Il Consiglio dei Ministri approva il decreto legislativo che attua la riforma dell’ordinamento forense
La riforma dell’ordinamento forense comincia a prendere forma.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare il decreto legislativo che attua quanto disposto dalla legge delega.
Dalle forme di esercizio della professione alla formazione, passando per compensi e tirocinio. Il testo passa ora in Parlamento per l’esame, il via libera atteso entro 30 giorni.
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Non solo il DPFB. Nella riunione di ieri, 2 ottobre, il Consiglio dei ministri, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che riforma in modo organico l’ordinamento della professione forense e sostituisce la disciplina prevista della legge n. 247/2012, in attuazione della legge delega n. 137/2026.
Il testo, si legge nel comunicato stampa ufficiale, afferma la libertà e l’indipendenza dell’avvocato come principio fondante dell’ordinamento forense e ne riconosce il ruolo nel garantire il rispetto dei principi dello Stato di diritto e la corretta amministrazione della giustizia. Inoltre, ha specificato il Ministro della Giustizia Carlo Nordio in conferenza stampa, rappresenta “un’inversione di tendenza” per contrastare il calo del numero dei nuovi avvocati. Nel 2024, infatti, ci sono state 8.100 cancellazioni che hanno superato di 2.400 unità le nuove iscrizioni. Nel 2025 il divario è cresciuto e le immatricolazioni a giurisprudenza sono diminuite del 40% in 10 anni. “Vi saranno garanzie per la maternità, per la stabilità, per la malattia e per la previdenza”, continua Nordio.
Più in dettaglio, si legge ancora nel comunicato, il segreto professionale è qualificato come diritto inviolabile e indisponibile dell’assistito e dell’avvocato, con tutela estesa a qualsiasi supporto, materiale o immateriale, e deroghe limitate a casi tassativi. Inoltre, viene reintrodotto il giuramento dell’avvocato.
Oltre alla difesa davanti agli organi giurisdizionali, agli avvocati sono riservate la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale connesse all’attività giurisdizionale, quando svolte in modo continuativo, sistematico e organizzato, fatte salve le competenze di altre professioni regolamentate.
Sono nulli i patti che prevedono corrispettivi in favore di non iscritti per tali attività. Il compenso è pattuito per iscritto al conferimento dell’incarico e deve essere adeguato alla quantità e alla qualità della prestazione; i parametri sono aggiornati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, e sono introdotti strumenti per agevolare il recupero dei crediti professionali.
Lo svolgimento della professione e la formazione
Per quanto riguarda lo svolgimento della professione, questa può essere esercitata in forma individuale o attraverso associazioni, reti, anche multidisciplinari, e società tra avvocati, con salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza del professionista, a pena di nullità dei patti contrari.
Nelle società tra avvocati almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto devono essere detenuti da avvocati. Per favorire l’accesso al lavoro del singolo professionista sono disciplinate:
- la monocommittenza, rapporto continuativo ed esclusivo con compenso non inferiore ai parametri fissati con decreto ministeriale;
- la collaborazione continuativa senza esclusività, con contratto in forma scritta e con la sospensione del rapporto in caso di gravidanza, maternità o paternità, adozione, malattia e infortunio.
Il Dlgs tocca anche la disciplina della formazione professionale. Il decreto, infatti, rende annuale l’obbligo di formazione e aggiornamento professionale e istituisce:
- un albo unico degli esercenti la professione forense, nel quale sono iscritti anche gli avvocati degli enti pubblici;
- un archivio centrale telematico delle decisioni disciplinari;
- la figura del consulente legale in diritto estero.
Quanto all’accesso alla professione, il tirocinio può essere svolto per l’intera durata presso l’Avvocatura dello Stato o l’ufficio legale di un ente pubblico, il corso di formazione dei praticanti ha durata di dodici mesi e le prove scritte dell’esame di Stato si svolgono con strumenti informatici.
Infine, è riformato il procedimento dinanzi ai consigli distrettuali di disciplina, con:
- l’anticipazione delle garanzie difensive dell’incolpato fin dalla ricezione della notizia di illecito;
- l’introduzione dell’astensione e della ricusazione dei componenti;
- la riduzione a un mese della durata minima della sospensione.
Il termine per il ricorso al Consiglio nazionale forense è portato a 60 giorni dalla notifica, con effetto sospensivo. Per la prima volta nel sistema forense è introdotta la riabilitazione, che estingue gli effetti delle sanzioni disciplinari diverse dalla radiazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Avvocati: la riforma accelera tra compensi, incompatibilità e formazione