Il TFR può essere ancora considerato una “buona uscita” alla luce dell'attuale sistema pensionistico? Ecco come scegliere se lasciarlo in azienda oppure destinarlo a un fondo pensione nella nostra guida completa e aggiornata in materia
La scelta della destinazione del trattamento di fine rapporto è centrale per la finanza personale delle persone e in questo approfondimento cercherò di spiegare perché e come farla, in modo didascalico e schematico.
Ci saranno diversi link ad altri approfondimenti che abbiamo su Informazione Fiscale, che vi chiedo di andare a leggere nel caso in cui voleste andare nel dettaglio di singoli aspetti.
Partiamo da una premessa, della quale mi sono sempre più convinto negli ultimi anni:
Dobbiamo cambiare il modo di guardare al TFR
E voi mi direte: ma in che senso?
Nel senso che il sistema pensionistico per la nostra generazione è esclusivamente contributivo e questo, com’è ormai ampiamente noto, determinerà pensioni bassissime quando chi è nato a partire dagli anni ’80 in poi andrà in pensione.
E queste pensioni andranno integrate, c’è poco da fare...
E uno dei modi con i quali integrare la pensione è proprio il trattamento di fine rapporto o TFR, una forma di retribuzione differita che per i nostri padri e nonni in realtà era una somma di tutto rispetto che, ricevuta al termine della vita lavorativa, veniva vista in gran parte come un maxi premio, magari da utilizzare per una costosa ristrutturazione di casa da tempo rinviata oppure per la macchina nuova.
Per noi dovrà essere necessariamente diverso: salvo che non si abbia una RAL ampiamente sopra la media nazionale, il TFR deve necessariamente integrare il montante che ci consentirà di percepire un assegno pensionistico dignitoso
Ma quali sono i fattori da valutare per compiere questa scelta? Li abbiamo inseriti nella tabella sotto, sono tutti da considerare nella situazione complessiva della singola persona, non ci sarà mai una valutazione adatta a prescindere e per tutte le casistiche.
| Caratteristica | TFR in Azienda | TFR nel Fondo Pensione |
|---|---|---|
| Rendimento | Fisso: 1,5% + 75% dell’inflazione | Variabile in base ai mercati (Azionario/Bilanciato/Garantito) |
| Tassazione Finale | Alta: Aliquota IRPEF media (minimo 23%) | Agevolata: Dal 15% al 9% in base agli anni |
| Contributo Azienda | Assente | Presente (se versi una tua quota, l’azienda aggiunge la sua) |
| Anticipi | Dopo 8 anni, max 70% (solo casa o salute) | Più flessibili: 75% salute, 75% casa, 30% motivi vari |
| Deducibilità | Nessuna | Contributi datoriali e volontari deducibili fino a 5.300,00 euro (soglia prevista dal 2026) |
| Sicurezza | Garantito da azienda o INPS | Esposto ai mercati (salvo comparti garantiti) |
| Eredi | Destinato agli eredi legittimi | Destinato ai beneficiari indicati (anche non eredi) |
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Indice guida sulla scelta di destinazione del TFR
1. La variabile rendimento
Il TFR lasciato in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS per aziende con più di un certo numero di dipendenti) segue un tasso di rivalutazione fisso stabilito dall’articolo 2120 del Codice Civile.
Il capitale accantonato si rivaluta ogni anno dell’1,5% fisso più il 75% del tasso di inflazione (indice ISTAT).
Il profilo di rischio è sostanzialmente nullo.
Il rendimento è garantito e non risente delle oscillazioni dei mercati finanziari.
È una protezione naturale contro l’erosione del potere d’acquisto, particolarmente efficace in periodi di inflazione moderata.
Le rivalutazioni annuali sono soggette a un’imposta sostitutiva del 17%.
Il TFR versato nel fondo pensione smette di essere un debito dell’azienda e diventa un investimento finanziario vero e proprio.
Non esiste un tasso garantito per legge (salvo nei comparti garantiti, oggi residuali e coincidenti con i fondi pensione chiusi).
Il rendimento dipende dall’andamento dei mercati e, in particolare, dal comparto scelto dall’aderente:
- azionario - è quello potenzialmente più redditizio ma anche più rischioso, spesso è consigliato nei primi anni di iscrizione al fondo, considerando che il montante accumulato è tale da poter dire che “si ha poco da perdere”...;
- obbligazionario - è quello potenzialmente meno redditizio ma anche il più sicuro, c’è un alta probabilità di ricevere un rendimento che almeno protegga dall’inflazione, è composto prevalentemente da titoli di stato e obbligazioni;
- bilanciato - è un mix tra azioni e obbligazioni, il suo rendimento/rischio dipende dalla composizione scelta, che normalmente è quella suggerita dal soggetto gestore del fondo pensione (banca e/o società di gestione del risparmio).
2. La variabile fiscale
Quando il TFR resta in azienda (o va al Fondo Tesoreria INPS), la tassazione non avviene subito, ma al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Si applica la tassazione separata.
Non si usa l’aliquota IRPEF dell’anno in cui si riceve la somma, ma l’aliquota media di tassazione del lavoratore nei 5 anni precedenti.
Nella stragrande maggioranza dei casi, l’aliquota minima è del 23% (il primo scaglione IRPEF), ma per redditi medi e alti può salire facilmente al 28-35% o oltre.
Questo è il motivo per cui normalmente si riceve una lettera dall’Agenzia delle entrate qualche anno dopo la ricezione del TFR e nella quale viene chiesto di versare un saldo.
Il TFR versato nel fondo pensione non concorre a formare il reddito imponibile e beneficia di un regime fiscale sostitutivo estremamente vantaggioso al momento dell’erogazione (pensione o riscatto).
Al momento della prestazione pensionistica, sulla quota capitale (versamenti TFR + contributi) si applica un’imposta sostitutiva fissa.
L’aliquota parte dal 15% e si riduce dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al fondo oltre il 15° anno e fino al 35° al massimo.
Di conseguenza, rimanendo iscritti per 35 anni alla fine si pagherebbe solo il 9%!
I guadagni generati dagli investimenti del fondo sono tassati con ritenute alla fonte a titolo di imposta:
- al 12,5% per la quota investita in Titoli di Stato;
- e al 20% per le altre tipologie (azioni, corporate bond, ecc.).
L’addebito viene gestito direttamente dal gestore, quindi in dichiarazione dei redditi non va inserito nulla.
Peraltro, la quota del fondo pensione aperto è deducibile dal reddito imponibile ai fini IRPEF per un massimo di 5.300 euro all’anno.
3. Il contributo extra dato dall’azienda nel caso del fondo pensione aperto
Se il lavoratore decide di lasciare il TFR in azienda (o al Fondo Tesoreria INPS), non riceve alcun contributo aggiuntivo dal datore di lavoro.
L’unica somma accantonata è il 6,91% della retribuzione lorda annua (il TFR stesso), che viene rivalutato per legge.
Se il dipendente, invece, decide di destinare il TFR al fondo di categoria (es. Cometa) e versa una piccola quota volontaria (ad esempio l’1% dello stipendio), l’azienda è normalmente obbligata per contratto (CCNL) a versare a sua volta una percentuale (il contributo datoriale).
Con l’ovvia conseguenza che il montante viene aumentato di una quota aggiuntiva che, di fatto, va ad aumentare la RAL differita.
4. Il meccanismo degli anticipi
La variabile dell’anticipo del TFR è fondamentale per scegliere se lasciare il TFR in azienda o destinarlo a un fondo pensione.
Nelle tabelle seguenti abbiamo schematizzato la normativa di riferimento, particolarmente complessa in modo da fornire degli spunti a chi stesse valutando se, quando e quanto chiedere di anticipo TFR al proprio datore di lavoro.
| Quando può essere richiesto l’anticipo ordinario del TFR | Quanto si può richiedere e per quali spese | Con quanti anni di iscrizione | Come viene tassato |
|---|---|---|---|
| Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo) | 75% per le spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche) | Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro | Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di servizio oltre il 15° (fino a un minimo del 9%). |
| Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo) | 75% per acquisto prima casa (per il dipendente o per i figli, compreso acquisto in cooperativa o costruzione) | Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro | Tassazione ordinaria (separata): si applica l’aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni (generalmente più alta del 15%) |
| Durante i periodi di astensione facoltativa o per la formazione | 30% per sostegno al reddito per congedi (Congedi parentali per maternità/paternità o congedi formativi) | Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro | Tassazione ordinaria (separata): si applica l’aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni. |
Per chi, invece, versa il proprio TFR - o altri contributi volontari - a un fondo pensione la regola di riferimento è il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, che prevede le seguenti situazioni, nelle quali è possibile richiedere le anticipazioni ordinarie del TFR.
Anche in questo caso proponiamo una tabella che sintetizza quanto previsto dalla legge:
| Quando può essere richiesto l’anticipo ordinario del TFR | Quanto si può richiedere e per quali spese | Con quanti anni di iscrizione | Come viene tassato |
|---|---|---|---|
| In qualsiasi momento (senza attesa minima) | 75% per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per sé, coniuge o figli) | 0 anni (Immediatamente richiedibile) | Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%) |
| In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione | 75% per acquisto prima casa (per sé o per i figli) oppure interventi di ristrutturazione della prima casa | Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare | Tassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d’imposta, meno favorevole rispetto a quella sanitaria). |
| In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione | 30% per ulteriori esigenze (spese generiche che non occorre documentare) | Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare | Tassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d’imposta) |
Alcuni addetti ai lavori considerano un’ulteriore possibilità di anticipo del TFR per coloro che sono iscritti a un fondo pensione e purtroppo rimangono inoccupati.
Nella tabella sopra non l’abbiamo aggiunta perché, a differenza di quanto si legge su alcuni siti, in questo caso non siamo di fronte a una casistica di anticipazione ma a un riscatto parziale o totale della propria posizione.
La regola di riferimento in questo caso è l’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 (commi 2 e 3).
Questa norma consente di recuperare i versamenti eseguiti con una tassazione agevolata, ma è legata alla durata del periodo in cui si rimane senza lavoro.
| Quando può essere richiesto il riscatto | Per quale motivo | Condizione necessaria | Come viene tassato |
|---|---|---|---|
| Dopo 12 mesi di inoccupazione | Riscatto Parziale al 50% per sostegno al reddito | Essere inoccupati da un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi (oppure in cassa integrazione/mobilità) | Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%). |
| Dopo 48 mesi di inoccupazione | Riscatto totale (100%) per inoccupazione di lunga durata | Essere inoccupati da un periodo di tempo superiore a 48 mesi | Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%) |
| Immediatamente (alla perdita del lavoro) | Riscatto totale (100%) per perdita dei requisiti di partecipazione | Cessazione del rapporto di lavoro (senza attendere i mesi di inoccupazione) | Tassazione penalizzante (23%): viene applicata l’aliquota fissa del 23% (come per le spese generiche o la casa), perdendo il vantaggio fiscale del 15-9% |
Occorre fare molta attenzione all’ultima riga della tabella.
Molte persone, prese dalla necessità del momento, chiedono subito il riscatto appena licenziati (con causale “perdita dei requisiti”). Così facendo, però, pagano il 23% di tasse invece che il 15-9%.
Se, invece, ci si può permettere di attendere 12 mesi e un giorno senza lavorare, si avrà diritto a prelevare il 50% pagando molte meno tasse.
Altro consiglio potenzialmente molto utile per chi si trova in questa situazione è verificare che non vi siano i presupposti per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, comunemente nota tramite l’acronimo RITA.
Si tratta di uno strumento introdotto per creare un periodo ponte nel quale lavoratrici e lavoratori che hanno smesso di lavorare, volontariamente ma, soprattutto, involontariamente, a pochi anni dall’età pensionabile invece di attendere il momento della pensione possono iniziare a “consumare” il capitale accumulato.
| Tipologia di RITA | Stato lavorativo | Distanza dalla pensione di vecchiaia | Requisiti aggiuntivi |
|---|---|---|---|
| RITA ordinaria | Cessazione dell’attività lavorativa (inoccupazione) | Mancano meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia | Almeno 20 anni di contributi versati all’INPS / Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione |
| RITA per inoccupati di lunga durata | Inoccupazione superiore a 24 mesi | Mancano meno di 10 anni alla pensione di vecchiaia | Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione (Non sono richiesti i 20 anni di contributi INPS) |
Il punto di forza della RITA è la tassazione agevolata. Mentre il riscatto per perdita requisiti è tassato al 23%, la RITA gode della tassazione sostitutiva tra il 15% e il 9%.
5. La deducibilità del versamento
Quando il TFR viene lasciato in azienda, quella somma non entra a far parte del reddito imponibile annuale (non si paga l’IRPEF subito in poche parole), ma non si può nemmeno dedurla per abbassare le imposte da pagare su altri redditi.
Anche quando si sposta il TFR in un fondo pensione, la quota di TFR (il 6,91% della RAL) non è deducibile.
Perché? Perché il TFR è già una somma esente dall’imponibile IRPEF alla fonte.
Versare il TFR nel fondo è la condizione necessaria per poter versare anche il contributo volontario e quello datoriale, che invece sono deducibili fino a 5.300 euro l’anno.
6. La garanzia sul TFR
Nel caso del TFR lasciato in azienda questo costituisce un debito che l’azienda ha nei confronti dei dipendenti.
La sicurezza qui si gioca tutta sulla capacità dell’azienda di pagare il dovuto a fine rapporto.
Se l’azienda dovesse andare in crisi di liquidità o addirittura fallire, potrebbe non avere i fondi per liquidare immediatamente il TFR a lavoratrici e lavoratori.
Per tutelare i dipendenti, esiste il Fondo di Garanzia dell’INPS. Se l’azienda fallisce, l’INPS interviene e paga al lavoratore il TFR maturato (entro certi limiti e tempi burocratici).
Per le aziende sopra i 50 dipendenti - ma questo limite cambierà progressivamente nei prossimi anni - il rischio è quasi zero, perché il TFR non resta fisicamente in azienda ma viene versato al Fondo di Tesoreria dell’INPS. In questo caso, il garante è lo Stato.
In sintesi: La sicurezza è legata alla solvibilità del datore di lavoro, con il paracadute pubblico dell’INPS in caso di default.
7. TFR ed eredi
Il tema del TFR agli eredi è uno dei punti dove la differenza tra destinazione in azienda oppure a un fondo pensione si fa più marcata, non solo per le tempistiche, ma soprattutto per la libertà di scelta del lavoratore.
Quando il TFR resta in azienda, la sua destinazione in caso di morte del lavoratore è regolata rigidamente dall’articolo 2122 del Codice Civile.
Ne hanno diritto il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del defunto, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Se non c’è accordo tra gli aventi diritto, il TFR viene ripartito dal giudice secondo il bisogno di ciascuno.
Il lavoratore non può decidere di lasciare il TFR a un amico o a un’associazione tramite testamento se esistono i parenti sopra citati.
Il testamento entra in gioco solo se mancano i beneficiari indicati dal Codice Civile.
Nel caso di TFR al fondo pensione la normativa di riferimento (D.Lgs. 252/2005) deroga al Codice Civile, offrendo molta più flessibilità.
Il lavoratore può indicare al fondo, in qualsiasi momento, chiunque desideri come beneficiario del capitale accumulato (un compagno non convivente, un ente benefico, un nipote specifico).
Cosa succede se non c’è una designazione: se il lavoratore non ha indicato nessuno, la posizione può essere riscattata dagli eredi (secondo la successione legittima o testamentaria).
Se, invece, dovessero mancare gli eredi la posizione verrebbe normalmente acquisita dal fondo stesso per finalità di solidarietà tra gli iscritti.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR in azienda o fondo di previdenza complementare? Ecco la guida in 7 punti