Superbonus, proroga per il fotovoltaico solo fino al 30 giugno 2022: cortocircuito in Legge di Bilancio

Superbonus 110 per cento, proroga per il fotovoltaico limitata al 30 giugno 2022. Non combacia il termine previsto dal disegno di Legge di Bilancio con quello fissato per i lavori trainanti. Si attende il testo definitivo per le dovute conferme.

Superbonus, proroga per il fotovoltaico solo fino al 30 giugno 2022: cortocircuito in Legge di Bilancio

Superbonus, proroga limitata al 30 giugno 2022 per il fotovoltaico e i relativi sistemi di accumulo.

Il disegno di Legge di Bilancio 2022 disallinea i termini per accedere alla detrazione fiscale del 110 per cento in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici rispetto a quanto previsto per i lavori trainanti.

La proroga del superbonus, già ricca di insidie per via del rebus di date da tenere a mente e requisiti differenziati, lascerebbe quindi fuori gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.

Una svista o una scelta consapevole?

In attesa del testo definitivo del disegno di Legge di Bilancio 2022 per le dovute conferme, facciamo il punto sulle novità previste dall’ultima bozza.

Superbonus, proroga per il fotovoltaico solo fino al 30 giugno 2022: cortocircuito in Legge di Bilancio

È l’articolo 8 del testo in bozza relativo al disegno di Legge di Bilancio 2022 a delineare il quadro delle nuove scadenze relative al superbonus e ai bonus casa.

Un rebus di rimandi e date differenziate che suscitano non poche perplessità, e per le quali non si escludono novità nel corso dei lavori parlamentari per il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2022.

Uno dei maggiori dubbi riguarda per l’appunto la nuova scadenza prevista per la fruizione del superbonus del 110 per cento per il fotovoltaico, uno dei lavori “trainati” che beneficia dell’agevolazione maggiorata in caso di esecuzione in maniera congiunta ad uno dei lavori trainanti.

Alla lettera c) del comma 1, la bozza della Legge di Bilancio 2022 modifica quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, sostituendo la data del 31 dicembre 2021 con quella del 30 giugno 2022.

La proroga appare quindi disallineata rispetto a quanto previsto per i lavori trainanti e per quelli trainati per i quali è possibile applicare il superbonus del 110 per cento.

Nella generalità dei casi, e anche alla luce della proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2022, le scadenze per l’esecuzione dei lavori sono collegate non alla tipologia di intervento bensì al soggetto beneficiario (condominio, proprietario di edificio unifamiliare o, ad esempio, IACP).

Un’eccezione è attualmente prevista solo per il fotovoltaico, ma si resta in attesa di possibili correttivi.

Superbonus 110 per il fotovoltaico, proroga limitata in Legge di Bilancio 2022: svista o scelta consapevole?

La proroga limitata del superbonus per il fotovoltaico non è un unicum del disegno di Legge di Bilancio 2022, tenuto conto che già attualmente l’articolo 119, comma 5 del decreto legge n. 34/2020 anticipa la scadenza rispetto a quanto previsto per i lavori trainanti e per la generalità degli interventi trainati.

Per gli impianti solari fotovoltaici, il termine ultimo per il sostenimento delle spese ai fini dell’accesso alla maggiorazione della detrazione al 110 per cento è quindi slegato rispetto a quanto previsto in via generale.

Si evidenzia infatti che per tutti i lavori trainanti indicati dal comma 2, articolo 119 del decreto Rilancio, la scadenza è direttamente collegata al termine ultimo relativo ai lavori di cui al comma 1, differenziato in relazione al soggetto che beneficia dell’agevolazione.

Dalla Legge di Bilancio 2022 si attendeva quindi un correttivo a quella che era stata ritenuta una svista.

La scelta di disporre la proroga solo fino al 30 giugno 2022, a prescindere dalla circostanza che le spese siano sostenute per lavori su edifici singoli già avviati o lavori condominiali, fa invece pensare che si tratti di una scelta consapevole, seppur non condivisibile.

Per completezza si ricorda che ad oggi, ossia al netto delle novità previste dalla Legge di Bilancio 2022, le scadenze da rispettare sono le seguenti:

SuperbonusScadenzaEstensione per lavori completati al 60 per cento
Lavori su edifici singoli 30 giugno 2022 -
Lavori su condomini 31 dicembre 2022 -
Lavori su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà 30 giugno 2022 31 dicembre 2022
IACP 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

L’articolo 8 del DdL di Bilancio, del quale si resta in attesa del testo ufficiale, dispone la proroga del superbonus del 110 per cento secondo le seguenti scadenze:

SuperbonusScadenza
Lavori su edifici singoli 30 giugno 2022
Lavori su edifici singoli, se al 30 settembre 2021 è stata presentata CILA o avviate formalità per acquisizione titolo abilitativo 31 dicembre 2022
Lavori su edifici singoli adibiti ad abitazione principale, limite ISEE 25.000 euro 31 dicembre 2022
Lavori su condomini 110 per cento fino al 31 dicembre 2023; 70 per cento fino a 31 dicembre 2024; 65 per cento fino a 31 dicembre 2025
Lavori effettuati da IACP e cooperative 30 giugno 2023 - 31 dicembre 2023 se a giugno è eseguito almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo

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