La classificazione dei fondi pensione

Francesco Oliva - Pensioni

La classificazione dei fondi di previdenza complementare conta tre diverse categorie

La classificazione dei fondi pensione

I Fondi Pensione possono essere distinti in tre macro categorie:

  • fondi pensione aperti;
  • fondi pensione chiusi o negoziali;
  • fondi preesistenti.

Un fondo pensione aperto è un fondo di previdenza complementare al quale può iscriversi chiunque, a prescindere dalla situazione lavorativa (dipendente pubblico o privato, professionista, studente, casalinga, ecc.).

Viene normalmente gestito da banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio.

È caratterizzato da un elevato livello di flessibilità in termini di iscrizione e versamenti.

Un fondo pensione chiuso o negoziale è un fondo di previdenza complementare cui può iscriversi solo una determinata categoria di lavoratrici e lavoratori, sulla base della previsione dell’iscrizione al fondo da parte del CCNL.

Rispetto al fondo pensione aperto, il fondo pensione chiuso nasce da accordi tra datori di lavoro e sindacati ed ha il vantaggio di includere (normalmente) un contributo da parte del datore di lavoro e di avere costi più bassi; tuttavia, ha lo svantaggio di avere meno flessibilità in termini di iscrizione e versamenti (normalmente definiti dal contratto collettivo nazionale di riferimento).

La terza categoria di fondo pensione esistente in Italia è il Fondo Pensione Preesistente (FPP) ovvero già istituito alla data del 15 novembre 1992 (antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 124/1993, la prima vera legge organica sulla previdenza complementare). Proprio perché nati prima delle regole attuali, questi fondi godono di un regime transitorio che ha permesso loro di mantenere alcune caratteristiche originarie. In genere, sono stati creati da grandi realtà industriali o bancarie (es. ENI, Pirelli, Intesa Sanpaolo, Unicredit) per i propri dipendenti.

A differenza dei fondi negoziali moderni (che sono sempre enti autonomi), i preesistenti si dividono in:

  • FPP Autonomi: hanno una propria personalità giuridica (sono associazioni o fondazioni) e un proprio bilancio separato;
  • FPP Interni: non sono enti separati, ma costituiscono un patrimonio di destinazione all’interno del bilancio della società (molto comuni nelle banche e nelle assicurazioni).

Tra i Fondi Preesistenti (FPP) ci sono i fondi storici di aziende come ENI, Pirelli, Leonardo o Ferrero. Hanno pochissimi iscritti (spesso solo i dipendenti storici), ma il patrimonio medio è altissimo.

Vengono spesso definiti fortini della previdenza privata italiana, con tassi di contribuzione che un normale dipendente del terziario oggi farebbe davvero fatica a permettersi.

Tipologia Fondo Caratteristiche Essenziali Vantaggi Principali Svantaggi
Fondi Chiusi (Negoziali) Istituiti da contratti collettivi (CCNL). Riservati a specifiche categorie di lavoratori. Costi di gestione (ISC) minimi; Diritto al contributo aggiuntivo del datore di lavoro; Deducibilità fiscale fino a 5.300,00 euro Scelta limitata ai comparti del fondo di categoria; Accessibili solo se si appartiene a quel determinato settore lavorativo.
Fondi Aperti Gestiti da Banche, Assicurazioni o SGR. Accessibili a chiunque (dipendenti, autonomi, disoccupati) Massima flessibilità e scelta tra numerosi comparti (es. ESG, Azionario spinto); Possibilità di sottoscrizione individuale senza vincoli contrattuali Costi (ISC) mediamente più alti dei negoziali; Nessun obbligo di contributo del datore di lavoro (salvo accordi specifici)
Fondi Preesistenti Forme pensionistiche nate prima del 1993. Spesso legati a grandi gruppi bancari o industriali Spesso godono di aliquote contributive datoriali storicamente molto elevate; Patrimoni pro-capite molto consistenti e gestione consolidata Molti sono "chiusi" a nuovi ingressi; Struttura spesso meno trasparente o più complessa rispetto ai fondi moderni

Secondo gli ultimi dati della COVIP, la commissione di vigilanza sui fondi pensione, oggi in Italia sono attivi 291 fondi pensione di cui:

  • 38 sono aperti;
  • 69 sono istituiti come PIP ovvero piani individuali di pensione (polizze con finalità previdenziali);
  • 33 sono chiusi o negoziali;
  • 151 sono fondi preesistenti.

Gli iscritti sono circa 11 milioni, così distribuiti:

  • circa 6 milioni sono dipendenti del settore privato (si tratta di circa il 37,50% del totale);
  • circa mezzo milione sono dipendenti del settore pubblico (si tratta di circa il 15% del totale);
  • circa 1,5 milioni sono autonomi (si tratta di circa il 33% delle partite individuali che dati MEF alla mano risultano attive a gennaio 2026);
  • il resto sono altre categorie come inoccupati, studenti, ecc.

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto diverse novità in materia di previdenza complementare e gestione del TFR.

La ratio è proprio quella di aumentare i numeri di cui sopra, portando più persone a iscriversi a un fondo pensione.

Qui una tabella di sintesi con tutti i riferimenti normativi aggiornati

Regole di riferimento Novità introdotta
Articolo 4 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 Limite di deducibilità annuo a 5.300,00 euro (invece dei precedenti 5.164,57 euro)
Articolo 4 comma 6 Decreto Legislativo numero 252/2005 Extra deduzione dei contributi non dedotti nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare entro il limite del 50% di 5.300,00 euro all’anno
Articolo 11 comma 3 primo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 e prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (invece del precedente 50%)
Articolo 11 comma 3 terzo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS, la prestazione può essere interamente erogata in capitale
Nuovo comma 3-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita
Nuovo comma 3-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Modalità di calcolo della durata della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis
Nuovo comma 3-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Gestione dei prelievi tempo per tempo
Nuovo comma 3-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario
Nuovo comma 6-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Tassazione della rendita a durata definita e dei prelievi
Nuovo comma 6-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Tassazione della rendita frazionata
articolo 11 Comma 10 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Estensione alle prestazioni pensionistiche RITA delle tutele già previste per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anzianità
Comma 202 Articolo 1 Legge 199/2025 (LdB 2026) Decorrenza dal 01/07/2026 per le regole di cui sopra
Comma 756 Articolo 1 Legge 296/2006 (LdB 2007) Modifica dei limiti di numero dipendenti a partire dal quale scatta l’obbligo del contributo a carico dell’azienda - Media biennale con massimo 60 dipendenti nel 2026-2027 / 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032
Articolo 8 Decreto Legislativo numero Comma 7 Adesione automatica dei lavoratori del settore privato di prima assunzione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta di questi ultimi
Nuovi commi 7-bis e 7-ter aggiunti all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Modalità di adesione automatica e scelta del fondo di previdenza complementare
Nuovo comma 7-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia
Nuovo comma 7-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data
Articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica
Articolo 11 comma 9 Decreto Legislativo numero 252/2005 Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente
Nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Informativa a lavoratrici e lavoratori già in forza all’azienda

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