Importo minimo Imu e Tasi 2019: ecco quando non si paga

Importo minimo Imu e Tasi 2019: se la somma dovuta resta sotto la soglia dei 12 euro, l'imposta non si paga. Ma attenzione ad alcuni dettagli determinanti: il calcolo si deve effettuare considerando la quota annua da versare, e tenendo conto di tutti gli immobili che si possiedono. Le istruzioni in vista della scadenza del saldo il 16 dicembre 2019.

Importo minimo Imu e Tasi 2019: ecco quando non si paga

Importo minimo Imu e Tasi 2019: quando non si paga l’imposta? Quando la somma dovuta è inferiore ai 12 euro. Per non sbagliare, però, e per essere sicuri di restare sotto la soglia, è necessario effettuare il calcolo considerando la quota annua, ovvero sia l’acconto da versare a giungo che il saldo di dicembre, e tutti gli immobili per cui sono dovute le due imposte.

Dunque, prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, i cittadini non sono tenuti a pagare Imu e Tasi, solo se la quota di imposta calcolata su base annua risulta inferiore ai 12 euro.

Questa è la regola generale. I comuni hanno, poi, la facoltà di stabilire soglie minime di importi da versare inferiori. Ma non possono aumentarlo. I dettagli su questo non sempre si trovano nella delibera Imu o Tasi ma possono essere, ad esempio, nel Regolamento comunale Imposta Unica Comunale o nel Regolamento generale delle entrate del Comune.

Un’informazione fondamentale da conoscere in vista della scadenza, sempre più vicina, del 16 dicembre, ultimo giorno utile per versare il saldo delle due tasse comunali.

Importo minimo Imu e Tasi 2019: non si paga sotto i 12 euro

Il 16 dicembre 2019 scade il termine per il pagamento del saldo di Imu e Tasi, oltre alle esenzioni e riduzioni previste dalla legge, è bene essere a conoscenza anche delle regole che determinano il pagamento dell’imposta in base all’importo minimo dovuto.

Non è obbligatorio versare l’Imu e la Tasi nel caso in cui l’importo dovuto sia inferiore a 12 euro.

Il calcolo è da effettuare tenendo conto di due fattori:

  • la quota annua (saldo e acconto);
  • la somma complessiva di Imu e Tasi da corrispondere per tutti gli immobili e terreni che si posseggono.

L’importo minimo non deve essere considerato in relazione alla singola rata da versare, ma in relazione all’imposta complessiva dovuta. Questo è un aspetto fondamentale per capire se si rientra o meno nella soglia dei 12 euro.

Inoltre un altro fattore da considerare è che l’importo minimo deve riferirsi alla somma complessiva di Imu e Tasi dovuta dal contribuente per tutti gli immobili o terreni per i quali si è soggetti al pagamento, e non sulla singola proprietà.

Imu e Tasi 2019: quando l’importo della singola rata è inferiore ai 12 euro

Diverso, e potenzialmente insidioso, è il caso in cui la singola rata sia di importo inferiore ai 12 euro. In questo caso, infatti, l’imposta va versata per intero. Chi, ad esempio, deve pagare 11 euro per l’acconto e 11 euro per il saldo dovrà comunque versare 22 euro in totale.

In altre parole, se dal calcolo dell’acconto Imu e Tasi il risultato non supera i 12 euro, il contribuente può scegliere di non pagare l’acconto, ma dovrà pagare l’intero importo a conguaglio entro la scadenza del saldo, che per il 2019 è fissato per il 16 dicembre.

Entro il termine ultimo per il saldo Imu e Tasi 2019, bisognerà versare l’importo complessivo al lordo della rata di acconto inferiore al minimo. Bisogna fare molta attenzione, quindi, a non applicare la soglia dell’importo minimo alla singola rata.

Importo minimo Imu e Tasi 2019: la divisione tra più contribuenti

La regola dei 12 euro vale anche quando più contribuenti sono tenuti al versamento dell’Imu e della Tasi: in questo caso bisognerà rapportarla a ciascuna obbligazione tributaria.

Volendo fare un esempio pratico, se ci sono tre soggetti obbligati al versamento di Imu e Tasi sullo stesso immobile e l’importo da pagare su base annua è pari a 30 euro, nessuno dei contribuenti sarà obbligato a pagare perché l’importo dovuto resta sotto la soglia dei 12 euro.

Il singolo contribuente, però, deve considerare che la quota per il singolo immobile va sommata a tutte le abitazioni per le quali risulta titolare di obbligazione tributaria.

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