Ammontano a oltre 75 i milioni di euro a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per le assunzioni relative al 2025. L’agevolazione spetta ai datori di lavoro che impiegano lavoratori e lavoratrici con disabilità
Anche per il nuovo anno è stato pubblicato il decreto che ripartisce le risorse a valere sul “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, sono riferite nello specifico all’annualità 2025.
Le risorse del Fondo sono impiegate anche per finanziare l’agevolazione riconosciuta ai datori di lavoro che nel corso dell’anno hanno assunto lavoratori e lavoratrici con disabilità.
Per il 2024 ammontano in totale a oltre 75 milioni di euro. L’incentivo spetta in proporzione diversa a seconda del grado di disabilità delle persone impiegate e della tipologia di contratto.
Assunzione persone con disabilità: nuove risorse per gli incentivi del Fondo per il diritto al lavoro
Il nuovo decreto firmato dai Ministeri del Lavoro, dell’Economia e per le Disabilità, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 160/2026, assegna le nuove risorse a valere sul Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Tra queste ci sono anche i fondi destinati alle assunzioni agevolate effettuate nel corso del 2025.
Nello specifico, in riferimento al 2025, il Fondo dispone di 76,1 milioni di euro, di cui 2,1 in conto residui di provenienza dall’esercizio finanziario 2024.
Il decreto attribuisce all’INPS:
- 21.915.742 euro destinati agli incentivi per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità;
- 7.686.924 euro derivanti dai contributi esonerativi versati dai datori di lavoro al Fondo stesso nel quarto, quinto e sesto bimestre del 2024 e nei primi cinque bimestri del 2025;
- 46.580.000 euro a valere sul Fondo per l’annualità 2025.
A differenza dello scorso anno, non sono previste risorse a valere sul Fondo per sperimentazioni di inclusione lavorativa per le persone con disabilità.
Le risorse totali, dunque, ammontano a oltre 76 milioni di euro per il 2025.
Il “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, ricordiamo, è stato istituito dalla legge n. 68 del 1999 con l’obiettivo di incentivare le assunzioni dei lavoratori e delle lavoratrici con disabilità.
Dal 2016 le risorse del Fondo finanziano gli incentivi, erogati dall’INPS, per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità e i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle stesse da parte del Ministero del Lavoro. Per questi ultimi, come anticipato, non sono state stanziate risorse.
Come si legge in premessa nel decreto, il motivo sta nel trasferimento integrale all’INPS delle risorse disponibili a valere sull’annualità 2025 del Fondo in modo da continuare a garantire ai datori di lavoro privati l’accesso agli incentivi, considerato l’andamento della spesa relativa all’elevato ricorso agli stessi.
Come funziona l’agevolazione finanziata dal Fondo
Il bonus per l’assunzione di lavoratori e lavoratrici disabili è erogato ai datori di lavoro dall’INPS tramite conguaglio nelle denunce contributive mensili utilizzando l’apposita procedura telematica dell’Istituto.
A poterne beneficiare sono sia i datori di lavoro privati che gli enti pubblici economici (anche non soggetti agli obblighi della legge n. 68/1999). L’agevolazione spetta per un massimo di 3 anni nelle seguenti misure:
- 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento, o con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra;
- 35 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato delle persone con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 e il 79 per cento, o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
In caso di assunzione di lavoratori con disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento l’incentivo spetta per il 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali:
- per un periodo di 60 mesi, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per tutta la durata del contratto, nel caso di assunzione a tempo determinato non inferiore a 12 mesi.
Per gli altri dettagli si rimanda al testo del decreto e alle pagine informative sul sito del Ministero del Lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Assunzione persone con disabilità: nuove risorse per gli incentivi del Fondo per il diritto al lavoro