Anticipo del TFR: quando e quanto si può richiedere

Francesco Oliva - Pensioni

Lavoratrici e lavoratori dipendenti possono richiedere un anticipo sul trattamento di fine rapporto: le regole sono diverse a seconda che il TFR sia destinato all'azienda oppure al fondo pensione

Anticipo del TFR: quando e quanto si può richiedere

Lavoratrici e lavoratori dipendenti che aderiscono a un fondo di previdenza complementare alla fine del periodo di versamento possono decidere di:

  • farsi anticipare dal fondo pensione l’importo maturato a seguito dei versamenti eseguiti a titolo di capitale, secondo il criterio del valore attuale;
  • oppure farselo erogare in rendita (con le novità introdotte dalla Legge 199/2025, si veda tabella sotto).

Nel primo caso, gli iscritti al fondo possono decidere di richiedere un importo entro un determinato tetto percentuale che, fino allo scorso 31 dicembre 2025, era pari al 50%.

A partire da quest’anno questo importo salirà al 60%; se si sceglie la percentuale massima, il restante 40% andrà percepito in rendita.

La novità è stata introdotta dal comma 201 dell’articolo 1 della Legge numero 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che modifica la norma di riferimento ovvero il comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, il cui testo aggiornato oggi è il seguente:

Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita.

Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.

Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale

Attenzione: questo tema non va confuso con l’anticipazione ordinaria del TFR, ovvero quella che i dipendenti possono richiedere durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.

In quest’ultimo caso non si tratta di lavoratrici e lavoratori che hanno raggiunto l’età per al pensione e che chiedono l’erogazione di quanto dovuto dal fondo, ma di chi, durante il proprio percorso lavorativo, potrebbe avere necessità di richiedere un’anticipazione della liquidazione.

In questo caso occorre distinguere:

  • chi versa il TFR in azienda secondo le disposizioni ordinarie previste dall’articolo 2120 del codice civile;
  • chi è iscritto a un fondo pensione.

Per chi versa il TFR in azienda le regole di riferimento sono le seguenti:

  • l’articolo 2120 del Codice Civile, intitolato “Disciplina del trattamento di fine rapporto”;
  • la Legge n. 297/1982, che ha riformato la vecchia indennità di anzianità, trasformandola nell’attuale TFR;
  • l’articolo 7 della Legge 53/2000 (per i congedi formativi);
  • l’articolo 32 del Decreto Legislativo numero 151/2001 (che disciplina i congedi di maternità e paternità).

Nella tabella seguente abbiamo schematizzato la normativa di cui sopra, particolarmente complessa in modo da fornire degli spunti a chi stesse valutando se, quando e quanto chiedere di anticipo TFR al proprio datore di lavoro.

Quando può essere richiesto l’anticipo ordinario del TFR Quanto si può richiedere e per quali spese Con quanti anni di iscrizione Come viene tassato
Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo) 75% per le spese sanitarie (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche) Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno di servizio oltre il 15° (fino a un minimo del 9%).
Una sola volta nel corso del rapporto (salvo limiti aziendali del 10% degli aventi titolo) 75% per acquisto prima casa (per il dipendente o per i figli, compreso acquisto in cooperativa o costruzione) Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro Tassazione ordinaria (separata): si applica l’aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni (generalmente più alta del 15%)
Durante i periodi di astensione facoltativa o per la formazione 30% per sostegno al reddito per congedi (Congedi parentali per maternità/paternità o congedi formativi) Almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro Tassazione ordinaria (separata): si applica l’aliquota media IRPEF calcolata in base al reddito degli ultimi anni.

Per chi, invece, versa il proprio TFR - o altri contributi volontari - a un fondo pensione la regola di riferimento è il comma 7 dell’articolo 11 del decreto legislativo numero 252/2005, che prevede le seguenti situazioni, nelle quali è possibile richiedere le anticipazioni ordinarie del TFR.

Anche in questo caso proponiamo una tabella che sintetizza quanto previsto dalla legge:

Quando può essere richiesto l’anticipo ordinario del TFR Quanto si può richiedere e per quali spese Con quanti anni di iscrizione Come viene tassato
In qualsiasi momento (senza attesa minima) 75% per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (per sé, coniuge o figli) 0 anni (Immediatamente richiedibile) Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione 75% per acquisto prima casa (per sé o per i figli) oppure interventi di ristrutturazione della prima casa Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare Tassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d’imposta, meno favorevole rispetto a quella sanitaria).
In qualsiasi momento dopo il periodo minimo di iscrizione 30% per ulteriori esigenze (spese generiche che non occorre documentare) Almeno 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare Tassazione al 23% (aliquota fissa a titolo d’imposta)

Alcuni addetti ai lavori considerano un’ulteriore possibilità di anticipo del TFR per coloro che sono iscritti a un fondo pensione e purtroppo rimangono inoccupati.

Nella tabella sopra non l’abbiamo aggiunta perché, a differenza di quanto si legge su alcuni siti, in questo caso non siamo di fronte a una casistica di anticipazione ma a un riscatto parziale o totale della propria posizione.

La regola di riferimento in questo caso è l’articolo 14 del D.Lgs. 252/2005 (commi 2 e 3).

Questa norma consente di recuperare i versamenti eseguiti con una tassazione agevolata, ma è legata alla durata del periodo in cui si rimane senza lavoro.

Quando può essere richiesto il riscatto Per quale motivo Condizione necessaria Come viene tassato
Dopo 12 mesi di inoccupazione Riscatto Parziale al 50% per sostegno al reddito Essere inoccupati da un periodo di tempo tra 12 e 48 mesi (oppure in cassa integrazione/mobilità) Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%).
Dopo 48 mesi di inoccupazione Riscatto totale (100%) per inoccupazione di lunga durata Essere inoccupati da un periodo di tempo superiore a 48 mesi Tassazione agevolata: aliquota fissa del 15%, ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione oltre il 15° (fino a un minimo del 9%)
Immediatamente (alla perdita del lavoro) Riscatto totale (100%) per perdita dei requisiti di partecipazione Cessazione del rapporto di lavoro (senza attendere i mesi di inoccupazione) Tassazione penalizzante (23%): viene applicata l’aliquota fissa del 23% (come per le spese generiche o la casa), perdendo il vantaggio fiscale del 15-9%

Occorre fare molta attenzione all’ultima riga della tabella.

Molte persone, prese dalla necessità del momento, chiedono subito il riscatto appena licenziati (con causale “perdita dei requisiti”). Così facendo, però, pagano il 23% di tasse invece che il 15-9%.

Se, invece, ci si può permettere di attendere 12 mesi e un giorno senza lavorare, si avrà diritto a prelevare il 50% pagando molte meno tasse.

Altro consiglio potenzialmente molto utile per chi si trova in questa situazione è verificare che non vi siano i presupposti per la richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, comunemente nota tramite l’acronimo RITA.

Si tratta di uno strumento introdotto per creare un periodo ponte nel quale lavoratrici e lavoratori che hanno smesso di lavorare, volontariamente ma, soprattutto, involontariamente, a pochi anni dall’età pensionabile invece di attendere il momento della pensione possono iniziare a “consumare” il capitale accumulato.

Tipologia di RITA Stato lavorativo Distanza dalla pensione di vecchiaia Requisiti aggiuntivi
RITA ordinaria Cessazione dell’attività lavorativa (inoccupazione) Mancano meno di 5 anni alla pensione di vecchiaia Almeno 20 anni di contributi versati all’INPS / Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione
RITA per inoccupati di lunga durata Inoccupazione superiore a 24 mesi Mancano meno di 10 anni alla pensione di vecchiaia Almeno 5 anni di iscrizione al fondo pensione (Non sono richiesti i 20 anni di contributi INPS)

Il punto di forza della RITA è la tassazione agevolata. Mentre il riscatto per perdita requisiti è tassato al 23%, la RITA gode della tassazione sostitutiva tra il 15% e il 9%.

Si parte dal 15%. L’aliquota scende poi dello 0,30% per ogni anno di iscrizione al fondo successivo al quindicesimo fino a un massimo di 35 anni di iscrizione. Potendo così arrivare al minimo del 9% (15 meno 0,3%*20).

I temi della gestione fiscale e previdenziale dei versamenti del TFR in azienda o al fondo pensione, e quello delle richieste di anticipazione fatte durante il percorso lavorativo, sono particolarmente complesse.

Abbiamo cercato di schematizzarle e renderle il più chiare possibili con le tabelle di cui sopra.

Tuttavia, per scegliere se lasciare il proprio TFR in azienda oppure se destinarlo a un fondo pensione consigliamo di consultare un professionista specializzato nella materia previdenziale. Oppure di iscriversi (gratuitamente) e seguire l’Academy di Informazione Fiscale, dove approfondiremo questi temi in eventi formativi di taglio pratico e caratterizzati dalla possibilità di visionare casi reali e dal fatto di poter interagire direttamente con i nostri relatori, ponendo quesiti e considerazioni tarate sulla propria situazione personale o su quella dei clienti assistiti (nel caso dei consulenti).

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Tabella di sintesi con tutte le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di TFR e fondi di previdenza complementare:

Regole di riferimento Novità introdotta
Articolo 4 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 Limite di deducibilità annuo a 5.300,00 euro (invece dei precedenti 5.164,57 euro)
Articolo 4 comma 6 Decreto Legislativo numero 252/2005 Extra deduzione dei contributi non dedotti nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di previdenza complementare entro il limite del 50% di 5.300,00 euro all’anno
Articolo 11 comma 3 primo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 60 per cento del montante finale accumulato, e in rendita (invece del precedente 50%)
Articolo 11 comma 3 terzo periodo Decreto Legislativo numero 252/2005 Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale INPS, la prestazione può essere interamente erogata in capitale
Nuovo comma 3-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Le prestazioni pensionistiche possono essere anche erogate, in luogo della rendita vitalizia, nella forma della rendita a durata definita
Nuovo comma 3-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Modalità di calcolo della durata della rendita a durata definita di cui al comma 3-bis
Nuovo comma 3-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Gestione dei prelievi tempo per tempo
Nuovo comma 3-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Riscatto del montante residuo in caso di morte del beneficiario
Nuovo comma 6-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Tassazione della rendita a durata definita e dei prelievi
Nuovo comma 6-ter aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Tassazione della rendita frazionata
articolo 11 Comma 10 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Estensione alle prestazioni pensionistiche RITA delle tutele già previste per le pensioni ordinarie di vecchiaia e anzianità
Comma 202 Articolo 1 Legge 199/2025 (LdB 2026) Decorrenza dal 01/07/2026 per le regole di cui sopra
Comma 756 Articolo 1 Legge 296/2006 (LdB 2007) Modifica dei limiti di numero dipendenti a partire dal quale scatta l’obbligo del contributo a carico dell’azienda - Media biennale con massimo 60 dipendenti nel 2026-2027 / 40 dipendenti dal 1° gennaio 2032
Articolo 8 Decreto Legislativo numero Comma 7 Adesione automatica dei lavoratori del settore privato di prima assunzione alla previdenza complementare, salvo diversa scelta di questi ultimi
Nuovi commi 7-bis e 7-ter aggiunti all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Modalità di adesione automatica e scelta del fondo di previdenza complementare
Nuovo comma 7-quater aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all’adesione automatica e conferire l’intero importo del TFR maturando a un’altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all’articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia
Nuovo comma 7-quinquies aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 In caso di adesione automatica di cui al comma 7, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni di cui al comma 7-quater. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da detta data
Articolo 11 comma 8 Decreto Legislativo numero 252/2005 Al momento della prima assunzione il datore di lavoro fornisce informativa al lavoratore sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare, sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica
Articolo 11 comma 9 Decreto Legislativo numero 252/2005 Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio-rendimento, tenendo conto in particolare dell’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente
Nuovo comma 9-bis aggiunto all’articolo 11 del Decreto Legislativo numero 252/2005 Informativa a lavoratrici e lavoratori già in forza all’azienda
Modulo TFR - fac simile rielaborato da Informazionefiscale.it
Dal 1° gennaio 2026 sono previste diverse novità in materia di previdenza complementare, tra le quali le nuove comunicazioni ai dipendenti in ordine alla destinazione della liquidazione (il trattamento di fine rapporto di lavoro o TFR)
Modulo TFR2 - scelta destinazione trattamento fine rapporto
Scarica il modulo TFR2 ufficiale (Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2018)

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