Esenzione IVA mascherine nel 2020, aliquota al 5% dal 2021: le novità nel decreto Rilancio

Esenzione IVA mascherine per il 2020, aliquota ridotta del 5% a partire dal 2021: le novità sono contenute nel testo del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020.

Esenzione IVA mascherine nel 2020, aliquota al 5% dal 2021: le novità nel decreto Rilancio

Esenzione IVA mascherine fino al 31 dicembre 2020; dal 2021 l’aliquota passa invece al 5%: la novità è ufficiale, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Rilancio.

Dal 19 maggio 2020 non è dovuta l’IVA sulle mascherine e su una serie ulteriore di dispositivi necessari per contrastare il coronavirus. Rientrano nell’esenzione anche articoli di abbigliamento sanitario, come i guanti, ed il gel disinfettante.

Non si paga l’IVA, inoltre, su una serie di dispositivi utilizzati in ambito medico, come ventilatori polmonari o caschi per il supporto alla respirazione.

La novità contenuta nel decreto Rilancio arriva in seguito alle anticipazioni fornite dal Premier Conte e all’Ordinanza del 26 aprile 2020 del Commissario Straordinario Domenico Arcuri: il prezzo delle (introvabili) mascherine chirurgiche sarà quindi pari a 50 centesimi reali, senza maggiorazione IVA del 22%.

Esenzione IVA mascherine nel 2020, aliquota al 5% dal 2021: le novità nel decreto Rilancio

Fino al 31 dicembre 2020 sono esenti IVA i beni necessari per mitigare il rischio di contagio da coronavirus. Lo stabilisce il testo del decreto Rilancio.

L’esenzione IVA si applicherà non solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero. A partire dal 2021 l’aliquota IVA applicata sarà invece del 5%.

Il decreto Rilancio integra l’elenco di cui alla tabella A, parte II bis del DPR IVA, includendovi:

  • Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Da beni necessari in ambito ospedaliero per la cura di pazienti malati di Covid-19, fino ai nuovi prodotti divenuti indispensabili per la vita quotidiana, il decreto Rilancio fissa una duplice disciplina IVA:

  • esenzione IVA totale per il 2020;
  • applicazione dell’aliquota ridotta del 5% dal 2021.

Per quel che riguarda le mascherine, l’esenzione IVA si lega al prezzo unico di 50 centesimi previsto per quelle chirurgiche. Una novità disposta dal Commissario Straordinario per l’Emergenza, che ha causato non pochi malumori da parte delle aziende produttrici.

Esenzione IVA: prezzo delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi

Indossare la mascherina è obbligatorio, come specificato dall’INAIL, in tutti quei contesti di lavoro in cui è impossibile mantenere la distanza minima di 1 metro.

Bisogna indossare la mascherina sui mezzi pubblici così come resterà obbligatorio indossarla nei supermercati e all’interno dei negozi.

Un obbligo generalizzato che quindi porta alla necessità di evitare un aumento dei prezzi: è questa la motivazione alla base della scelta, adottata con l’Ordinanza del 26 aprile 2020, di fissare un prezzo unico di vendita al consumo per le mascherine, pari a 50 centesimi ciascuna.

Ordinanza n. 11 del 26 aprile 2020 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19
Il Commissario straordinario per l’emergenza Covd-19, Domenico Arcuri, ha firmato l’Ordinanza n. 10/2020 che fissa i prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali (STANDARD UNI EN 14683)

Il prezzo unico riguarda però soltanto le mascherine chirurgiche, utili per proteggere gli altri dal contagio in quanto bloccano la fuoriuscita di saliva. Nessun prezzo massimo, ad oggi, per le mascherine FFP2 ed FFP3.

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