Superbonus 110, escluso dall’agevolazione il socio di una S.r.l. in affitto

Tommaso Gavi - Imposte

Superbonus 110 per cento, escluso dall'agevolazione il socio di una S.r.l. con immobile in affitto di proprietà della società. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 380 del 15 luglio 2022. Oltre ai requisiti oggettivi devono essere rispettati i requisiti soggettivi per avere accesso alla maxi detrazione.

Superbonus 110, escluso dall'agevolazione il socio di una S.r.l. in affitto

Superbonus 110 per cento, non ne ha diritto il socio di una S.r.l. che detiene l’immobile mediante un contratto d’affitto.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 380 del 15 luglio 2022.

L’agevolazione non spetta ai soci di una società che sostengono spese su immobili residenziali di proprietà della società stessa.

È escluso dal superbonus anche il locatario con regolare contratto d’affitto, così come il soggetto che detiene l’immobile sulla base di un comodato.

Superbonus 110 per cento, escluso dall’agevolazione il socio di una S.r.l. in affitto

L’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sul superbonus 110 per cento, in particolare nel caso in cui l’immobile residenziale sia detenuto in affitto da un socio di una S.r.l.

A fornire lo spunto per le delucidazioni è l’istante, che sostiene di aver diritto all’agevolazione nonostante l’immobile sia di proprietà della società.

L’Amministrazione finanziaria, nella risposta all’interpello numero 380 del 15 luglio 2022, si esprime in maniera opposta alla soluzione prospettata dal soggetto, motivando il chiarimento sulla base della normativa vigente e della relativa prassi.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 380 del 15 luglio 2022
Superbonus - unità immobiliare funzionalmente indipendente locata al socio persona fisica della società proprietaria dell’immobile - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

In base a quanto stabilito dal comma 9, lettera b) dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, sono agevolabili gli interventi effettuati:

“dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10.”

Tra i diversi chiarimenti forniti, la circolare numero 24 del 2020 spiega che la detrazione spetta anche alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa arti e professioni che sostengono spese su immobili detenuti con contratto di locazione o di comodato regolarmente registrati.

L’Agenzia delle Entrate riepiloga poi i requisiti da soddisfare per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo.

Il nodo da sciogliere, nel caso presentato dall’istante, non riguarda i requisiti oggettivi per poter beneficiare dell’agevolazione quanto i requisiti soggettivi.

Nel documento di prassi viene infatti spiegato che:

“non rileva, ai fini del Superbonus che l’immobile detenuto dal conduttore o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, ad esempio, una società.”

L’agevolazione spetta quindi anche all’inquilino, persona fisica, anche nel caso in cui l’immobile sia di proprietà di un soggetto che sarebbe escluso dall’agevolazione, ad esempio una S.r.l.

L’Amministrazione finanziaria sottolinea però quanto di seguito riportato:

“Va, tuttavia, precisato che il Superbonus non spetta, invece, ai soci di una società che svolge attività commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi all’impresa.”

Non ha diritto all’agevolazione, quindi, anche il socio detentore dell’immobile su cui vengono effettuati gli interventi agevolabili, sulla base di un contratto di locazione o di comodato.

Superbonus 110 per cento, escluso dall’agevolazione il socio di una S.r.l. in affitto

In linea di massima, come chiarito dalla circolare 24 del 2020, il superbonus spetta anche a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per il sostenimento delle spese relative a lavori su unità immobiliari detenute in base a un titolo idoneo.

Tra tali titoli che danno diritto alla maxi detrazione ci sono:

  • il contratto di locazione (anche finanziaria), ovvero di affitto;
  • il contratto di comodato.

In entrambi i casi i contratti devono essere registrati alla data dell’avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese. Quest’ultima ipotesi deve essere presa in considerazione se le spese vengono sostenute in un momento precedente all’inizio degli interventi.

Il soggetto in questione deve inoltre avere il consenso da parte del proprietario dell’immobile.

Nel caso di “unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari” devono essere rispettate, tra le altre, due condizioni principali:

In estrema sintesi, l’edificio deve essere dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale, ovvero i riscaldamenti.

L’immobile deve avere inoltre un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari. Tale accesso deve essere chiuso da un cancello o da portone d’ingresso che permetta l’accesso dalla strada, da un cortile o da un giardino (anche di proprietà non esclusiva).

Nel caso concreto, i requisiti oggettivi in questione erano stati rispettati ma non altrettanto quelli soggettivi.

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