Vaccini Covid esenti da Iva per la legge di Bilancio 2021

I vaccini contro il Covid -19 nella legge di Bilancio 2021: esenti da Iva dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 grazie ad una deroga consentita dalla direttiva Europea numero 2020/2020.

Vaccini Covid esenti da Iva per la legge di Bilancio 2021

I vaccini anti- covid e le prestazioni connesse non sono sottoposti all’imposta sul valore aggiunto (Iva) dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Lo ha statuito la legge di Bilancio 2021 all’articolo 1 comma 453, in ossequio alla direttiva dell’Unione Europea numero 2020/2020 che ha dato la possibilità agli Stati membri di applicare il regime di “aliquota zero” ai vaccini Covid-19 e alla strumentazione diagnostica relativa al loro utilizzo.

Il Disegno di legge prevede che:

(...) le cessioni di vaccini contro il COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022

Vaccini Covid esenti da Iva per la Legge di Bilancio 2021

È essenziale rilevare che il nulla osta di Bruxelles costituisce uno sgravio non indifferente per i paesi colpiti dalla crisi pandemica, dal momento che, senza l’autorizzazione della Commissione Europea, avrebbero potuto solo applicare aliquote Iva ridotte ai vaccini, ma non un’aliquota zero.

I kit diagnostici, invece, sarebbero stati proprio esclusi dalla riduzione.

L’esenzione IVA, per adesso, si protrarrà fino alla fine del 2022 ma si auspica che rimanga in vigore fino a quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità non dichiarerà la fine della pandemia di coronavirus.

Vaccini Covid esenti da Iva per la legge di Bilancio 2021. Le altre misure

La misura della legge di Bilancio 2021 si inserisce all’interno di un piano volto a mitigare gli effetti economici negativi della pandemia che vede per i restanti beni destinati a fronteggiare l’emergenza sanitaria, come le mascherine protettive, l’applicazione dell’aliquota al 5% dal 1° gennaio 2021 così come previsto dal decreto Rilancio.

Esenzioni che solo fino al 31 dicembre 2020 saranno totali.

Si ricorda che sono soggetti a detrazione al 5% dal 1° gennaio 2021, ma lista per l’Agenzia delle Entrate continua ad ampliarsi:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • cotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.
  • i disinfettanti;
  • mascherine chirurgiche o Ffp2 e Ffp3 e quelle riutilizzabili
  • gli strumenti diagnostici per eseguire i test sierologici.

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