Cessione diritti di immagine, quale tassazione applicare se l’artista è residente all’estero?

Rosy D’Elia - Imposte

Cessione diritti di immagine, quale tassazione applicare se l'artista è residente all'estero? Le regole del TUIR, che prevedono una ritenuta del 30 per cento sui compensi, possono essere riviste in base a quanto stabilito dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il caso della Spagna nella risposta all'interpello numero 139 del 3 marzo 2021.

Cessione diritti di immagine, quale tassazione applicare se l'artista è residente all'estero?

Cessione diritti di immagine, quale tassazione applicare se l’artista è residente all’estero? Ci sono una serie di fattori da considerare, primo fra tutti il luogo in cui si svolge la prestazione.

In linea generale, secondo quanto stabilito dal TUIR, i compensi relativi a prestazioni di lavoro autonomo, anche non abituale, corrisposti a soggetti non residenti devono essere assoggettati alla ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30 per cento.

Ma le disposizioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni potrebbero prevedere delle modifiche alle regole da applicare.

Nella risposta all’interpello numero 139 del 3 marzo 2021, l’Agenzia delle Entrate analizza il caso della Spagna.

Cessione diritti di immagine, quale tassazione applicare se l’artista è residente all’estero?

Protagonista della vicenda analizzata dall’Amministrazione finanziaria è un’impresa che opera nel settore della produzione e della distribuzione di opere cinematografiche, video e programmi televisivi e che ha in programma la realizzazione di un film con protagonista un’attrice fiscalmente residente in Spagna.

Attualmente sono in corso le trattative per la stipula del contratto sulle prestazioni professionali dell’artista, la cessione di tutti i diritti esclusivi di utilizzazione e di sfruttamento, che spettano all’artista, in qualità di interprete ed esecutore del film.

Il corrispettivo dovuto all’artista sarà ripartito in due quote:

  • 60 per cento per la prestazione professionale resa;
  • 40 per cento per la cessione dei diritti di immagine.

La società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per conoscere la qualificazione fiscale dei compensi che riguardano la cessione dei diritti di immagine da parte dell’artista residente all’estero e il conseguente regime di tassazione.

Sono diversi i punti chiariti su cui si sofferma l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 139 del 3 marzo 2021, prima di tutto:

  • i diritti di sfruttamento e utilizzazione economica del diritto all’immagine dell’artista costituiscono elementi immateriali riferibili alla attività artistica di attrice e pertanto i corrispettivi derivanti dalla relativa cessione sono redditi di lavoro autonomo nel presupposto che l’attività artistica sia esercitata per professione abituale secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 53 del Tuir.
  • in base alle disposizioni del TUIR, all’articolo 23, si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo che derivano da attività esercitate in Italia.

Sul punto il documento specifica:

“Nel caso in esame, in considerazione della qualificazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto all’immagine alla stregua di componenti positivi aggiuntivi del reddito di lavoro autonomo conseguito dal titolare nell’esercizio dell’attività professionale, ai fini della territorialità deve aversi riguardo al luogo di svolgimento dell’attività artistica o professionale nella quale i proventi medesimi sono stati attratti e, cioè, l’Italia (luogo di svolgimento delle riprese del film ), a nulla rilevando il luogo in cui è esercitata l’attività di sfruttamento economico del diritto all’immagine”.

Riportando a catena tutti i riferimenti normativi, si arriva alla conclusione che segue: in caso di prestazione di lavoro autonomo anche non abituale svolta in Italia, è necessario applicare una ritenuta titolo di imposta nella misura del 30 per cento ai compensi corrisposti a soggetti non residenti.

Cessione diritti di immagine e tassazione: le regole da applicare per gli artisti residenti in Spagna

Ma non è questa la risposta definitiva dell’Agenzia delle Entrate, o almeno non l’unica. Bisogna tener conto anche di un altro fattore:

“Il regime fiscale previsto dall’ordinamento domestico può, tuttavia, subire
modifiche per effetto delle statuizioni contenute nelle Convenzioni internazionali
contro le doppie imposizioni
.

Nel caso analizzato, bisogna far riferimento agli accordi con la Spagna. Sulla parte di compenso che riguarda la prestazione professionale di attrice non c’è alcun dubbio: deve essere assoggettata a imposizione in Italia.

Lo stabilisce l’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Spagna.

Gli interrogativi sorgono sulle somme percepite dall’artista per la cessione dei diritti di immagine dal momento che l’accordo, all’articolo 12, prevede “una ritenuta massima del 4 per cento per le remunerazioni corrisposte al beneficiario effettivo a fronte dell’uso o della concessione in uso di un diritto d’autore su un opera letteraria, drammatica, musicale o artistica”.

Ma ancora una volta la risposta è nell’articolo 17. Il testo, infatti, stabilisce che i compensi percepiti da un artista dello spettacolo sono imponibili nello Stato in cui le prestazioni artistiche sono rese.

Per verificare se alla prestazione professionale resa e alla cessione dei diritti di immagine si applicano le stesse disposizioni, è fondamentale verificare la connessione che c’è tra il secondo e il primo elemento.

In particolare:

“Laddove i pagamenti corrisposti a un residente di uno Stato contraente per l’uso o la concessione in uso dei diritti d’immagine costituiscano, in sostanza, la remunerazione per l’attività professionale che si svolge nell’altro Stato contraente, anche per tali emolumenti trova applicazione l’articolo 17 della Convenzione”.

Nel caso analizzato la cessione dei diritti sembra essere strettamente ed esclusivamente connessa alla prestazione artistica resa, e quindi i relativi compensi devono essere considerati unitariamente.

Da qui il chiarimento finale:

“Ciò comporta, sotto il profilo convenzionale, che anche la parte degli emolumenti riferibile allo sfruttamento del diritti di immagine dell’artista rientri nel campo di applicazione dell’articolo 17 della Convenzione, con imponibilità piena in Italia per l’attività svolta nel territorio dello Stato, secondo le modalità innanzi illustrate”.

Tutti i dettagli nel testo integrale della risposta all’interpello numero 139 del 3 marzo 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 139 del 3 marzo 2021
Regime fiscale applicabile ai compensi relativi alla cessione dei diritti di immagine, connessi alla prestazione artistica svolta in Italia, da parte di artista residente in Spagna - Articolo 54, comma 1-quater, del Tuir e articolo 17 della Convenzione internazionale Italia-Spagna.

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