Superbonus 110: i requisiti per l’indipendenza funzionale

Tommaso Gavi - Irpef

Superbonus 110 per cento, la risposta all'interpello numero 116 del 16 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate ribadisce quali sono le condizioni per garantire l'indipendenza funzionale di un'unità abitativa: l'abitazione deve essere dotata di almeno tre installazioni di proprietà esclusiva tra impianto idrico, impianto per il gas, impianto per l'energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale.

Superbonus 110: i requisiti per l'indipendenza funzionale

Superbonus 110 per cento, quando si verifica il requisito dell’indipendenza funzionale?

Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 116 del 16 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate che richiama quanto previsto dalle modifiche della Legge di Bilancio 2021.

L’unità abitativa può ritenersi “funzionalmente indipendente” se è dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

Nel caso concreto, quindi, l’istante ha diritto all’agevolazione del decreto Rilancio nella misura del 110 per cento, nel rispetto degli altri requisiti previsti dalla legge.

Superbonus 110 per cento: i requisiti per l’indipendenza funzionale

Sul superbonus 110 per cento l’Agenzia delle Entrate fornisce diversi chiarimenti.

Tra questi ci sono quelli riportati nella risposta all’interpello numero 116 del 16 febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 116 del 16 febbraio 2021
Superbonus - interventi su unità immobiliare funzionalmente indipendente. Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

Anche in questo caso lo spunto per i chiarimenti nasce da un caso concreto. L’Istante dichiara di essere comproprietario di un’abitazione, disposta su due piani, parte di un immobile più ampio che è suddiviso in più alloggi residenziali.

Tale immobile, come mette in evidenza il contribuente, è dotato di:

  • serbatoio esclusivo di gas;
  • impianto esclusivo di riscaldamento e acqua calda sanitaria;
  • impianto per l’energia elettrica esclusivo, con contatore regolarmente allacciato alla rete distributiva;
  • impianto idrico dotato di un contatore unico (di fatto un’unica utenza comune) posto a circa 1 km dall’edificio condominiale in prossimità del quale, in corrispondenza della diramazione ad ogni singola unità, vi è un contatore esclusivo di ripartizione e contabilizzazione;
  • gli impianti di deiezione e depurazione dei reflui civili sono esclusivi, ma solo finché non convogliati verso un depuratore comune.

L’istante interroga quindi l’Amministrazione finanziaria per sapere se rientra nella condizione di abitazione funzionalmente indipendente.

I requisiti che garantiscono l’indipendenza funzionale sono quindi il centro del documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate che richiama la normativa in questione, a partire dall’articolo 119 del decreto Rilancio.

Dopo aver riepilogati le condizioni di legge per accedere all’agevolazione, l’Amministrazione finanziaria si sofferma sulle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 66, lettera b), della legge n. 178 del 2020.

La Legge di Bilancio 2021, infatti, modifica il comma 1-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio:

Un’unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Oltre al requisito dell’indipendenza funzionale deve essere verificato quello dell’accesso autonomo dall’esterno, le cui condizioni sono riportate all’interno del documento di prassi.

Tornando al caso concreto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’unità abitativa in questione può ritenersi funzionalmente indipendente, dal momento che è dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva tra:

  • impianti per l’approvvigionamento idrico;
  • impianti per il gas;
  • impianti per l’energia elettrica;
  • impianto di climatizzazione invernale.

L’istante potrà quindi beneficiare dell’agevolazione nella misura del 110 per cento.

Superbonus 110 per cento: il quadro normativo di riferimento

Oltre a soddisfare il requisito dell’indipendenza funzionale, per avere accesso all’agevolazione il contribuente deve effettuare lavori che rientrano in quelli previsti dalla legge.

Nel documento di prassi viene dunque riportato il quadro normativo di riferimento dell’agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Devono essere rispettato quanto previsto, appunto, dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

A stabilire i requisiti tecnici degli interventi che rientrano nell’agevolazione sono i commi da 1 a 8, mentre l’ambito soggettivo di applicazione del superbonus 110 per cento è stabilito nei commi 9 e 10.

L’articolo 121 prevede, inoltre, due possibilità alternative alla fruizione diretta del superbonus:

  • lo sconto in fattura;
  • la cessione del credito.

La fruizione indiretta e tutte le altre modalità per l’attuazione delle disposizioni sono state definite con i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate:

  • 8 agosto 2020, prot. n. 283847/2020;
  • 12 ottobre 2020, prot. n. 326047.

I chiarimenti sui lavori per cui si ha diritto all’agevolazione sono riportati nella circolare n. 24/E del 2020.

Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli trainanti, ricompresi nell’apposito elenco:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, sita all’interno di edifici plurifamiliari;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Sono invece interventi trainati:

  • tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il Superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ulteriori chiarimenti sono stati sintetizzati nella nuova guida dell’Agenzia delle Entrate, aggiornata per gli interventi da effettuare a partire dal 1° gennaio 2021.

Tale documento riporta le novità della Legge di Bilancio 2021, che amplia anche l’arco temporale nel quale possono essere effettuati gli interventi agevolabili.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network