Rinuncia espressa all’adesione e sospensione dei termini di impugnazione

Sospensione dei termini di impugnazione in caso di rinuncia espressa all’adesione al centro dell'Ordinanza numero 22185 del 13 luglio 2022: i fatti analizzati e la posizione della Corte di Cassazione.

Rinuncia espressa all'adesione e sospensione dei termini di impugnazione

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 22185 del 13 luglio 2022, si è espressa in tema di sospensione dei termini di impugnazione in caso di rinuncia espressa all’adesione.

Nel caso di specie, il contribuente ricorreva per cassazione avverso la sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale ne aveva rigettato l’appello proposto avverso la pronuncia di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso avverso l’avviso di accertamento, con il quale, per l’anno di imposta 2003, era stata accertata, ai fini IRPEF una plusvalenza derivante dalla vendita di due appezzamenti di terreno.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 22185 del 13 luglio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 22185 del 13 luglio 2022.

Rinuncia espressa all’adesione e sospensione dei termini di impugnazione: i fatti dell’Ordinanza numero 22185 del 2022

La Commissione Tributaria Regionale aveva infatti ritenuto che la sospensione del termine per novanta giorni, prevista dall’art. 6 Dlgs. 19 giugno 1997, n. 218 in caso di istanza per accertamento con adesione, cessasse comunque nel caso di espressa rinuncia all’istanza e, per l’effetto, aveva dunque rilevato che il ricorso era stato proposto oltre il termine di cui all’art. 21 Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

La contribuente deduceva quindi in Cassazione la violazione e mancata applicazione dell’art. 6, comma 3, Dlgs. 19 giugno 1997, n. 218, dell’art. 10 commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 21 Dlgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In particolare, per quanto di interesse, la ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto che la sospensione dei termini per l’impugnazione, prevista in caso di istanza di accertamento con adesione, spettasse unicamente per il periodo compreso tra la presentazione dell’istanza e la rinuncia espressa alla medesima.

Secondo la Suprema Corte, il primo motivo di impugnazione era infondato.

Evidenziano i giudici di legittimità che la ricorrente, come detto, sosteneva che la sospensione del termine per l’impugnazione cessasse solo con la proposizione di quest’ultima, ovvero con l’unico atto espressamente citato dalla norma; e che, pertanto, in ragione del tenore letterale di quest’ultima, solo l’impugnazione potesse comportare la rinuncia all’istanza e, conseguentemente, al termine di sospensione.

Tale interpretazione normativa, tuttavia, secondo la Cassazione non era accoglibile, avendo la Corte già ritenuto che la sospensione di novanta giorni per la richiesta di accertamento con adesione opera sempre, anche oltre la lettera della legge, salva però l’irrevocabile e chiara rinuncia del contribuente a tale richiesta (cfr., Cass. 12/10/2018 n. 25510, Cass. 12/10/2012 n. 17439).

Non essendo nella specie controversa l’avvenuta formale rinuncia all’adesione, a questa dunque conseguiva anche la rinuncia al maggior termine per ricorrere.

Tanto premesso in ordine allo specifico caso processuale, a maggior approfondimento di una tematica tanto delicata, giova anche evidenziare quanto segue.

La giurisprudenza della Cassazione, infatti, in realtà, sul tema è ormai chiara.

La posizione della Corte di Cassazione su rinuncia espressa all’adesione e sospensione dei termini di impugnazione

In senso conforme alla decisione in commento, possiamo richiamare, ad esempio, Cass., Ordinanza n. 21148 del 24 agosto 2018, secondo la quale, in tema di accertamento con adesione, la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo, per 90 giorni, non è interrotta dal verbale di constatazione del mancato accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria, poiché solo l’univoca manifestazione di volontà del contribuente può escludere, irrimediabilmente, tale soluzione compositiva.

E la volontà del contribuente può esprimersi attraverso la proposizione del ricorso, oppure, come appunto avvenuto nel caso di specie, con formale ed irrevocabile rinuncia all’istanza di adesione, facendo così venir meno, però, anche la sospensione dei termini di impugnazione.

Solo il contribuente può quindi rinunciare all’adesione e ai suoi effetti, ma, una volta fatto, deve subirne le conseguenze.

Del resto, in considerazione delle finalità dell’istituto dell’accertamento con adesione, la sospensione dei termini per impugnare è diretta a favorire una soluzione concordata della controversia.

In tal senso, in mancanza di un’espressa disposizione normativa, il mancato accordo non può essere infatti equiparato né ad una rinuncia all’istanza, né ad un epilogo conclusivo del procedimento.

E quindi, come detto, allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, connesso, ex se, alla presentazione dell’istanza di accertamento per adesione.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 2218 del 30 gennaio 2020, ha inoltre ricordato che, come anche evidenziato dall’Ordinanza della Corte costituzionale n. 140 del 2011, l’istituto dell’adesione è diretto a favorire una soluzione concordata della controversia, e dunque, come detto, in mancanza di un’espressa disposizione normativa, il verbale di mancato accordo non può essere equiparato né ad una definitiva rinuncia all’istanza, né ad un epilogo comunque definitivamente conclusivo del medesimo procedimento (cfr., Cass., n. 3762 del 2012).

Il verbale di constatazione del mancato accordo non integra, pertanto, una situazione analoga a quella di definitiva rinuncia all’istanza di accertamento con adesione, sicché allo stesso non può riconoscersi il valore di atto idoneo all’interruzione del citato termine di sospensione di novanta giorni, espressamente previsto dagli artt. 6 e 12 del Dlgs. n. 218 del 1997, e connesso, ex se, alla presentazione dell’istanza di accertamento per adesione (cfr., Cass., n. 20362 del 2017).

In tema di accertamento con adesione, in conclusione, in mancanza di definizione consensuale, solo la formale ed irrevocabile rinuncia del contribuente all’istanza è idonea ad interrompere il sopradetto termine di sospensione di novanta giorni; e questo anche considerato che lo stesso termine è volto a garantire uno spatium deliberandi idoneo, che consenta una effettiva possibilità di “rimeditazione” dell’accertamento (cfr., Cass., n. 3278 del 2019).

Sempre in tema di esatto computo dei termini di impugnazione laddove sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, si evidenzia, infine, che la giurisprudenza di legittimità aveva, in passato, ritenuto inapplicabile la sospensione dei termini per il periodo feriale ai procedimenti non giurisdizionali, escludendo quindi la cumulabilità della sospensione dei termini da adesione con quella feriale di cui all’art.1, L. n. 742/1969 (cfr., Cass., Ord. n. 11632 del 05.06.2015).

Affermava infatti a tal proposito la Corte che la sospensione del termine per il procedimento di adesione era tesa solo a garantire il tempo necessario per svolgere le opportune valutazioni in proposito (in merito ad un possibile accordo) e non per assicurare il diritto di difesa in giudizio.

La Suprema Corte, tuttavia, viste le successive modifiche normative, ha poi confermato la cumulabilità dei due periodi di sospensione (cfr., Cass., Ord. n. 31683 del 06/12/2018), rilevando che l’art. 7 quater, co.18, del Dl. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016, ha espressamente disposto che i termini di sospensione relativi alla procedura di adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale.

Tale disposizione, peraltro, avendo natura processuale, è stata considerata applicabile anche per i procedimenti già in corso.

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