Split payment, come recuperare un versamento IVA duplicato con F24

Tommaso Gavi - IVA

Split payment, come recuperare un versamento IVA duplicato, pagato in due giorni successivi con modello F24? Al quesito di un ente pubblico risponde l'Agenzia delle Entrate: per il pagamento indebito può essere richiesta la ripetizione prevista dal Codice civile. Le somme possono essere recuperate in compensazione.

Split payment, come recuperare un versamento IVA duplicato con F24

Split payment, come recuperare un versamento IVA duplicato, eseguito ad un giorno di distanza dal precedente con modello F24?

Alla richiesta dell’istante, un ente pubblico, fornisce chiarimenti l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 378 del 18 settembre 2020.

L’indebito pagamento può essere recuperato in base a quanto previsto dall’articolo 2033 del Codice civile.

L’IVA versata in eccesso all’Erario può essere recuperata in compensazione, scomputando l’importo dai versamenti dell’imposta che l’istante dovrà effettuare con lo split payment.

Split payment, come recuperare un versamento IVA duplicato con F24

L’istante è un ente pubblico in regime di split payment, il meccanismo della scissione dei pagamenti regolamentato dall’articolo 17-ter del decreto IVA, ed interroga l’Agenzia delle Entrate sulla possibilità di recupero di un versamento duplicato, eseguito erroneamente.

L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti su come fare nella risposta all’interpello numero 378 del 18 settembre 2020.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 378 del 18 settembre 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 -split payment - recupero versamento IVA duplicato.

Nel caso concreto l’ente pubblico fa sapere di aver pagato un modello F24 con codice tributo 602E per due volte in due giorni consecutivi.

L’Agenzia delle Entrate spiega che, poiché si tratta di un pagamento indebito eseguito dal commmittente/cessionario, può essere richiesta la ripetizione, secondo quanto previsto dagli articoli 2033 e seguenti del Codice civile.

In altre parole si può recuperare la somma versata dal momento che il pagamento non era dovuto.

Il recupero avverrà attraverso la compensazione, in base a quanto previsto dall’articolo 1241 e seguenti dello stesso codice civile.

L’Amministrazione finanziaria sposa la soluzione proposta dall’istante e spiega che:

“nel presupposto che il versamento sia stato effettivamente duplicato, si concorda con la soluzione interpretativa proposta dall’interpellante, in base alla quale è possibile recuperare l’IVA versata in eccesso all’Erario scomputando l’importo di cui trattasi dai versamenti dell’imposta che, nell’ambito della propria sfera istituzionale, l’istante dovrà effettuare in regime di split payment.”

Il soggetto che ha effettuato l’errato pagamento deve evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione, annotando le motivazioni che hanno portato al pagamento dell’indebito.

Split payment, quando si può emettere la nota di variazione IVA

Oltre al caso prospettato, nel documento di prassi l’Agenzia delle Entrate spiega come poter rimediare ad un errore nei versamenti.

I chiarimenti sul meccanismo dello split payment sono stati forniti dall’Agenzia delle Entrate nei seguenti documenti di prassi:

Tali documenti si sono soffermati anche sui casi in cui il fornitore può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, secondo quanto previsto dall’articolo 26 del decreto IVA.

Se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, deve essere numerata.

Si deve inoltre indicare l’ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.

Nel caso di acquisto in ambito commerciale, il soggetto deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro “IVA vendite”, regolamentato agli articoli 23 e 24 del decreto IVA.

Deve inoltre, contestualmente, essere effettuata la registrazione nel registro “IVA acquisti”, prevista dall’articolo 25 dello stesso decreto, per stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l’imposta detraibile.

Nel caso in cui l’acquisto rientri tra quelli istituzionali si può computare la parte d’imposta versata in eccesso rispetto all’IVA indicata nell’originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell’ambito dello split payment.

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