per cento* non previsto
fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 0,86 per cento (0,76 per cento riservato allo Stato) 0,76 per cento 1,06 per cento non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 0,1 per cento (esenti dal 2022) 0 0,25 per cento (esenti dal 2022) non previsto
fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 0,1 per cento 0 0,1 per cento non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86 per cento 0 1,06 per cento 1,14 per cento
aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86 per cento 0 1,06 per cento 1,14 per cento
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 0,76 per cento 0 1,06 per cento non previsto

A determinare le aliquote IMU è quindi il Consiglio comunale, con delibera che deve essere approvata entro il termine per l’adozione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento.

Ai fini dell’efficacia, le delibere devono essere pubblicate sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.

Tali aliquote devono essere prese in considerazione per il versamento del saldo IMU e dell’eventuale conguaglio relativo all’imposta dovuta dal contribuente.

Calcolo IMU 2023: le novità sui regolamenti e sulle aliquote slittano al 2025

Come evidenziato in apertura, le regole per calcolare l’IMU 2023 sono rimaste sostanzialmente immutate rispetto allo scorso anno e non subiranno modifiche neppure per il 2024.

Con l’art. 1, comma 837 della Manovra sono state modificate le regole relative agli adempimenti comunali in materia di IMU.

A decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, da inserire sul Portale del federalismo fiscale, in assenza di una delibera approvata e pubblicata entro il termine previsto del 28 ottobre non si applicheranno più le aliquote IMU dell’anno precedente, bensì quelle base.

Una novità che tuttavia stenta a partire: dopo l’avvio della fase di sperimentazione, sono state individuate diverse criticità che hanno portato ad una nuova proroga della misura che, salvo ulteriori passi indietro, si applicherà a decorrere dal 2025.

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