TFR più tassato dal 2027? Cosa cambia e per chi

Stop alla clausola di salvaguardia: la tassazione del TFR cambia dal 2027 con l'entrata in vigore del nuovo TUIR. Aumentano le imposte sulla liquidazione? Non per tutti

TFR più tassato dal 2027? Cosa cambia e per chi

Il TFR si avvia verso un nuovo cambio di passo e, questa volta, le novità interessano le regole in materia di tassazione.

Dal 1° gennaio 2027, con l’entrata in vigore del nuovo TUIR, viene meno l’applicazione della clausola di salvaguardia che ha consentito nel corso degli anni di applicare le aliquote IRPEF più vantaggiose, tra quelle vigenti e quelle applicate fino al 2006.

Una norma pensata per evitare penalizzazioni a seguito del cambio di assetto della struttura dell’IRPEF e che, dal prossimo anno, cesserà di trovare applicazione.

L’impatto non sarà però uguale per tutti e, per capire in quali casi il TFR sarà realmente più tassato, è fondamentale addentrarsi nelle regole di calcolo dell’IRPEF sul trattamento di fine rapporto.

TFR, cosa cambia dal 2027 con lo stop alla clausola di salvaguardia

La tassazione del TFR segue regole specifiche: le somme corrisposte al termine del rapporto di lavoro vengono tassate separatamente, per evitare che gli importi accumulati nel corso degli anni di lavoro - sommati allo stipendio dell’anno - facciano aumentare l’IRPEF complessiva dovuta per l’anno di riferimento.

La tassazione separata del TFR serve per neutralizzare gli effetti della progressività per scaglioni dell’IRPEF. L’aliquota da applicare alla cosiddetta “buonuscita” viene calcolata dall’Agenzia delle Entrate, secondo una media e una procedura che tiene conto anche degli anni di servizio.

Alle regole di cui sopra si affianca la cosiddetta clausola di salvaguardia, introdotta con la Finanziaria del 2007 (Legge n. 296 del 27 dicembre 2006) successivamente alla riforma delle regole IRPEF, per evitare penalizzazioni nella tassazione del TFR.

In sostanza, in sede di calcolo dell’imposta sostitutiva dovuta dal lavoratore è prevista l’applicazione delle aliquote IRPEF più vantaggiose tra quelle vigenti e quelle previste fino al 2006.

In fase di liquidazione, l’Agenzia delle Entrate effettua d’ufficio un doppio calcolo, determinando l’imposta:

  • applicando l’IRPEF vigente al momento della cessazione;
  • applicando le aliquote e gli scaglioni IRPEF del 2006.

Tra i due risultati, viene applicato automaticamente il sistema con la tassazione inferiore.

Un meccanismo che viene meno dal 1° gennaio 2027: l’articolo 376 del D.Lgs. n. 117/2026, con il quale è stato approvato il nuovo TUIR, ha abrogato la norma di vantaggio.

TFR più tassato dal 2027: ecco in quali casi

Per capire al meglio l’impatto delle novità è centrale “riavvolgere il filo” sulle regole di calcolo dell’IRPEF e, in particolare, vedere quali fossero le procedure in vigore fino al 31 dicembre 2006.

Le aliquote applicate, secondo il meccanismo a scaglioni, erano le seguenti:

  • IRPEF del 23 per cento fino a 26.000 euro di reddito;
  • IRPEF del 33 per cento fino sopra i 26.000 euro e fino a 33.500 euro di reddito;
  • IRPEF del 39 per cento oltre i 33.500 euro e fino a 100.000 euro;
  • IRPEF del 39 per cento più un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte eccedente il valore dei 100.000 euro (aliquota IRPEF effettiva del 43 per cento per i redditi più alti).

La riforma introdotta dalla Finanziaria del 2007 ha esteso la progressività di tassazione, andando a “colpire” i redditi della fascia intermedia. Dall’aliquota unica del 39 per cento per il “maxi scaglione” dai 33.500 ai 100.000 euro, si è passati a una struttura che ha visto aumentare prima la percentuale di tassazione.

Ad oggi, ad esempio, l’aliquota IRPEF più elevata del 43 per cento scatta già superati i 50.000 euro di reddito.

Aliquote IRPEF 2026Scaglioni di reddito
23 per cento Fino a 28.000 euro
33 per cento Da 28.001 a 50.000 euro
43 per cento Da 50.001

Da quanto sopra emerge chiara quindi la logica del meccanismo di salvaguardia in materia di tassazione del TFR, così come appare più chiaro anche l’impatto della sua abrogazione a partire dal 1° gennaio 2027.

L’effetto penalizzante della cancellazione della norma si manifesta soprattutto sui TFR con reddito di riferimento superiore a 50.000-60.000 euro, dove il sistema del 2006 beneficiava di uno scaglione intermedio al 39 per cento prima del 43 per cento, mentre oggi il 43 per cento scatta subito dopo i 50.000 euro.

Tradotto in termini pratici, ad essere colpiti dalle novità saranno i dipendenti con retribuzioni medio-alte e carriere più lunghe, che quindi hanno accumulato più TFR in azienda.

L’eccezione della previdenza complementare

Dal punto di vista operativo e contrattuale, le cessazioni entro il 31 dicembre 2026 continueranno a mantenere l’applicazione della clausola di salvaguardia, anche se la liquidazione materiale del TFR avviene nei primi mesi del 2027.

Il nuovo regime senza scomputo comparativo si applicherà quindi esclusivamente per le cessazioni dal 1° gennaio 2027.

La stretta fiscale sull’abrogazione della salvaguardia riguarderà poi esclusivamente il TFR lasciato in azienda (o versato al Fondo di Tesoreria INPS).

Chi ha destinato o destinerà il TFR a un Fondo Pensione (chiuso, aperto o PIP) rimane totalmente escluso da queste regole.

Alla prestazione finale erogata dalla previdenza complementare si applica infatti una ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva con aliquota del 15 per cento, che si riduce dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione eccedente il quindicesimo, fino a raggiungere un livello minimo del 9 per cento.

L’addio alla clausola di salvaguardia assume quindi i connotati di una nuova spinta a trasferire il TFR dalle casse delle aziende ai fondi pensione, affiancandosi al cambio di passo già previsto per i lavoratori di nuova assunzione dal mese di luglio 2026.